Le sanzioni cautelari e disciplinari per il medico vanno considerate contestuali, e non si sommano luna allaltra (Sentenza 592/2001 Corte di Cassaz. sez III Civ. depositata in cancelleria il 17 gennaio 2001).
Secondo la Corte di Cassazione, nel caso in cui al medico colpevole di un reato,
venga comminata, sia dal giudice penale che dallorgano disciplinare, l
interdizione allesercizio della professione per un certo periodo, i due
provvedimenti non si sommano tra di loro: qualora il medico abbia gia scontato un
periodo di sospensione, il periodo scontato va detratto dal provvedimento comminato
successivamente.
La sentenza ha dato ragione a un chirurgo romano che, nel 1980, era stato imputato del
reato di prescrizione abusiva di stupefacenti. Per questo motivo il Magistrato aveva
deciso una sospensione provvisoria dallesercizio della professione.
La misura penale era stata poi revocata, pur essendo stato il medico giudicato colpevole
del reato ascrittogli.
Il Consiglio dellOrdine dei medici di Roma, a sua volta, dispose lulteriore
sospensione di un mese dall albo. In seguito all impugnazione del
provvedimento da parte del medico, la Commissione Centrale per gli esercenti le
professioni sanitarie stabili che il mese di sospensione stabilito dallOrdine
andava conteggiato nel periodo, più lungo, in cui il chirurgo non aveva potuto esercitare
la professione a causa del divieto del giudice penale.
La Cassazione ha confermato questa tesi, rigettando il ricorso dellOrdine dei medici
di Roma. Infatti secondo la Corte, a cio si giunge mediante lesame combinato
delle norme del regolamento sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie
(articoli 40 e 43 del Dpr 221/50). Anche se da tali disposizioni si evince che
"lapplicazione della misura cautelativa della sospensione non osta alla
successiva erogazione allo stesso medico della sanzione disciplinare della
sospensione", è anche vero che dalle stesse norme non può desumersi il principio
secondo cui "la misura cautelativa precedentemente applicata non si possa detrarre
dalla sanzione disciplinare successivamente inflitta".
Per questi motivi, secondo la Cassazione, "non solo la detrazione della misura
cautelativa dalla sanzione disciplinare non risulta vietata dal contesto normativo",
ma si tratta di misure omogenee e questo metodo di conteggio della sospensione risponde a
un più generale principio di ragionevolezza.
Daniele Zamperini (fonte: Sole24ore 20/1/01)