Non si possono vietare terapie per scelte politiche (Corte costituzionale n. 338, 14/11/2003)
La Corte Costituzionale ha fissato alcuni limiti alla liberta'
legislativa delle Regioni in materia sanitaria.
E' stato infatti stabilito che le Regioni non possono vietare
determinate terapie sanitarie sulla base di semplici valutazioni politiche, senza una
adeguata verifica delle conoscenza scientifiche e sperimentali acquisite.
Le leggi regionali prese in considerazione per l' enunciazione di
tale principio (e dichiarate incostituzionali erano state promulgate dal Piemonte e dalla
Toscana.
La legge piemontese ( n. 14 del 3 giugno 2002, "Regolamentazione
sullapplicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e
transorbitale ed altri simili interventi di psicochirurgia") e' stata dichiarata
incostituzionale sotto due aspetti: il primo aveva introdotto il divieto di praticare la
terapia elettroconvulsivante (TEC) su bambini, anziani e donne in stato di gravidanza; il
secondo aveva vietato l'utilizzo delle pratiche e degli interventi in questione
condizionandoli ad autorizzazioni del coniuge e dei familiari diretti del paziente, in
contrasto con i principi fondamentali in tema di liberta' di scelta e di consenso
informato.
L'Alta Corte ha percio' stabilito che "le scelte legislative dirette a limitare
o vietare il ricorso a determinate terapie - la cui adozione ricade in linea di principio
nellambito dellautonomia e della responsabilità dei medici, tenuti ad operare
col consenso informato del paziente e basandosi sullo stato delle conoscenze
tecnico-scientifiche a disposizione non sono ammissibili ove nascano da pure
valutazioni di discrezionalità politica, e non prevedano lelaborazione di indirizzi
fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze
sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi di norma nazionali o
sovranazionali a ciò deputati, né costituiscano il risultato di una siffatta
verifica".
In base agli stessi principi la Consulta ha inoltre dichiarato l'illegittimità costituzionale di un articolo di una legge della Regione Toscana che vietava gli interventi di psicochirurgia.