I giudizi contenuti nelle perizie medico-legali sono dati personali
Le valutazioni e gli altri elementi di giudizio contenuti nelle perizie medico-legali sono
dati personali e, nel rispetto degli espressi limiti previsti dalla legge n. 675 del 1996,
devono essere messi a disposizione dell'interessato che ne faccia richiesta.
La questione è stata chiarita dall'Autorità in due diverse decisioni riguardanti i
ricorsi presentati da due persone che avevano chiesto alla propria assicurazione di poter
accedere ai dati che li riguardano ed in particolare alle informazioni personali, anche di
tipo sensibile, contenute nella perizia medico-legale effettuata per conto della stessa
società assicuratrice ai fini della liquidazione dell'indennizzo.
Non avendo ricevuto riscontro alla loro richiesta, gli interessati si sono, quindi,
rivolti al Garante perché imponesse all'assicurazione di comunicare i dati.
Esaminando il primo caso, il Garante ha invitato l'assicurazione a fornire i dati
richiesti, ma l'assicurazione ha adempiuto solo in parte, escludendo le valutazioni e gli
altri elementi contenuti nella relazione medico-legale redatta dal consulente sanitario di
fiducia della società. La mancata comunicazione delle valutazioni contenute nella perizia
era stata motivata sulla base della considerazione che essa rappresenterebbe un mero
giudizio personale che, pur se basato su parametri medico-scientifici, resterebbe il
frutto di una elaborazione soggettiva e, in quanto tale, non potrebbe essere definito come
dato personale, anche perché suscettibile per la sua natura di contestazioni e di
valutazioni differenti.
Il Garante ha, invece, sancito che le valutazioni mediche devono essere ricondotte alla
sfera dei dati personali.
Sulla scorta di quanto precedentemente stabilito nel recente provvedimento in materia di
conoscibilità da parte dei dipendenti della note di qualifica (anche per ciò che
riguarda le modalità di accesso alle valutazioni e alla loro integrazione), l'Autorità
ha ribadito che la nozione di dato personale, stabilita dalla legge sulla privacy, include
qualunque informazione che permetta di identificare una persona anche indirettamente. Nel
caso in esame, i dati contenuti nelle valutazioni riguardano la salute degli interessati e
sono riportati dal medico nella relazione, redatta per conto della società assicuratrice
sulla base di documenti sanitari e di altri elementi ricavati da quest'ultimo nelle visite
cui sono sottoposti gli assicurati.
L'Autorità ha dunque ritenuto fondata la richiesta dell'interessato di accedere a questi
dati e alle informazioni personali in forma di giudizi sul grado di invalidità permanente
da attribuire a causa del sinistro subito, e ha ordinato alla società assicuratrice di
integrare la precedente risposta, comunicando al ricorrente integralmente ed in forma
agevolmente comprensibile anche i dati personali contenuti nei giudizi e nelle valutazioni
espresse nonché gli altri profili personali riscontrati dal medico della società.
Il principio è stato ribadito anche nel secondo ricorso affrontato dal Garante, nel
quale, tuttavia è stato specificato che il diritto di accesso è, secondo la legge,
temporaneamente "sospeso" quando i dati sono raccolti ai fini di indagini
difensive o comunque per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. Il diritto
è, però, sospeso limitatamente al periodo durante il quale l'accesso potrebbe causare un
pregiudizio per lo svolgimento di tali indagini o per l 'esercizio di quei diritti, come
specificamente previsto dall'art. 14, comma 1, lettera e) della legge n. 675; pregiudizio
che deve essere prospettato dalla parte interessata e valutato caso per caso (nel caso si
specie, ad esempio, non erano stati definiti tutti gli aspetti relativi alla consulenza
tecnica d'ufficio). Cessate le esigenze di tutela, il diritto di accesso dell'interessato
può pienamente esercitarsi e tali dati potranno essere integralmente comunicati
all'interessato.
Garante per la protezione dei dati personali. Comunicati Stampa 1999 www.garanteprivacy.it