Testo
integrale delle linee guida della FNOMCeO su medicine e pratiche non
convenzionali (consiglio nazionale della FNOMCeO, 18 maggio 2002)
"Le Medicine e le
pratiche non convenzionali" ritenute in Italia come rilevanti da un punto di vista
sociale sia sulla base delle indicazioni della Risoluzione n. 75 del Parlamento europeo
del 29 maggio 1997 e della Risoluzione n. 1206 del Consiglio d'Europa del 4 novembre 1999
che sulla base della maggiore frequenza di ricorso ad alcune di esse da parte dei
cittadini oltre che degli indirizzi medici non convenzionali affermatisi in Europa, negli
ultimi decenni, sono:
- Agopuntura
- Fitoterapia
- Medicina Ayurvedica
- Medicina Antroposofica
- Medicina Omeopatica
- Medicina Tradizionale Cinese
- Omotossicologia
- Osteopatia
- Chiropratica
L'esercizio delle
suddette medicine e pratiche non convenzionali è da ritenersi a tutti gli effetti atto
medico e pertanto si ritiene:
- essere le medicine esercitabili e le
pratiche gestibili - in quanto atto medico - esclusivamente da parte del medico chirurgo
ed odontoiatra in pazienti suscettibili di trarne vantaggio dopo un'adeguata informazione
e l'acquisizione di esplicito consenso consapevole;
- essere il medico chirurgo e
l'odontoiatra gli unici attori sanitari in grado di individuare pazienti suscettibili di
un beneficiale ricorso a queste medicine e pratiche, in quanto solo il medico chirurgo e
l'odontoiatra sono abilitati all'atto diagnostico, che consente la corretta
discriminazione fra utilità e vantaggio del ricorso consapevole a trattamenti non
convenzionali;
essere in questa impostazione il medico chirurgo e l'odontoiatra gli unici in grado di
evitare che le medicine e le pratiche non convenzionali vengano proposte e prescritte a
pazienti senza possibilità di vantaggio, sottraendoli alle disponibili terapie
scientificamente accreditate, sulle quali dovrà essere sempre aggiornato attraverso
l'ECM;
- essere il medico chirurgo e
l'odontoiatra gli unici soggetti legittimati a effettuare diagnosi, a predisporre il
relativo piano terapeutico e a verificare l'attuazione dello stesso sul paziente;
- essere dovere della FNOMCeO e di
tutti gli Ordini provinciali, perseguire nei modi dovuti e con tempestività, denunciando
all'autorità competente chiunque, non medico, eserciti le suddette medicine e pratiche
non convenzionali;
- essere dovere della FNOMCeO e di
tutti gli Ordini provinciali perseguire disciplinarmente quei medici chirurghi e
odontoiatri che non rispettino, a norma del vigente Codice Deontologico, le regole sopra
richiamate o che svolgano attività di prestanomismo a copertura di prestazioni da parte
di non medici relativamente alle medicine e alle pratiche non convenzionali sopra
elencate;
- essere opportuna la costituzione a
livello nazionale FNOMCeO di una banca-dati sulla legislazione internazionale, nazionale e
regionale dedicata alle medicine e alle pratiche non convenzionali anche su segnalazione
dei singoli Ordini provinciali;
- di richiedere con forza, per far
corrispondere alla consistente domanda di medicine e pratiche non convenzionali, un
coerente sviluppo di sistemi preposti alla tutela dell'efficacia e sicurezza, la
costituzione di una Agenzia Nazionale composta da soggetti istituzionali quali: il
Ministero della Salute, le Regioni, il MURST e la FNOMCeO.
Tra i compiti principali da affidare
a tale Organismo, che potrebbe articolarsi in analoghe strutture regionali, sono da
prevedersi:
- l'individuazione e la
regolamentazione delle attività relative alle singole medicine e pratiche non
convenzionali;
- la promozione della ricerca di base e
applicata, secondo le regole di buona pratica clinica, nelle aree esclusive e soprattutto
in quelle integrate favorendo la conoscenza dei princìpi e dell'uso appropriato delle
medicine e pratiche non convenzionali nella cultura medica, avvalendosi di finanziamenti
propri e derivanti da soggetti pubblici e privati in ambito nazionale ed europeo;
- il monitoraggio e l'informazione,
attraverso relazioni semestrali/annuali alle Istituzioni responsabili della tutela della
salute, sull'uso appropriato, efficace e sicuro delle medicine e pratiche non
convenzionali;
- la regolamentazione dei percorsi
formativi attraverso:
- l'individuazione dei criteri per
l'adozione degli ordinamenti didattici;
la definizione dei criteri e dei requisiti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e
privati coinvolti nelle attività di formazione;
- la sollecitazione, alle Istituzioni
competenti, a predisporre tutti quei provvedimenti di carattere normativo o regolamentare
utili al perseguimento dei propri scopi istitutivi;
- sollecitare il Parlamento ad
attivarsi affinché si pervenga ad una modifica normativa sulla pubblicità sanitaria, su
proposta della FNOMCeO, con l'inserimento di norme specifiche per il settore;
- sollecitare le Autorità competenti
ad attivarsi al fine dell'inserimento delle voci, relative alle prestazioni professionali
rese nell'esercizio delle medicine e pratiche non convenzionali sopra elencate,
all'interno della Tariffa minima nazionale degli onorari per le prestazioni
medico-chirurgiche ed odontoiatriche (DPR 17 febbraio 1992), che, peraltro, necessita di
una sostanziale e globale revisione;
- prevedere l'istituzione presso gli
Ordini provinciali dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri di un registro suddiviso in
sezioni per ciascuna delle medicine e pratiche non convenzionali sopra elencate.
L'inserimento nel registro dei medici chirurghi e degli odontoiatri è subordinato alla
individuazione di criteri che verranno stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento
della FNOMCeO, in collaborazione con le scuole e le Società Scientifiche accreditate
dalla FNOMCeO stessa, nella distinzione di ruoli e funzioni.
La Federazione Nazionale degli
Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
CHIEDE
con forza un urgente e
indifferibile intervento legislativo del Parlamento, al fine dell'approvazione di una
normativa specifica concernente le Medicine e le pratiche non convenzionali sulla base di
quanto contenuto nel presente documento."