IL NOSTRO STATUTO

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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE (PROVVISORIO).......

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DEGLI SPECIALISTI IN MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI DELL' UNIVERSITA' CATTOLICA ( ASMLUC)

Art. 1 - E' costituita l' associazione denominata "Associazione degli Specialisti in Medicina Legale e delle Assicurazioni dell'Università Cattolica (ASMLUC)".
L' Associazione ha sede in Roma, attualmente in Piazza Irnerio 68, salvo future variazioni che possono essere deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 : La durata dell' Associazione e' determinata in cinque anni, prorogabili con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3: Di essa fanno parte i soci ordinari e i soci sostenitori. Sono soci ordinari gli specialisti formatisi presso la scuola di Medicina Legale dell' Universita' Cattolica, gli specializzandi, i docenti dei vari corsi medico-giuridici dell' Universita' stessa. Possono inoltre far parte dell'Associazione in qualità di soci ordinari tutti coloro che ne condividano ispirazione, attività e finalità. Sono soci sostenitori coloro - Enti o persone fisiche- che contribuiranno finanziariamente all' attivita' dell' Associazione. I soci sostenitori non hanno diritto di voto in Assemblea.

L' ammissione di nuovi soci e' deliberata dal Consiglio Direttivo dopo insindacabile valutazione dei titoli.

Art. 4: L'Associazione ha lo scopo di promuovere, mantenere ed accrescere i contatti umani e professionali tra professionisti che svolgono la loro attività nei diversi settori della Medicina Legale pubblica e privata, in modo che il confronto di esperienze diverse sia di stimolo e complemento alla formazione e all' aggiornamento permanente. Persegue altresi' lo scopo di valorizzare, diffondere e utilizzare le competenze specifiche e professionali degli Associati.

A tal fine l' Associazione promuove la costituzione di gruppi di studio e di lavoro che affrontino particolari problematiche interessanti la collettivita', i soci o altre categorie; seminari di studio e di ricerca; convegni o congressi; diffusione mediante articoli, libri, opuscoli e mediante altri mezzi, soprattutto elettronici e telematici, della produzione intellettuale e professionale dell' Associazione e dei suoi iscritti.

 

Art. 5: I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti ed Associazioni, da lasciti, donazioni, elargizioni e da quant' altro possa derivare all' Associazione a qualsiasi titolo.
Art. 6 - Sono organi della Associazione: l' Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Segretario, il Presidente.

  1. L'Assemblea dei soci e' costituita dai soci ordinari, stabilisce gli indirizzi ed i piani annuali delle attività associative, ed elegge i membri del Consiglio Direttivo. Essa si raduna in sede ordinaria almeno una volta all'anno per l' approvazione del bilancio, dei rendiconti annuali e per gli altri adempimenti di legge. L' assemblea deve inoltre essere convocata ogni volta che il Consiglio ne ravvisi la necessita', e quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo degli associati. Ogni Associato puo' delegare, con delega scritta a partecipare all' Assemblea, nel numero massimo di una delega per ciascun partecipante all' Assemblea.
  2. L' assemblea e' convocata con preavviso di almeno otto giorni. Non hanno diritto di intervenire all' assemblea i soci sospesi e quelli non in regola con le quote associative. Per modificare lo statuto occorre la presenza della maggioranza dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento della associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci.

    b. Il Consiglio Direttivo e' eletto dall' assemblea ed e' che è composto di 8 membri, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Almeno il 50% di tali membri devono essere "esterni" all' Istituto di Medicina Legale. Il consiglio direttivo elegge nel suo seno il Segretario, il Tesoriere, il Presidente, che lo convoca e lo presiede. Il Presidente elegge un Vicepresidente di sua fiducia tra i membri del Consiglio.

    Il Consiglio e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione; esso compila il regolamento per il funzionamento della Associazione, la cui osservanza e' obbligatoria per tutti gli associati. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l' anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. Per la validita' delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In particolare il Consiglio delibera, discrezionalmente, l' ammissione di soci ordinari e dei soci sostenitori; delibera inoltre sull' ammontare delle quote di iscrizione e sulle eventuali quote annuali dei soci ordinari.

c. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell' Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, convoca e presiede le assemblee dei soci e il Consiglio Direttivo, cura l' esecuzione dei deliberati dell' Assemblea e del Consiglio, e sovrintende a tutte le attivita' della associazione. In caso di assenza o di impedimento lo sostituisce, con tutti i poteri, il Vicepresidente.

d. Il Tesoriere amministra i fondi dell'Associazione secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo, e dietro le disposizioni del Segretario.

  1. Il Segretario conserva i documenti dell'Associazione, redige e diffonde i verbali delle riunione, coadiuva il Presidente alla gestione e all' organizzazione delle attivita' dell' Associazione

Art. 7: Il socio che non osservi lo statuto o l' eventuale regolamento, e comunque tutte le disposizioni emanate dal Consiglio direttivo nell' ambito dei suoi poteri, che si renda responsabile di infrazioni disciplinari, che metta in atto comportamenti contrari alle finalita' o all' esistenza dell' Associazione, o comunque nuoccia con il suo comportamento al buon nome dell' Associazione stessa e al regolare e pacifico svolgimento delle attivita' associative puo' essere sospeso dall' esercizio dei diritti di socio per una durata non superiore a sei mesi. La sospensione viene deliberata dal Consiglio a maggioranza dei presenti; il socio puo' ricorrere, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, all' assemblea dei soci.

La qualita' di socio si perde per decesso, dimissioni, morosita', indegnita'. Le dimissioni sono proponibili in qualsiasi momento, con comunicazione al Presidente. Il consiglio direttivo dichiara la morosita' e sancisce l' indegnita'.

 

Regolamento Associazione

  1. La sede dell'Associazione e' stabilita presso l' indirizzo del Segretario. Il Consiglio puo' deliberare l'apertura di altre sedi sia provvisorie che permanenti.
  2. In caso di apertura di sedi locali, il Consiglio puo' nominare un Segretario di Sezione che cura l' organizzazione di tale sede e cura gli interessi dell'Associazione e la ricerca di nuovi iscritti. Tali sedi possono essere revocate, come pure la carica di Segretario, su delibera del Consiglio.
  3. Il Consiglio, al fine di evitare riunioni inutili o troppo frequenti, puo' delegare alcuni membri del suo interno, anche singolarmente, per lo svolgimento di specifici compiti o attivita' ; tali membri dovranno relazionare il Consiglio ogniqualvolta ne siano richiesti.
  4. I soci ordinari, fino a nuova delibera, sono esentati dal versamento della quota associativa.
  5. La quota minima dei soci Sostenitori e' stabilita in lire 100.000 annue. Possono essere soci sostenitori anche persone fisiche non in possesso dei requisiti idonei per i soci Ordinari, nonche' Enti, Societa' e similari, purche' partecipino al conseguimento dei fini statutari. In caso di budget finanziario insufficiente a finanziare le attivita' dell'assoc. il Consiglio puo' deliberare una integrazione delle quote societarie a carico delle diverse categorie.
  6. I soci Sostenitori possono essere invitati a partecipare alle Assemblee senza diritto di voto.
  7. L' associazione rilascia agli iscritti attestazione delle attivita'svolte per mezzo o per conto della stessa.
  8. L'organizzazione di corsi o convegni viene stabilita dal Consiglio; il Presidente e il Vicepresidente stabiliscono gli eventuali patrocini da concedere a chi ne facesse richiesta .