Legge 104 del 5 febbraio 1992
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate.
1. Finalità
1. La Repubblica:
garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia
della persona
handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro
e nella società,
previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona
umana, il
raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona
handicappata alla
vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e
patrimoniali;
persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche,
psichiche e
sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la
riabilitazione delle
minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale
della persona
handicappata.
2. Principi generali.
1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione
sociale e assistenza della persona handicappata. Essa costituisce inoltre riforma
economico-sociale della Repubblica, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.
3. Soggetti aventi diritto.
1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o
sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di
relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio
sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in
relazione alla natura e alla
consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla
efficacia delle terapie
riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale,
correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente,
continuativo e globale nella sfera
individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le
situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi
dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti,
domiciliati o aventi stabile
dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed
alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.
4. Accertamento dell'handicap.
Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità
dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua,
di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le
commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono
integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio
presso le unità sanitarie locali.
5. Principi generali per i diritti della persona handicappata.
1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione
dell'integrazione
sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi:
a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedia, psicopedagogica, sociale e
tecnologica anche
mediante programmi finalizzati concordati con istituzioni pubbliche e private, in
particolare con le sedi
universitarie, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari e
sociali, considerando la persona handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti
partecipi e consapevoli della ricerca;
assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia;
b) prenatale e precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;
c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, che assicuri
il recupero consentito
dalle conoscenze scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento
della persona
handicappata nell'ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla
vita sociale;
d) assicurare alla famiglia della persona handicappata un'informazione di carattere
sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell'evento, anche in relazione alle
possibilità di recupero e di integrazione della persona handicappata nella società;
e) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari la
collaborazione della famiglia,
della comunità e della persona handicappata, attivandone le potenziali capacità;
f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi di maturazione e di
sviluppo del
bambino e del soggetto minore per evitare o constatare tempestivamente l'insorgenza della
minorazione o per ridurre e superare i danni della minorazione sopraggiunta;
g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti alla
prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata, assicurando il
coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi territoriali sulla base degli accordi
di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno psicologico e
psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici,
prevedendo, nei casi
strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi
per il
raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo;
i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni, iniziative permanenti
di informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione e per la cura
degli handicap, la riabilitazione e
l'inserimento sociale di chi ne è colpito;
l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori
della circoscrizione
territoriale;
m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche
mediante
l'attivazione dei servizi previsti dalla presente legge.
6. Prevenzione e diagnosi precoce.
1. Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce delle minorazioni
si attuano nel
quadro della programmazione sanitaria di cui agli articoli 53 e 55 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, e successive modificazioni.
2. Le regioni, conformemente alle competenze e alle attribuzioni di cui alla legge 8
giugno 1990, n. 142, e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni,
disciplinano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione sulle cause e sulle
conseguenze dell'handicap,
nonché sulla prevenzione in fase preconcezionale, durante la gravidanza, il parto,
il periodo neonatale e
nelle varie fasi di sviluppo della vita, e sui servizi che svolgono tali funzioni;
b) l'effettuazione del parto con particolare rispetto dei ritmi e dei bisogni naturali
della partoriente e del
nascituro;
c) l'individuazione e la rimozione, negli ambienti di vita e di lavoro, dei fattori di
rischio che possono
determinare malformazioni congenite e patologie invalidanti;
d) i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce per la
prevenzione delle malattie
genetiche che possono essere causa di handicap fisici, psichici, sensoriali di
neuromotulesioni;
e) il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e la terapia di eventuali
patologie
complicanti la gravidanza e la prevenzione delle loro conseguenze;
f) l'assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite a rischio;
g) nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi precoce delle malformazioni
e l'obbligatorietà
del controllo per l'individuazione ed il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo
congenito, della
fenilchetonuria e della fibrosi cistica. Le modalità dei controlli e della loro
applicazione sono disciplinate
con atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della
legge 23
dicembre 1978, n. 833. Con tali atti possono essere individuate altre forme di
endocrinopatie e di errori
congeniti del metabolismo alle quali estendere l'indagine per tutta la popolazione
neonatale;
h) un'attività di prevenzione permanente che tuteli i bambini fin dalla nascita anche
mediante il
coordinamento con gli operatori degli asili nido, delle scuole materne e dell'obbligo, per
accertare
l'inesistenza o l'insorgenza di patologie e di cause invalidanti e con controlli sul
bambino entro l'ottavo
giorno, al trentesimo giorno, entro il sesto ed il nono mese di vita e ogni due anni dal
compimento del
primo anno di vita. E' istituito a tal fine un libretto sanitario personale, con le
caratteristiche di cui all'articolo
27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, su cui sono riportati i risultati dei suddetti
controlli ed ogni altra
notizia sanitaria utile a stabilire lo stato di salute del bambino;
i) gli interventi informativi, educativi, di partecipazione e di controllo per eliminare
la nocività ambientale e
prevenire gli infortuni in ogni ambiente di vita e di lavoro, con particolare riferimento
agli incidenti
domestici.
3. Lo Stato promuove misure di profilassi atte a prevenire ogni forma di handicap, con
particolare riguardo
alla vaccinazione contro la rosolia.
7. Cura e riabilitazione.
1.La cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzano con programmi che
prevedano
prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilità di ogni
persona handicappata e
agiscano sulla globalità della situazione di handicap, coinvolgendo la famiglia e la
comunità. A questo fine
il Servizio sanitario nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate, assicura:
a) gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata,
nonché gli specifici
interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri
socio-riabilitativi ed educativi a carattere
diurno o residenziale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera l);
b) la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi
tecnici necessari per il
trattamento delle menomazioni.
2. Le regioni assicurano la completa e corretta informazione sui servizi ed ausili
presenti sul territorio, in
Italia e all'estero.
8. Inserimento ed integrazione sociale.
1. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano
mediante:
a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a
domicilio, di aiuto
domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona
handicappata e
del nucleo familiare in cui è inserita;
b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente grave
limitazione
dell'autonomia personale;
c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad
eliminare o superare le
barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti
al pubblico;
d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo
studio della persona
handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai
programmi, a linguaggi
specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente
qualificato, docente
e non docente;
e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di
tempo libero e sociali;
f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale
o associata, e la
tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati;
g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e
la organizzazione di
trasporti specifici;
h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;
i) organizzazione e sostegno di comunità alloggio, case-famiglia e analoghi servizi
residenziali inseriti nei
centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona
handicappata, priva anche
temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente
di vita
adeguato;
l) istituzione o adattamento di centri socioriabilitativi ed educativi diurni, a valenza
educativa, che
perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o
permanentemente handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui
verificate potenzialità
residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa. Gli standard dei centri
socio-riabilitativi
sono definiti dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari
sociali, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano di cui
all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
m) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività
educativa in continuità ed
in coerenza con l'azione della scuola.
9. Servizio di aiuto personale.
1 Il servizio di aiuto personale, che può essere istituito dai comuni o dalle unità
sanitarie locali nei limiti
delle proprie ordinarie risorse di bilancio, è diretto ai cittadini in temporanea o
permanente grave
limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi
tecnici, informatici,
protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità
di integrazione dei
cittadini stessi, e comprende il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti.
2. Il servizio di aiuto personale è integrato con gli altri servizi sanitari e
socio-assistenziali esistenti sul
territorio e può avvalersi dell'opera aggiuntiva di:
a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai sensi della
normativa vigente,
che ne facciano richiesta;
b) cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di prestare
attività volontaria;
c) organizzazioni di volontariato.
3. Il personale indicato alle lettere a), b), c) del comma 2 deve avere una formazione
specifica.
4. Al personale di cui alla lettera b) del comma 2 si estende la disciplina dettata
dall'articolo 2, comma 2,
della legge 11 agosto 1991, n. 266.
10. Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità.
1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le comunità
montane e le unità
sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in materia di servizi sociali loro
attribuite dalla legge 8 giugno
1990, n. 142, possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando
comunque il
diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo le modalità stabilite dalla
presente legge e nel
rispetto delle priorità degli interventi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184,
comunità-alloggio e centri
socioriabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità.
2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attività di cui alla lettera m) del comma 1
dell'articolo 8 sono realizzate
d'intesa con il gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica di cui all'articolo 15 e
con gli organi collegiali
della scuola.
3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante appositi finanziamenti, previo
parere della
regione sulla congruità dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla
realizzazione e al sostegno di
comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone handicappate in situazione di
gravità, promossi da
enti, associazioni, fondazioni, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB),
società
cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali.
4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere realizzati
anche mediante le
convenzioni di cui all'articolo 38.
5. Per la collocazione topografica, l'organizzazione e il funzionamento, le
comunità-alloggio e i centri
socio-riabilitativi devono essere idonei a perseguire una costante socializzazione dei
soggetti ospiti,
anche mediante iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.
6. L'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati
concernenti immobili da
destinare alle comunità-alloggio ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3,
con vincolo di
destinazione almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli scopi di cui alla
presente legge, ove
localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione, fatte salve le norme
previste dalla legge 29
giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 giugno 1985, n.
312, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, costituisce variante del piano
regolatore. Il venir
meno dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo anno
comporta il
ripristino della originaria destinazione urbanistica dell'area.
11. Soggiorno all'estero per cure.
1. Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di cui all'articolo 7 del decreto del
Ministro della sanità 3
novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, ove nel
centro di
altissima specializzazione estero non sia previsto il ricovero ospedaliero per tutta la
durata degli interventi
autorizzati, il soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore in alberghi o strutture
collegate con il
centro è equiparato a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera ed è rimborsabile nella
misura prevista dalla
deroga.
2. La commissione centrale presso il Ministero della sanità di cui all'articolo 8 del
decreto del Ministro della
sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989,
esprime il
parere sul rimborso per i soggiorni collegati agli interventi autorizzati dalle regioni
sulla base di criteri
fissati con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo
comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833, con il quale sono disciplinate anche le modalità della
corresponsione di acconti
alle famiglie.
12. Diritto all'educazione e all'istruzione.
1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.
2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata
nelle sezioni di scuola
materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle
istituzioni
universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della
persona handicappata
nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da
difficoltà di
apprendimento n da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse
all'handicap.
5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della
documentazione
risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini
della formulazione di un
piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la
collaborazione dei
genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per
ciascun grado di scuola,
personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante
operatore
psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica
istruzione. Il profilo indica
le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo
sia le difficoltà di
apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia
le capacità
possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e
sviluppate nel
rispetto delle scelte culturali della persona handicappata (1).
6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso
degli operatori delle
unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli
effetti dei diversi interventi e
l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.
7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo
le modalità indicate con
apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma,
della legge 23
dicembre 1978, n. 833.
8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della
scuola elementare e
della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.
9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per
motivi di salute a
frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A
tal fine il
provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e
di riabilitazione, pubblici
e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza
sociale, provvede alla
istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della
scuola statale. A tali classi
possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in
situazioni di
handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola
dell'obbligo per un periodo
non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata
dall'autorità scolastica mediante
una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza,
è equiparata ad ogni
effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al
presente articolo possono
essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica
formazione
psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo
di tirocinio
di un anno sotto la guida di personale esperto.
13. Integrazione scolastica.
1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi
comuni delle scuole di
ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle
leggi 11 maggio
1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari,
socio-assistenziali, culturali,
ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o
privati. A tale scopo gli enti locali,
gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive
competenze, stipulano gli accordi
di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi
dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa
con i Ministri per gli
affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di
programma. Tali accordi
di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di
progetti educativi,
riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione
tra attività scolastiche e
attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti
che devono essere
posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di
collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi
didattici nonché di ogni
altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e
presidi funzionali
all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri
specializzati, aventi
funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale
didattico;
c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della
persona sia alla
peculiarità del piano di studio individuale;
d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi
professionali ad
interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di
studenti non udenti;
e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
419, da
realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali
possono altresì prevedere
l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei
bambini con
handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e
l'integrazione, nonché
l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti
specializzati.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del
Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti
locali di fornire
l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici
o sensoriali,
sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati
nell'ambito dell'organico
del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da
assicurare un
rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro
i limiti delle
disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42, comma 6, lettera h).
5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di
sostegno, con
priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con
docenti di sostegno
specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo
dinamico-funzionale e del
conseguente piano educativo individualizzato.
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in
cui operano,
partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle
attività di
competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti
(2).
14. Modalità di attuazione dell'integrazione.
1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del
personale docente
per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti
handicappati, ai sensi
dell'articolo 26 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalità di
coordinamento con il
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4
della legge 9 maggio
1989, n. 168. Il Ministro della pubblica istruzione provvede altresì
a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per
la persona
handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;
b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della
flessibilità nell'articolazione
delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica
individualizzata;
c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme
obbligatorie di
consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo
sviluppo dell'esperienza
scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo
il completamento
della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età;
nell'interesse dell'alunno,
con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'articolo 4,
secondo comma, lettera
l), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del
consiglio di
classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.
2. I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19
novembre 1990, n.
341, per il conseguimento del diploma abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie,
comprendono,
nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la
definizione dei suddetti
piani di studio, discipline facoltative, attinenti all'integrazione degli alunni
handicappati, determinate ai
sensi dell'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990. Nel diploma di
specializzazione
conseguito ai sensi del predetto articolo 4 deve essere specificato se l'insegnante ha
sostenuto gli esami
relativi all'attività didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si
riferisce, nel qual caso la
specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività didattica di sostegno.
3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della citata
legge n. 341 del
1990 comprende, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione
vigente per la
definizione delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti facoltativi attinenti
all'integrazione scolastica
degli alunni handicappati. Il diploma di laurea per l'insegnamento nelle scuole materne ed
elementari di cui
all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 341 del 1990 costituisce titolo per
l'ammissione ai concorsi
per l'attività didattica di sostegno solo se siano stati sostenuti gli esami relativi,
individuati come
obbligatori per la preparazione all'attività didattica di sostegno, nell'ambito della
tabella suddetta definita ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 341 del 1990.
4. L'insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani di studio delle scuole
di specializzazione di
cui al comma 2 e dei corsi di laurea di cui al comma 3 può essere impartito anche da enti
o istituti
specializzati all'uopo convenzionati con le università, le quali disciplinano le
modalità di espletamento degli
esami e i relativi controlli. I docenti relatori dei corsi di specializzazione devono
essere in possesso del
diploma di laurea e del diploma di specializzazione.
5. Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della citata legge n. 341 del 1990,
relativamente alle scuole
di specializzazione si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31
maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, al decreto del Presidente della
Repubblica 31 ottobre
1975, n. 970 e all'articolo 65 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
6. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di
specializzazione è consentita
unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.
7. Gli accordi di programma di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), possono prevedere
lo svolgimento di
corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali
e degli enti locali,
impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.
15. Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica.
1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale istituito un gruppo di lavoro
composto da: un ispettore
tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi
dell'articolo 14,
decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni, due esperti
designati
dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle
associazioni delle
persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal
provveditore agli
studi sulla base dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro novanta
giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.
2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado
sono costituiti
gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e
studenti con il compito
di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano
educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta al
provveditore agli studi, di
consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità
sanitarie locali per la
conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di cui agli articoli
13, 39 e 40, per
l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per
qualsiasi altra attività inerente
all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.
4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al Ministro della
pubblica
istruzione ed al presidente della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale
può avvalersi della
relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma di
cui agli artt. 13, 39 e
40 (3).
16. Valutazione del rendimento e prove d'esame.
1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato,
sulla base del piano
educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri
didattici, quali attività
integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti
programmatici di
alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di
cui al comma 1,
prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso
dell'allievo in
rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono
consentite prove
equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la
presenza di assistenti
per l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento
scolastico o allo
svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari.
5. Il trattamento individualizzato previsto dal comma 4 in favore degli alunni
handicappati è consentito per il
superamento degli esami universitari, previa intesa col docente della materia e,
occorrendo, con il
consiglio di facoltà sentito eventualmente il consiglio dipartimentale.
17. Formazione professionale.
1. Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, primo comma, lettere l)
e m), e 8, primo
comma, lettere g) e h), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, realizzano l'inserimento
della persona
handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e
privati e garantiscono
agli allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento
ordinari
l'acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifiche nell'ambito delle
attività del centro di
formazione professionale tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi
individualizzati
realizzati durante l'iter scolastico. A tal fine forniscono ai centri i sussidi e le
attrezzature necessarie.
2. I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacità ed esigenze
della persona
handicappata che, di conseguenza, è inserita in classi comuni o in corsi specifici o in
corsi prelavorativi.
3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le persone handicappate
non in grado di
frequentare i corsi normali. I corsi possono essere realizzati nei centri di
riabilitazione, quando vi siano
svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati all'addestramento professionale,
ovvero possono
essere realizzati dagli enti di cui all'articolo 5 della citata legge n. 845 del 1978,
nonché da organizzazioni
di volontariato e da enti autorizzati da leggi vigenti. Le regioni, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore
della presente legge, provvedono ad adeguare alle disposizioni di cui al presente comma i
programmi
pluriennali e i piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale
di cui all'articolo 5 della
medesima legge n. 845 del 1978.
4. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 è rilasciato un
attestato di frequenza utile ai
fini della graduatoria per il collocamento obbligatorio nel quadro economicoproduttivo
territoriale.
5. Fermo restando quanto previsto in favore delle persone handicappate dalla citata legge
n. 845 del
1978, una quota del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281,
è destinata ad
iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in forme sperimentali, quali tirocini,
contratti di
formazione, iniziative territoriali di lavoro guidato, corsi prelavorativi, sulla base di
criteri e procedure fissati
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore
della presente legge.
18. Integrazione lavorativa.
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
disciplinano l'istituzione e
la tenuta dell'albo regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di
servizi, e dei centri di
lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono attività
idonee a favorire
l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone handicappate.
2. Requisiti per l'iscrizione all'albo dei cui al comma 1, oltre a quelli previsti dalle
leggi regionali, sono:
a) avere personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione,
con i requisiti di cui al
capo II del titolo II del libro I del codice civile;
b) garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale e di
efficienza operativa.
3. Le regioni disciplinano le modalità di revisione ed aggiornamento biennale dell'albo
di cui al comma 1.
4. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e province, delle comunità
montane e delle
unità sanitarie locali con gli organismi di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni
conformi allo
schema tipo approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il
Ministro della sanità e con il Ministro per gli affari sociali, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
5. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 condizione necessaria per accedere alle
convenzioni di cui
all'articolo 38.
6. Le regioni possono provvedere con proprie leggi:
a) a disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate per recarsi al posto
di lavoro e per
l'avvio e lo svolgimento di attività lavorative autonome;
b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori di lavoro anche
ai fini dell'adattamento
del posto di lavoro per l'assunzione delle persone handicappate.
19. Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio.
1. In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento obbligatorio,
le disposizioni di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, devono intendersi
applicabili anche a coloro
che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne
consente l'impiego
in mansioni compatibili. Ai fini dell'avviamento al lavoro, la valutazione della persona
handicappata tiene
conto della capacità lavorativa e relazionale dell'individuo e non solo della minorazione
fisica o psichica.
La capacità lavorativa è accertata dalle commissioni di cui all'articolo 4 della
presente legge, integrate ai
sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle discipline neurologiche,
psichiatriche o psicologiche.
20. Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle
professioni.
1. La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per
l'abilitazione alle
professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente
necessari in relazione allo
specifico handicap.
2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle
professioni il candidato
specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi
aggiuntivi.
21. Precedenza nell'assegnazione di sede.
1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con
minorazioni iscritte alle
categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n.
648, assunta
presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di
scelta prioritaria tra le sedi
disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.
22. Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato.
1. Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione
di sana e robusta
costituzione fisica.
23. Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e
ricreative.
1. L'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione
alcuna. Il Ministro della
sanità, con proprio decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge,
definisce i protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica
alle persone
handicappate.
2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) realizzano,
in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche, ciascuno per
gli impianti di propria competenza, l'accessibilità e la fruibilità delle strutture
sportive e dei connessi servizi
da parte delle persone handicappate.
3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono
subordinati alla visitabilità
degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.
236, di attuazione
della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle
persone
handicappate.
4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli
impianti ai sensi del
citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 5. Chiunque,
nell'esercizio delle
attività di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di
altri pubblici esercizi,
discrimina persone handicappate è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma
da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei
mesi.
24. Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.
1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che
sono suscettibili di
limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e
successive modificazioni,
sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e
successive
modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1978, n.
384, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del
Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle
leggi 1 giugno 1939, n.
1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni,
nonché ai
vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni
previste dagli articoli
4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989 non possano venire concesse, per il mancato
rilascio del nulla osta
da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme
vigenti in materia di
accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con
opere provvisionali,
come definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956,
n. 164, nei limiti
della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.
3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici
pubblici e aperti al
pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo
comma, della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono allegate una
documentazione grafica e
una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di
superamento delle
barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui al comma 1
è subordinato alla
verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico
incaricato dal comune. Il
sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità per le opere di cui
al comma 1, deve
accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di
eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario
dell'immobile o
all'intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata
redatta da un
tecnico abilitato.
5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di cui
all'articolo 32, comma 20,
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e l'obbligo della dichiarazione del progettista,
l'accertamento di
conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche spetta
all'Amministrazione competente, che ne dà atto in sede di approvazione del progetto.
6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti
al pubblico è
accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di
agibilità e di abitabilità è
condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato
dell'immobile.
7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in
difformità dalle disposizioni
vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche,
nelle quali le difformità
siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone
handicappate, sono
dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il
responsabile tecnico degli
accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria
competenza, sono
direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50
milioni e con la
sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.
8. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di cui all'articolo 3 della legge 5
agosto 1978, n. 457, fermo
restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della citata legge
n. 41 del 1986,
dispone che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per
interventi di recupero
sia utilizzata per la eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti di
edilizia residenziale
pubblica realizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
9. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono
modificati con integrazioni
relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento
all'individuazione e alla realizzazione
di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla
rimozione della
segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.
10. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti
concede agli
enti locali per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota almeno
pari al 2 per cento è
destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e recupero in
attuazione delle norme di cui al
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'articolo
27 della citata legge n.
118 del 1971, all'articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica
n. 384 del 1978, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato
decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore
della presente legge. Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti edilizi comunali
contrastanti con le
disposizioni del presente articolo perdono efficacia.
25. Accesso alla informazione e alla comunicazione.
1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni contribuisce alla realizzazione di
progetti elaborati dalle
concessionarie per i servizi radiotelevisivi e telefonici volti a favorire l'accesso
all'informazione
radiotelevisiva e alla telefonia anche mediante installazione di decodificatori e di
apparecchiature
complementari, nonché mediante l'adeguamento delle cabine telefoniche.
2. All'atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle convenzioni per la concessione di
servizi
radiotelevisivi o telefonici sono previste iniziative atte a favorire la ricezione da
parte di persone con
handicap sensoriali di programmi di informazione, culturali e di svago e la diffusione di
decodificatori.
26. Mobilità e trasporti collettivi.
1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi
per consentire alle
persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo,
alle stesse
condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente
adattati o di servizi
alternativi.
2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità
di trasporto
individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni
elaborano, nell'ambito dei
piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani
di mobilità delle
persone handicappate da attuare anche mediante la conclusione di accordi di programma ai
sensi
dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti piani prevedono servizi
alternativi per le zone
non coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino alla completa attuazione dei piani,
le regioni e gli enti
locali assicurano i servizi già istituiti. I piani di mobilità delle persone
handicappate predisposti dalle
regioni sono coordinati con i piani di trasporto predisposti dai comuni.
4. Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati a favore
dell'Ente ferrovie
dello Stato è destinata agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche
nelle strutture edilizie
e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo, attraverso capitolati d'appalto
formati sulla base
dell'articolo 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1978, n.
384.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei
trasporti provvede alla
omologazione di almeno un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di vagone
ferroviario,
conformemente alle finalità della presente legge.
6. Sulla base dei piani regionali e della verifica della funzionalità dei prototipi
omologati di cui al comma 5,
il Ministro dei trasporti predispone i capitolati d'appalto contenenti prescrizioni per
adeguare alle finalità
della presente legge i mezzi di trasporto su gomma in corrispondenza con la loro
sostituzione.
27. Trasporti individuali.
1. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B, o C speciali, con
incapacità motorie
permanenti, le unità sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli
strumenti di guida,
quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura del 20 per cento, a carico del
bilancio dello Stato.
2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, sono soppresse le parole:
", titolari di patente
F" e dopo le parole: "capacità motorie," sono aggiunte le seguenti:
"anche prodotti in serie,".
3 .......................................................(4).
4. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 81, comma 9, del testo unico delle norme sulla
disciplina della
circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno
1959, n. 393,
come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111, è integrato
da due
rappresentanti delle associazioni delle persone handicappate nominati dal Ministro dei
trasporti su
proposta del Comitato di cui all'articolo 41 della presente legge.
5. Le unità sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai soggetti di cui al
comma 1 ad un
apposito fondo, istituito presso il Ministero della sanità, che provvede ad erogare i
contributi nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42.
28. Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate.
1. I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia
nei parcheggi
gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati.
2. Il contrassegno di cui all'articolo 6 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della
Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, che deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del
veicolo, è
valido per l'utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.
29. Esercizio del diritto di voto.
1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto
pubblico in modo da
facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.
2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali,
nei tre giorni precedenti la
consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato
numero di medici
autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica
di cui all'articolo 1
della legge 15 gennaio 1991, n. 15.
3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati
ad esercitare
autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste
elettorali. Nessun
elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul
certificato elettorale
dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli
ha assolto tale
compito.
30. Partecipazione.
1. Le regioni per la redazione dei programmi di promozione e di tutela dei diritti della
persona
handicappata, prevedono forme di consultazione che garantiscono la partecipazione dei
cittadini
interessati.
31. Riserva di alloggi.
1 .............................(5).
2. Il contributo di cui alla lettera r-bis) del primo comma dell'articolo 3 della legge 5
agosto 1978, n. 457,
introdotta dal comma 1 del presente articolo, è concesso dal Comitato esecutivo del CER
direttamente ai
comuni, agli Istituti autonomi case popolari, alle imprese, alle cooperative o loro
consorzi indicati dalle
regioni sulla base delle assegnazioni e degli acquisti, mediante atto preliminare di
vendita di alloggi
realizzati con finanziamenti pubblici e fruenti di contributo pubblico.
3. Il contributo di cui al comma 2 può essere concesso con le modalità indicate nello
stesso comma,
direttamente agli enti e istituti statali, assicurativi e bancari che realizzano
interventi nel campo dell'edilizia
abitativa che ne facciano richiesta per l'adattamento di alloggi di loro proprietà da
concedere in locazione
a persone handicappate ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone
handicappate in
situazione di gravità o con ridotte o impedite capacità motorie.
4. Le associazioni presenti sul territorio, le regioni, le unità sanitarie locali, i
comuni sono tenuti a fornire al
CER, entro il 31 dicembre di ogni anno, ogni informazione utile per la determinazione
della quota di riserva
di cui alla citata lettera r-bis) del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto
1978, n. 457.
32. Agevolazioni fiscali.
1. Le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e
permanente invalidità
e menomazione, per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il 5 o il 10 per
cento del reddito
complessivo annuo dichiarato a seconda che questo sia o meno superiore a 15 milioni di
lire, sono
deducibili dal reddito complessivo del contribuente che ha sostenuto gli oneri per sé o
per le persone
indicate nell'articolo 433 del codice civile, purché dalla documentazione risulti
chi ha sostenuto
effettivamente la spesa, la persona da assistere perché invalida e il domicilio o
la residenza del
percipiente.
33. Agevolazioni.
1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore
con handicap in
situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al
prolungamento fino a tre
anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 della legge 30
dicembre 1971, n.
1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti
specializzati.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di
usufruire, in alternativa al
prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di
permesso giornaliero
retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre
o, in
alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di
gravità, nonché colui
che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il
terzo grado,
convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera
continuativa a
condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a
tempo pieno (6).
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7
della citata legge n.
1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo
7 della legge n.
1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre
1977, n. 903.
5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che
assista con continuità
un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a
scegliere, ove
possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito
senza il suo
consenso ad altra sede.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei
permessi di cui ai
commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al
proprio domicilio e non può
essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di
persone handicappate
in situazione di gravità.
34. Protesi e ausili tecnici.
1. Con decreto del Ministro della sanità da emanare, sentito il Consiglio sanitario
nazionale, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella revisione e ridefinizione del
nomenclatore-tariffario delle protesi di cui al terzo comma dell'articolo 26 della legge
23 dicembre 1978, n.
833, vengono inseriti apparecchi e attrezzature elettronici e altri ausili tecnici che
permettano di
compensare le difficoltà delle persone con handicap fisico o sensoriale.
35. Ricovero del minore handicappato.
1. Nel caso di ricovero di una persona handicappata di minore età presso un istituto
anche a carattere
sanitario, pubblico o privato, ove dall'istituto sia segnalato l'abbandono del minore, si
applicano le norme
di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.
36. Aggravamento delle sanzioni penali.
1. Per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del codice penale,
nonché per i delitti
non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale, e per
i reati di cui alla legge
20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena è
aumentata da un terzo
alla metà.
2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di
parte civile del
difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona
handicappata o un suo
familiare.
37. Procedimento penale in cui sia interessata una persona
handicappata.
1. Il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa,
ciascuno nell'ambito delle
proprie competenze, disciplinano con proprio decreto le modalità di tutela della persona
handicappata, in
relazione alle sue esigenze terapeutiche e di comunicazione, all'interno dei locali di
sicurezza, nel corso
dei procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di custodia preventiva e di espiazione
della pena.
38. Convenzioni.
1. Per fornire i servizi di cui alla presente legge i comuni, anche consorziati tra loro,
le loro unioni, le
comunità montane e le unità sanitarie locali per la parte di loro competenza, si
avvalgono delle strutture e
dei servizi di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Possono inoltre
avvalersi dell'opera
di associazioni riconosciute e non riconosciute, di istituzioni private di assistenza non
aventi scopo di lucro
e di cooperative, sempreché siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la
qualificazione del personale
e per l'efficienza organizzativa ed operativa, mediante la conclusione di apposite
convenzioni.
2. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane, rilevata la
presenza di
associazioni in favore di persone handicappate, che intendano costituire cooperative di
servizi o
comunità-alloggio o centri socioriabilitativi senza fini di lucro, possono erogare
contributi che consentano
di realizzare tali iniziative per i fini previsti dal comma 1, lettere h), i) e l)
dell'articolo 8, previo controllo
dell'adeguatezza dei progetti e delle iniziative, in rapporto alle necessità dei soggetti
ospiti, secondo i
principi della presente legge.
39. Compiti delle regioni.
1. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, ad
interventi sociali,
educativo formativi e riabilitativi nell'ambito del piano sanitario nazionale, di cui
all'articolo 53 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e della programmazione regionale dei
servizi
sanitari, sociali e formativo-culturali.
2. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio:
a) a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle prestazioni,
nonché i criteri per l'erogazione
dell'assistenza economica integrativa di competenza dei comuni;
b) a definire, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8
giugno 1990, n. 142, le
modalità di coordinamento e di integrazione dei servizi e delle prestazioni individuali
di cui alla presente
legge con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche d'intesa con gli organi
periferici
dell'Amministrazione della pubblica istruzione e con le strutture prescolastiche o
scolastiche e di
formazione professionale, anche per la messa a disposizione di attrezzature, operatori o
specialisti
necessari all'attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al
loro interno;
c) a definire, in collaborazione con le università e gli istituti di ricerca, i programmi
e le modalità
organizzative delle iniziative di riqualificazione ed aggiornamento del personale
impiegato nelle attività di
cui alla presente legge;
d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui all'articolo 38, le attività
di ricerca e di
sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione, nonché la
produzione di sussidi
didattici e tecnici;
e) a definire le modalità di intervento nel campo delle attività assistenziali e quelle
di accesso ai servizi;
f) a disciplinare le modalità del controllo periodico degli interventi di inserimento ed
integrazione sociale di
cui all'articolo 5, per verificarne la rispondenza all'effettiva situazione di bisogno;
g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i criteri
relativi all'istituzione e al funzionamento dei servizi di aiuto personale;
h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli incentivi e dei
contributi di cui all'articolo
18, comma 6, per garantire la loro effettiva finalizzazione all'integrazione lavorativa
delle persone
handicappate;
i) a promuovere programmi di formazione di personale volontario da realizzarsi da parte
delle
organizzazioni di volontariato;
l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei contributi per
assistenza erogati sul
territorio anche da enti pubblici e enti o associazioni privati, i quali trasmettono alle
regioni i rispettivi
bilanci, secondo modalità fissate dalle regioni medesime.
40. Compiti dei comuni.
1. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità
sanitarie locali qualora
le leggi regionali attribuiscano loro la competenza, attuano gli interventi sociali e
sanitari previsti dalla
presente legge nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di
cui all'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione,
di riordinamento e di
potenziamento dei servizi esistenti.
2. Gli statuti comunali di cui all'articolo 4 della citata legge n. 142 del 1990
disciplinano le modalità del
coordinamento degli interventi di cui al comma 1 con i servizi sociali, sanitari,
educativi e di tempo libero
operanti nell'ambito territoriale e l'organizzazione di un servizio di segreteria per i
rapporti con gli utenti, da
realizzarsi anche nelle forme del decentramento previste dallo statuto stesso.
41. Competenze del Ministro per gli affari sociali e costituzione del
Comitato nazionale per le politiche dell'handicap.
1. Il Ministro per gli affari sociali coordina l'attività delle Amministrazioni dello
Stato competenti a realizzare
gli obiettivi della presente legge ed ha compiti di promozione di politiche di sostegno
per le persone
handicappate e di verifica dell'attuazione della legislazione vigente in materia.
2. I disegni di legge del Governo contenenti disposizioni concernenti la condizione delle
persone
handicappate sono presentati previo concerto con il Ministro per gli affari sociali. Il
concerto con il Ministro
per gli affari sociali è obbligatorio per i regolamenti e per gli atti di carattere
generale adottati in materia.
3. Per favorire l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, è istituito presso la
Presidenza del Consiglio
dei ministri il Comitato nazionale per le politiche dell'handicap.
4. Il Comitato è composto dal Ministro per gli affari sociali, che lo presiede, dai
Ministri dell'interno, del
tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale,
nonché dai Ministri per
le riforme istituzionali e gli affari regionali e per il coordinamento delle politiche
comunitarie. Alle riunioni
del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli
argomenti da trattare.
5. Il Comitato è convocato almeno tre volte l'anno, di cui una prima della presentazione
al Consiglio dei
ministri del disegno di legge finanziaria.
6. Il Comitato si avvale di:
a) tre assessori scelti tra gli assessori regionali e delle province autonome di Trento e
di Bolzano designati
dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ai sensi
dell'articolo 4 del decreto
legislativo 16 dicembre 1989, n. 418 (7);
b) tre rappresentanti degli enti locali designati dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI) e un
rappresentante degli enti locali designato dalla Lega delle autonomie locali;
c) cinque esperti scelti fra i membri degli enti e delle associazioni in possesso dei
requisiti di cui agli
articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476, che svolgano attività di promozione
e tutela delle
persone handicappate e delle loro famiglie;
d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
7. Il Comitato si avvale dei sistemi informativi delle Amministrazioni in esso
rappresentate.
8. Il Ministro per gli affari sociali, entro il 15 aprile di ogni anno, presenta una
relazione al Parlamento sui
dati relativi allo stato di attuazione delle politiche per l'handicap in Italia,
nonché sugli indirizzi che saranno
seguiti. A tal fine le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali trasmettono, entro il 28 febbraio di
ciascun anno, alla
Presidenza del Consiglio dei ministri tutti i dati relativi agli interventi di loro
competenza disciplinati dalla
presente legge. Nel primo anno di applicazione della presente legge la relazione è
presentata entro il 30
ottobre.
9. Il Comitato, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato da una commissione
permanente composta
da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, del tesoro,
della pubblica
istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della
ricerca scientifica e
tecnologica, nonché da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei
ministri di cui uno del
Dipartimento per gli affari sociali, uno del Dipartimento per gli affari regionali, uno
del Dipartimento per la
funzione pubblica. La commissione è presieduta dal responsabile dell'Ufficio per le
problematiche della
famiglia, della terza età, dei disabili e degli emarginati, del Dipartimento per gli
affari sociali.
42. Copertura finanziaria.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali,
è istituito il Fondo
per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore dei
cittadini handicappati.
2. Il Ministro per gli affari sociali provvede, sentito il Comitato nazionale per le
politiche dell'handicap di cui
all'articolo 41, alla ripartizione annuale del Fondo tra le regioni e le province autonome
di Trento e di
Bolzano, in proporzione al numero degli abitanti.
3. A partire dal terzo anno di applicazione della presente legge, il criterio della
proporzionalità di cui al
comma 2 può essere integrato da altri criteri, approvati dal Comitato di cui all'articolo
41, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano
di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento a situazioni di
particolare
concentrazione di persone handicappate e di servizi di alta specializzazione,
nonché a situazioni di grave
arretratezza di alcune aree.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a ripartire i fondi
di loro spettanza
tra gli enti competenti a realizzare i servizi, dando priorità agli interventi in favore
delle persone
handicappate in situazione di gravità e agli interventi per la prevenzione.
5. Per le finalità previste dalla presente legge non possono essere incrementate le
dotazioni organiche del
personale della scuola di ogni ordine e grado oltre i limiti consentiti dalle
disponibilità finanziarie all'uopo
preordinate dal comma 6, lettera h).
6. E' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per l'anno 1992 e di lire 150 miliardi a
decorrere dal 1993, da
ripartire, per ciascun anno, secondo le seguenti finalità:
a) lire 2 miliardi e 300 milioni per l'integrazione delle commissioni di cui all'articolo
4;
b) lire 1 miliardo per il finanziamento del soggiorno all'estero per cure nei casi
previsti dall'articolo 11;
c) lire 4 miliardi per il potenziamento dei servizi di istruzione dei minori ricoverati di
cui all'articolo 12;
d) lire 8 miliardi per le attrezzature per le scuole di cui all'articolo 13, comma 1,
lettera b);
e) lire 2 miliardi per le attrezzature per le università di cui all'articolo 13, comma 1,
lettera b);
f) lire 1 miliardo e 600 milioni per l'attribuzione di incarichi a interpreti per studenti
non udenti nelle
università di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d);
g) lire 4 miliardi per l'avvio della sperimentazione di cui all'articolo 13, comma 1,
lettera e);
h) lire 19 miliardi per l'anno 1992 e lire 38 miliardi per l'anno 1993 per l'assunzione di
personale docente di
sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado prevista dall'articolo 13, comma 4;
i) lire 4 miliardi e 538 milioni per la formazione del personale docente prevista
dall'articolo 14;
l) lire 2 miliardi per gli oneri di funzionamento dei gruppi di lavoro di cui all'articolo
15;
m) lire 5 miliardi per i contributi ai progetti per l'accesso ai servizi radiotelevisivi e
telefonici previsti
all'articolo 25;
n) lire 4 miliardi per un contributo del 20 per cento per la modifica degli strumenti di
guida ai sensi
dell'articolo 27, comma 1;
o) lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per le agevolazioni per i genitori
che lavorano,
previste dall'articolo 33;
p) lire 50 milioni per gli oneri di funzionamento del Comitato e della commissione di cui
all'articolo 41;
q) lire 42 miliardi e 512 milioni per l'anno 1992 e lire 53 miliardi e 512 milioni a
partire dall'anno 1993 per il
finanziamento del Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province
autonome in favore dei
cittadini handicappati di cui al comma 1 del presente articolo.
7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 120 miliardi per
l'anno 1992 e a lire
150 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello
stato di previsioni e del
Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento 'Provvedimenti in
favore di portatori
di handicap'.
8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
43. Abrogazioni.
L'articolo 230 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577,
l'articolo 415 del
regolamento approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, ed i commi secondo e
terzo dell'articolo
28, della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono abrogati.
44. Entrata in vigore.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta
Ufficiale.
Note tratte dalla 'De Agostini Giuridica'
(1) Per l'interpretazione autentica del presente comma 5, vedi l'art. 2, D.L. 27 agosto
1993, n. 324.
(2) Vedi, anche, il D.M. 9 luglio 1992.
(3) Vedi, anche, il D.M. 26 giugno 1992.
(4) Aggiunge un comma, dopo il secondo, all'art. 1, L. 9 aprile 1986, n. 97.
(5) Aggiunge la lett. r-bis) all'art. 3, comma 1, L. 5 agosto 1978, n. 457.
(6) Per l'interpretazione autentica dell'espressione "hanno diritto a tre giorni di
permesso mensile", vedi
l'art. 2, D.L. 27 agosto 1993.
(7) La Corte costituzionale, con sentenza 21-29 ottobre 1992, n. 406 (Gazz. Uff. 4
novembre 1992, n. 46
- Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41, sesto
comma, nella parte in cui,
con riguardo alla lettera a), prevede che il Comitato "si avvale di",
anziché "è composto da".