Linee guida per rilascio certificazione
idoneita' sportiva non agonistica (Reg. Toscana)
REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE - ESTRATTO DAL VERBALE DELLA
SEDUTA DEL 01-08-2000 (punto N. 39. ) Delibera N .850 del 01-08-2000
Oggetto: APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' ALLO
SPORT NON AGONISTICO.
LINEE GUIDA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI IDONEITA ALLO SPORT NON
AGONISTICO
1. PREMESSA
La Legge Regionale 15 dicembre 1994 n.94 definisce allArt. 1, comma 4
lattivita' sportiva non agonistica come quella
"praticata in forma
organizzata dalle Federazioni sportive, dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal
CONI e dal Ministero della Pubblica Istruzione relativamente alle fasi comunali,
provinciali e regionali dei giochi della gioventu'. Tale attivita' si differenzia da
quella agonistica per limpegno minore, laspetto competitivo non mirato al
conseguimento di prestazioni sportive di elevato livello, assenza di vincolo di eta' per
intraprendere lattivita' sportiva".
Lattivita' sportiva non agonistica risulta nettamente distinta, in base a quanto
previsto dallart.1 della L.R.94/94, dallattivita' ludico motoria e ricreativa,
intesa come attivita' svolta singolarmente o in gruppo per esclusivi fini igienico
ricreativi, praticata in forma occasionale e non continuativa. Questattivita' puo'
essere organizzata da istituzioni varie, da enti ed associazioni, anche affiliati al CONI,
senza comunque mutarne la natura ludico motoria.
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3. MODALITA' DI RICHIESTA
La richiesta della certificazione per attivita' sportiva non agonistica deve essere
effettuata, sia dalle Scuole che dalle Societa' Sportive, esclusivamente sugli appositi
moduli regionali debitamente compilati (Deliberazione della Giunta Regionale n° 620 del
2/6/97)
4. MODALITA DI RILASCIO
La L.R. 94/94 e la Circolare esplicativa della Giunta Regionale n.31 del 09.10.95 (punto
5), affermano che per il rilascio della suddetta certificazione e' sufficiente la visita
clinica generale. Soltanto in caso di dubbio diagnostico che pregiudichi lidoneita'
del soggetto, il
medico potra' richiedere interventi di consulenza e/o accertamenti sanitari. Non esistono
pertanto esami che, secondo le disposizioni vigenti, devono essere obbligatoriamente
effettuati
5. ONERE DELLA CERTIFICAZIONE
5.1 Le certificazioni per attivita' non agonistica richieste, su apposito modulo
regionale, dal Provveditorato agli Studi per attivita' parascolastiche (punti a e c del
D.M. 28.03.83) sono gratuite se rilasciate dal Medico di Medicina Generale (art. 31 DPR n.
484 del 1996) e dal Pediatra di Libera Scelta (art. 31 DPR n. 613 del 1996). Sono a
pagamento se rilasciate dallAzienda Sanitaria e dagli ambulatori di medicina dello
sport autorizzati e accreditati.
5.2 Le certificazioni per attivita' non agonistica richieste, su apposito modulo
regionale, dalle Federazioni Nazionali e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti
dal CONI (punto b del DM 28.03.83) sono sempre a pagamento anche se rilasciati dal medico
di medicina generale e dal pediatra di libera scelta.
5.3 In tutti i casi eventuali accertamenti ritenuti necessari ai fini della idoneita',
sono soggetti alle vigenti norme in materia di compartecipazione dei cittadini alla spesa
sanitaria
6. ...........................
6.5 In ogni caso la visita ed il rilascio della certificazione di idoneita' alla pratica
non agonistica dello sport non possono avvenire presso palestre o societa' sportive, o
strutture mobili (camper), né il rilascio puo' essere effettuato da medici diversi dal
proprio medico curante o pediatra di libera scelta, né da specialisti in medicina dello
sport non operanti in ambulatori di medicina dello sport pubblici o muniti di
autorizzazione regionale per lattivita' specifica e accredito dell'Azienda
Sanitaria.
(Da una e-mail del dott. Mauro Barsotti del 15/09/2000)