Linee guida per rilascio certificazione idoneita' sportiva non agonistica (Reg. Toscana)

REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE - ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 01-08-2000 (punto N. 39. ) Delibera N .850 del 01-08-2000
Oggetto: APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' ALLO SPORT NON AGONISTICO.
LINEE GUIDA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ ALLO SPORT NON AGONISTICO
1. PREMESSA
La Legge Regionale 15 dicembre 1994 n.94 definisce all’Art. 1, comma 4 l’attivita' sportiva non agonistica come quella… "praticata in forma organizzata dalle Federazioni sportive, dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal Ministero della Pubblica Istruzione relativamente alle fasi comunali, provinciali e regionali dei giochi della gioventu'. Tale attivita' si differenzia da quella agonistica per l’impegno minore, l’aspetto competitivo non mirato al conseguimento di prestazioni sportive di elevato livello, assenza di vincolo di eta' per intraprendere l’attivita' sportiva".
L’attivita' sportiva non agonistica risulta nettamente distinta, in base a quanto previsto dall’art.1 della L.R.94/94, dall’attivita' ludico motoria e ricreativa, intesa come attivita' svolta singolarmente o in gruppo per esclusivi fini igienico – ricreativi, praticata in forma occasionale e non continuativa. Quest’attivita' puo' essere organizzata da istituzioni varie, da enti ed associazioni, anche affiliati al CONI, senza comunque mutarne la natura ludico motoria.
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3. MODALITA' DI RICHIESTA
La richiesta della certificazione per attivita' sportiva non agonistica deve essere effettuata, sia dalle Scuole che dalle Societa' Sportive, esclusivamente sugli appositi moduli regionali debitamente compilati (Deliberazione della Giunta Regionale n° 620 del 2/6/97)
4. MODALITA’ DI RILASCIO
La L.R. 94/94 e la Circolare esplicativa della Giunta Regionale n.31 del 09.10.95 (punto 5), affermano che per il rilascio della suddetta certificazione e' sufficiente la visita clinica generale. Soltanto in caso di dubbio diagnostico che pregiudichi l’idoneita' del soggetto, il
medico potra' richiedere interventi di consulenza e/o accertamenti sanitari. Non esistono pertanto esami che, secondo le disposizioni vigenti, devono essere obbligatoriamente effettuati
5. ONERE DELLA CERTIFICAZIONE
5.1 Le certificazioni per attivita' non agonistica richieste, su apposito modulo regionale, dal Provveditorato agli Studi per attivita' parascolastiche (punti a e c del D.M. 28.03.83) sono gratuite se rilasciate dal Medico di Medicina Generale (art. 31 DPR n. 484 del 1996) e dal Pediatra di Libera Scelta (art. 31 DPR n. 613 del 1996). Sono a pagamento se rilasciate dall’Azienda Sanitaria e dagli ambulatori di medicina dello sport autorizzati e accreditati.
5.2 Le certificazioni per attivita' non agonistica richieste, su apposito modulo regionale, dalle Federazioni Nazionali e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (punto b del DM 28.03.83) sono sempre a pagamento anche se rilasciati dal medico di medicina generale e dal pediatra di libera scelta.
5.3 In tutti i casi eventuali accertamenti ritenuti necessari ai fini della idoneita', sono soggetti alle vigenti norme in materia di compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria
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6.5 In ogni caso la visita ed il rilascio della certificazione di idoneita' alla pratica non agonistica dello sport non possono avvenire presso palestre o societa' sportive, o strutture mobili (camper), né il rilascio puo' essere effettuato da medici diversi dal proprio medico curante o pediatra di libera scelta, né da specialisti in medicina dello sport non operanti in ambulatori di medicina dello sport pubblici o muniti di autorizzazione regionale per l’attivita' specifica e accredito dell'Azienda Sanitaria.

(Da una e-mail del dott. Mauro Barsotti del 15/09/2000)