IL NOSTRO STATUTO
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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE (PROVVISORIO).......
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DEGLI SPECIALISTI IN MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI DELL' UNIVERSITA' CATTOLICA ( ASMLUC)
Art. 1 - E' costituita l' associazione denominata
"Associazione degli Specialisti in Medicina Legale e delle Assicurazioni
dell'Università Cattolica (ASMLUC)".
L' Associazione ha sede in Roma, attualmente in Piazza Irnerio 68, salvo future variazioni
che possono essere deliberate dal Consiglio Direttivo.
Art. 2 : La durata dell' Associazione e' determinata in cinque anni, prorogabili con delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 3: Di essa fanno parte i soci ordinari e i soci sostenitori. Sono soci ordinari gli specialisti formatisi presso la scuola di Medicina Legale dell' Universita' Cattolica, gli specializzandi, i docenti dei vari corsi medico-giuridici dell' Universita' stessa. Possono inoltre far parte dell'Associazione in qualità di soci ordinari tutti coloro che ne condividano ispirazione, attività e finalità. Sono soci sostenitori coloro - Enti o persone fisiche- che contribuiranno finanziariamente all' attivita' dell' Associazione. I soci sostenitori non hanno diritto di voto in Assemblea.
L' ammissione di nuovi soci e' deliberata dal Consiglio Direttivo dopo insindacabile valutazione dei titoli.
Art. 4: L'Associazione ha lo scopo di promuovere, mantenere ed accrescere i contatti umani e professionali tra professionisti che svolgono la loro attività nei diversi settori della Medicina Legale pubblica e privata, in modo che il confronto di esperienze diverse sia di stimolo e complemento alla formazione e all' aggiornamento permanente. Persegue altresi' lo scopo di valorizzare, diffondere e utilizzare le competenze specifiche e professionali degli Associati.
A tal fine l' Associazione promuove la costituzione di gruppi di studio e di lavoro che affrontino particolari problematiche interessanti la collettivita', i soci o altre categorie; seminari di studio e di ricerca; convegni o congressi; diffusione mediante articoli, libri, opuscoli e mediante altri mezzi, soprattutto elettronici e telematici, della produzione intellettuale e professionale dell' Associazione e dei suoi iscritti.
Art. 5: I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote
associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti ed
Associazioni, da lasciti, donazioni, elargizioni e da quant' altro possa derivare all'
Associazione a qualsiasi titolo.
Art. 6 - Sono organi della Associazione: l' Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il
Segretario, il Presidente.
L' assemblea e' convocata con preavviso di almeno otto giorni. Non hanno diritto di intervenire all' assemblea i soci sospesi e quelli non in regola con le quote associative. Per modificare lo statuto occorre la presenza della maggioranza dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento della associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci.
b. Il Consiglio Direttivo e' eletto dall' assemblea ed e' che è composto di 8 membri, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Almeno il 50% di tali membri devono essere "esterni" all' Istituto di Medicina Legale. Il consiglio direttivo elegge nel suo seno il Segretario, il Tesoriere, il Presidente, che lo convoca e lo presiede. Il Presidente elegge un Vicepresidente di sua fiducia tra i membri del Consiglio.
Il Consiglio e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione; esso compila il regolamento per il funzionamento della Associazione, la cui osservanza e' obbligatoria per tutti gli associati. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l' anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. Per la validita' delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In particolare il Consiglio delibera, discrezionalmente, l' ammissione di soci ordinari e dei soci sostenitori; delibera inoltre sull' ammontare delle quote di iscrizione e sulle eventuali quote annuali dei soci ordinari.
c. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell' Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, convoca e presiede le assemblee dei soci e il Consiglio Direttivo, cura l' esecuzione dei deliberati dell' Assemblea e del Consiglio, e sovrintende a tutte le attivita' della associazione. In caso di assenza o di impedimento lo sostituisce, con tutti i poteri, il Vicepresidente.
d. Il Tesoriere amministra i fondi dell'Associazione secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo, e dietro le disposizioni del Segretario.
Art. 7: Il socio che non osservi lo statuto o l' eventuale regolamento, e comunque tutte le disposizioni emanate dal Consiglio direttivo nell' ambito dei suoi poteri, che si renda responsabile di infrazioni disciplinari, che metta in atto comportamenti contrari alle finalita' o all' esistenza dell' Associazione, o comunque nuoccia con il suo comportamento al buon nome dell' Associazione stessa e al regolare e pacifico svolgimento delle attivita' associative puo' essere sospeso dall' esercizio dei diritti di socio per una durata non superiore a sei mesi. La sospensione viene deliberata dal Consiglio a maggioranza dei presenti; il socio puo' ricorrere, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, all' assemblea dei soci.
La qualita' di socio si perde per decesso, dimissioni, morosita', indegnita'. Le dimissioni sono proponibili in qualsiasi momento, con comunicazione al Presidente. Il consiglio direttivo dichiara la morosita' e sancisce l' indegnita'.
Regolamento Associazione