Il medico e i problemi sessuali dei minori
Un problema particolarmente delicato che si pone spesso al medico di famiglia e quello della gestione dei pazienti di minore eta.
Benche questo aspetto sia maggiormente di pertinenza dei pediatri, tuttavia anche i medici di famiglia possono trovarsi (e spesso si trovano) a dibattersi in problematiche di tale tipo in quanto una larga fascia di minori puo' optare per l' iscrizione negli elenchi dei MMG.
La Legge, come noto, stabilisce il termine della minore eta al compimento del 18esimo anno di eta', tuttavia tale termine non e valido per tutte le circostanze della vita: si e' ritenuto di poter graduare tale limite a seconda dei settori di pertinenza.
E da rilevare, tanto per fare un esempio, come lart. 591 del Codice Penale, limiti la protezione ad un' eta' nettamente inferiore e definisca il reato di abbandono di persone minori o incapaci come "chiunque abbandoni una persona minore degli anni 14 ".
Peculiare e' poi la figura del Minore Emancipato (art. 390 e seg. C.C.), a cui vengono riconosciuti alcuni (ma non tutti) dei diritti tipici della maggiore eta': una via di mezzo tra il minorenne e il maggiorenne.
La complessita' della normativa puo' provocare diversi problemi al medico che abbia in cura un minore. Alcuni di questi problemi, di frequente riscontro, sono ad esempio:
In linea generale, il medico e' tenuto a rispondere delle proprie azioni nei confronti di un minore ai genitori di questo. Deve chiederne il consenso prima di un qualsiasi atto terapeutico, deve fornire loro le necessarie informazioni utili alla tutela della salute del minore. Sono i genitori che prendono le decisioni, assumendosene la responsabilita', su cio' che il medico puo' e non puo' compiere nei riguardi del minore stesso. La potesta' dei genitori puo' essere superata (ma questo e' un argomento particolare, che esula dalla normalita') dalle decisioni del Magistrato, che puo', in certi casi, sottrarre ai genitori la patria potesta'.
La sessualita' dei minorenni
Particolarmente frequenti e acute sono le problematiche legate alla sessualita' dei minori.
Il problema non e' di poco conto, in quanto il medico ha obbligo di referto all' Autorita' Giudiziaria per tutti i casi che possano costituire reato; qualora sia Pubblico Ufficiale ha anche obbligo di denuncia; l' omissione di questi adempimenti costituisce a sua volta reato.
La conoscenza parziale ed incompleta della normativa del settore accresce quindi la confusione ed espone il medico, anche inconsapevolmente, ad accuse penalmente rilevanti.
In realta sulla problematica della sessualita dei minorenni si incrociano diverse normative:
Dallincrocio di queste due norme deriva una serie di aspetti molto articolati e differenziati. Il minore viene, per alcuni aspetti legati alla sessualita', considerato capace di autodeterminazione anche prima di superare la soglia della maggiore eta'; tale concezione va a scontrarsi pero' con le esigenze di protezione e di tutela del minore stesso.
Vediamo i dettagli normativi:
In altre parole quindi il minore che sia compreso tra i 14 e i 16 anni puo effettuare lecitamente atti sessuali con persona estranea purche' non ne abbia in cambio denaro o altra utilita. In questo caso il medico non deve presentare referto. Il passaggio di denaro trasforma invece il comune atto sessuale, lecito, in corruzione di minorenne, illecito e reato.
E importante osservare come in caso di atti sessuali su minori di anni 14 o in caso di atti sessuali in presenza di minori degli anni 14 viene espressamente esclusa dalla Legge la scusante della ignoranza delleta della persona offesa.
In definitiva quindi come deve regolarsi il medico?
Qualora si tratti di minore degli anni 10, o di minore degli anni 14 che compie atti sessuali con un adulto egli deve quindi, in ogni caso, presentare il referto allAutorita Giudiziaria.
Qualora si tratti di atti sessuali consensuali compiuti da un minore che abbia compiuto gli anni 14 e che non siano effettuati con le persone espressamente citate dalla Legge questi atti sono da ritenersi leciti, rientranti nella sfera di autodeterminazione sessuale del minore, e quindi non esiste obbligo di referto.
SCHEMA RIASSUNTIVO
Eta' |
Atti sessuali permessi |
Comportamenti vietati (costituiscono reato, con obbligo di referto) |
Fattispecie penale |
TUTTI I MINORI DEGLI ANNI 18: | V. sotto, in base all' eta'. Dopo i 16 anni sono permessi tutti gli atti eccetto quelli elencati qui a fianco nella colonna 3 |
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Meno di 10 anni | Nessuno, in nessun caso | Ogni atto sessuale costituisce sempre violenza sessuale presunta, con aumento della pena per l' eta' cosi' bassa. | Art. 609 quater C.P.: da sette a quattordici anni |
Meno di 13 anni | Nessuno | Ogni atto sessuale costituisce violenza sessuale presunta | Art. 609 ter: da 6 a 12 anni. |
Meno di 14 anni | Con altro minore che abbia una differenza di eta' inferiore a 3 anni (non punibile). |
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Tra i 14 e i 16 anni | Atti sessuali volontari e disinteressati, tranne i casi specificati nella colonna 3. |
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L'omissione e il ritardo della denuncia sono un fatto penalmente rilevante, che
costituisce reato ed č punito con le pene previste dagli artt. 361 e 362 c.p.
Atti sessuali compiuti con violenza, inganno, abuso o minaccia su soggetti maggiorenni,
sono perseguibili a querela e quindi non soggetti a obbligo di referto. La querela e'
irrevocabile.
Anticoncezionali e minorenni
Un altro problema di frequente riscontro e quello della richiesta di anticoncezionali da parte dei minori.
In questo settore la Legge non fornisce espresse direttive, ma si ritiene dai piu' che, essendo sancita l' autodeterminazione sessuale da parte del minore ultraquattordicenne, tale autodeterminazione vada ad estendersi anche nel settore della prevenzione di gravidanze indesiderate.
In effetti la Legge 22/05/1978 n. 194, all' art. 2, stabilisce che sia consentita anche ai minori, su prescrizione medica, la somministrazione nelle strutture sanitarie e nei consultori "dei mezzi necessari per conseguire le finalita liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile".
Esiste quindi un riconoscimento implicito del diritto di autodeterminazione del minore nellambito della procreazione responsabile; bisogna pero osservare come il legislatore operi una distinzione tra la prescrizione e la somministrazione dei prodotti anticoncezionali.
La prescrizione e, ovviamente, preliminare alla somministrazione.
La Legge 194 non esprime limitazioni circa la prescrizione medica del farmaco mentre limita la sua somministrazione alle strutture sanitarie e nei consultori.
Da cio deriverebbe che anche il medico di famiglia, ovviamente dopo averne valutato l' indicazione e l' assenza di controindicazioni, abbia facolta di prescrivere lanticoncezionale, mentre la successiva somministrazione di quest' ultimo dovrebbe avvenire esclusivamente sotto il controllo da parte dei consultori.
Il medico di famiglia e' quindi legittimato, ad esempio, a ripetere la prescrizione iniziata da un Consultorio mentre non potrebbe gestire autonomamente l' intero processo.
Un consiglio di comportamento pratico quindi per il medico di famiglia potrebbe essere quello di inviare la minore che chiede un trattamento contraccettivo a un consultorio che possa assumersi la responsabilita' prima di di accertare lassenza di controindicazioni, e poi di verificarne il corretto uso da parte della minore. Al medico di famiglia resterebbe quindi il ruolo di "prescrittore" , liberamente ammesso dalla Legge.
La verifica di eventuali controindicazioni e molto importante in quanto, qualora una prescrizione effettuata con leggerezza e all' oscuro dei genitori provochi poi dei danni alla salute alla minore, il medico (sia il prescrittore che il Consultorio) potrebbe essere chiamato a risponderne.
Daniele Zamperini (Doctor, n. 13, settembre 2002, modificato)