La prescrizione, per le accuse di
Malpractice, si ferma a dieci anni. (Sentenza)
Il termine di prescrizione per le richieste di risarcimento e decennale, e
decorre dal momento in cui e stata effettuata la prestazione (Cass., II Civ., n.
1547 del 28/1/2004)
Dopo anni di contrastanti decisioni da parte delle Corti di Merito, la Cassazione ha
posto un punto fermo su un problema piuttosto spinoso che coinvolgeva molti medici
accusati di malpractice.
Per diversi Giudici di merito la decorrenza per la richiesta di un risarcimento da parte
dei pazienti era effettivamente decennale, ma tale termine doveva decorrere dal momento in
cui il paziente "si fosse accorto" delle lesioni subite a seguito di un
intervento chirurgico o di una prestazione medica in genere.
Questa giurisprudenza comportava, di conseguenza, che il paziente poteva di fatto adire le
vie legali ed avanzare una richiesta di risarcimento anche molti anni dopo che il termine
decennale fosse trascorso, affermando di aver preso coscienza del danno ricevuto solo in
epoca successiva.
In altre parole per la precedente giurisprudenza non aveva rilievo giuridico il periodo in
cui l'intervento era stato effettuato, ma il momento della "presa di coscienza del
danno", il che rendeva possibile iniziare un procedimento civile in qualsiasi
momento, con conseguente mancanza di certezze e deterioramento nei rapporti sociali, anche
in quelli fra medico e pazienti.
L Alta corte ha fatto giustizia di tale interpretazione giurisprudenziale affermando
che la decorrenza del termine decennale per avanzare una richiesta risarcitoria nei
confronti dei medici inizia invece proprio dal momento in cui è stata effettuata la
prestazione, e ciò perché un diverso termine di inizio produrrebbe l'effetto di
inficiare gravemente la certezza dei apporti giuridici fra cittadini. E questo in quanto
il dedotto rapporto derivante dalla pretesa responsabilità del medico per errore
professionale o per imprudenza e negligenza resterebbe di fatto indefinitivamente in vita,
con tutte le conseguenze giuridiche ipotizzabili, contro ogni logica e contro l'esigenza
di definizione dei rapporti entro un tempo ragionevole e determinato, sottese all'istituto
della prescrizione.
I fatti: Un uomo di 44 anni, sottoposto ad intervento chirurgico 15 anni prima, faceva
causa affermando che vi era stato errore chirurgico, ma che gli effetti patologici (e
conseguentemente la consapevolezza del danno) si erano manifestati solo dopo 13 anni.
La Cassazione rigettava la richiesta di risarcimento stabilendo che la prescrizione per i
danni da colpa medica non può decorrere dal momento in cui il paziente destinatario della
prestazione ha avuto conoscenza delle lesioni, ma deve essere fatto risalire alla data in
cui è stata effettuata la prestazione.
La Corte, inoltre, detta i principi a cui si devono attenere i pazienti: essi devono
essere diligenti e attenti anche nell'attivarsi per effettuare in fretta tutti gli
accertamenti e gli esami diagnostici al fine di verificare e documentare l'esistenza del
presunto danno alla salute conseguente all'opera del sanitario del quale essi intendono
essere risarciti.
La Cassazione ha inteso tutelare soprattutto la certezza dei rapporti giuridici, ma
certamente questa sentenza potra porre un punto fermo alle richieste risarcitorie,
sempre piu forsennate e spesso pretestuose, di tanti pazienti.
Daniele Zamperini