ESIGENZE DEI MEDICI GENERALI
Le norme legislative che regolano l’ uso dei farmaci antidolorifici sono poco chiare e, per quanto riguarda gli stupefacenti, altamente restrittive e ne limitano l’ uso da parte dei medici generali per le perplessita’ e le obiettive difficolta’ che ne condizionano l’ uso.
L’ uso degli stupefacenti e’ regolato dal DM sanita’ del 27/7/92 e dalla D.L. 309/90, decisamente restrittive e non aggiornate rispetto agli atri paesi della CEE: in Francia, ad esempoio, nel 95 sono state semplificate le ricette e resa possibile la prescrizione della morfina per cicli di 28 giorni; in Italia le sanzioni per i seplici errori formali possono essere. Pene detentive. Arresto fino a due anni e ammenda da 3 a 50 milioni.
La PRESCRIZIONE degli stupefacenti e’ regolata dal D.L. 539 del 30/12/92.
Art. 42: I titolari di studi medici possono ACQUISTARE dalle farmacie le sostanze in tabelle I-IV per la quantita’ occorrente alle normali necessita’ usata nello studio medico.
La prescrizione va fatta su ricetta speciale predisposta dal M. sanita’ e distribuito dall’ O.M., valida per 10 giorni, in triplice copia, riempita in base ai criteri dell’ articolo 43 (mezzo indelebile, generalita’ del paziente, dose in lettere, modalita’ di somministrazione, data, firma del prescrittore con indirizzo e numero telefonico. La prescrizione deve contenere un solo farmaco con un solo dosaggio in quantita’ limitata per otto giorni). La copia della ricetta va conservata per due anni.
Per la DETENZIONE degli stupefacenti acquistati, il medico deve attivare un registro di carico e scarico dove va registrato anche l’ impiego fatto dei farmaci acquistati (art. 64: generalita’, indirizzo del paziente, diagnosi e quantita’ usata. Da notare l’ estrema facilita’ di possibili errori formali). Il registro deve essere vidimato dal sindaco o dal responsabile del settore farmaceutico della ASL e controllato ogni anno.
L’ USO e’ limitato alla terapia degli stati dolorosi e, con particolari modalita’ (certificazione e piano terapeutico col SERT) al recupero e alla riabilitazione dei tossicodipendenti.
Il TRASPORTO per attivita’ professionale e’ possibile per quantita’ terapeutiche necessarie in caso di intervento domiciliare. Comunque e’ necessario avere i documenti giustificativi del regolare possesso degli stupefacenti trasportati (questa norma non e’ esplicitamente prevista, ma e’ stata espressamente consigliata, su specifica richiesta, dalla responsabile dell’ Ufficio Stupefacenti del Ministero della Sanita’).
La modalita’ di DISTRUZIONE di stupefacenti scaduti o avanzati non e’ chiara (eliminata nei contenitori per farmaci scaduti delle Farmacie? Trai i Rifiuti Speciali dello studio medico?). La risposta del Ministero della Sanita’ non e’ stata chiara ne’ esplicita. Sembrerebbe che tali avanzi vadano considerati rifiuti Pericolosi e quindi da avviare alla termodistruzione, ma sembra che l’ Azienda Municipale (che gestisce a Roma l’ incenerimento dei rifiuti) non accetti l’ incarico della distruzione di singole confezioni di stupefacenti.
Altri propongono la distruzione presso il Servizio Farmaceutico della ASL (in presenza, eventualmente, dei NAS che pero' , interpellati, non si sono pronunciati) con compilazione di relativo verbale.
La Commissione Nazionale Sostanze Oppioidi ha richiesto al Ministro una serie di modifiche alla normativa sopracitata, con semplificazione dell’ aggravio burocratico e alleggerimento dei rischi.
Attendiamo i risultati.
(Angelo Sabani: "Convegno sugli stupefacenti e sostanze psicotrope, O.M. di Roma, 30/5/98, col valido contributo delle informazioni fornite da Livio Lowental).
P.S. PERSONALE: l’ aleatorieta’ e la scarsa chiarezza di certe soluzioni e’ dovuta in buona parte alla assoluta mancanza di prassi consolidate in quanto l’ asprezza delle sanzioni ha costretto i medici ad un atteggiamento estremamente difensivo: da informazioni assunte localmente sembra che nella ASL RME (piu’ di 500.000 abitanti) NESSUN MEDICO abbia mai chiesto la vidimazione del registro stupefacenti, ne’ alcun partecipante al Convegno (ivi comprese autorita’ Sanitarie e Giudiziarie) aveva memoria di un simile evento.
Personalmente ritengo utile lasciare l’ onere dell’ acquisto, del trasporto e dell’ eventuale eliminazione dei residui AL PAZIENTE STESSO, tenendo presente che il farmaco acquistato dal paziente e’ di SUA PROPRIETA’ e nessuna norma ci obbliga ad assumerci l’ onere del trasporto e dell’ eventuale distruzione, ne’ ci e’ consentito impossessarci di eventuali residui (attenzione! Puo’ essere reato!). Il comune cittadino invece, diversamente da noi, non e’ tenuto a certi obblighi legal-burocratici che possono farci rischiare pene gravissime. (D.Z.) 1998