Se con l' ecografia il medico non rileva la malformazione del feto deve risarcire la
madre per il danno subìto per averle impedito di esercitare il suo diritto
allinterruzione della gravidanza.
La terza sezione civile della Cassazione (sentenza n. 11488 del 21 giugno 2004), ha
sentenziato: "La prestazione medica non è qualificabile come particolarmente
difficile alla stregua dellarticolo 2236 Cc solo perché il risultato sperato è
incerto, ben potendo accadere che una prestazione sia agevole (ad esempio la corretta
somministrazione dei farmaci necessari) e che il risultato (ad esempio la guarigione o il
miglioramento del paziente) sia tuttavia incerto". Le difficoltà vanno invece legate
a problemi tecnici che trascendano la preparazione medica specialistica o che siano non
ancora studiati a sufficienza o dibattuti. Inoltre "la prova dellincolpevolezza
dellinadempimento (...) e della diligenza è sempre riferibile alla sfera
dazione del debitore; in misura inoltre tanto più marcata quanto più
lesecuzione della prestazione consista nellapplicazione di regole tecniche
sconosciute al creditore". Come nel caso della medicina. Da ultimo, la Cassazione
afferma che il danno può assumere semplicemente la veste di una perdita di chance. Nel
caso in questione, quindi, il punto non sta nellindagare se la donna, venuta a
conoscenza della malformazione del feto, avrebbe o meno interrotto la gravidanza; il punto
è che la condotta del medico le ha tolto una possibilità di scelta.