Garante per la protezione
dei dati personali
Roma, 20 gennaio 1999
OGGETTO: trattamento dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
E stato richiesto di chiarire se sia necessario il consenso scritto del paziente per
comunicare
allamministrazione finanziaria, in occasione di controlli fiscali, le prestazioni
mediche eseguite in qualità di
medico chirurgo specialisti in odontostomatologia.
Al riguardo, si deve premettere che la legge 675 del 1996, le cui disposizioni sostanziali
sono entrate in
vigore l8 maggio 1997, considera i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute come "sensibili",
prevedendo per il loro trattamento particolari garanzie.
Gli esercenti le professioni sanitarie devono informare preventivamente gli interessati
circa lutilizzazione
che intendono fare dei dati che riguardano questi ultimi, specificando gli elementi
indicati nellarticolo 10
della legge 675/1996; inoltre sulla base dellinformativa, devono richiedere ai
pazienti il consenso per
iscritto (articoli 22 e 23). In tale occasione è necessario specificare
allinteressato che i suoi dati personali
potranno essere comunicati a competenti organi in materia tributaria per corrispondere
agli obblighi di
legge in materia fiscale.
Nel caso in specie, per quanto attiene alla problematica relativa al trattamento dei dati
personali contenuti
nelle ricevute sanitarie (nome dellassistito, diagnosi e cure applicate) che sono
state oggetto di
accertamenti dellamministrazione finanziaria rispetto agli obblighi di carattere
contabile e fiscale, occorre
osservare la vigente normativa in materia di adempimenti documentali e contabili (d.P.R.
n.633/1972 e n.
600/1973, modificati dalla legge n.662/1996, articolo 3, comma 172).
Tali norme prevedono la specificazione degli elementi attinenti alla prestazione
professionale con
particolare riferimento alla natura, alla qualità e alla quantità dei beni e servizi
forniti, e non consentono,
pertanto, una generica certificazione del corrispettivo.
Gli esercenti le professioni sanitarie, pertanto, sono tenuti a trattare i dati idonei a
rivelare lo stato di salute
dei pazienti al fine di adempiere agli specifici obblighi previsti da leggi e regolamenti,
in conformità alle
disposizioni contenute nellautorizzazione del Garante (vedi, in particolare, i punti
1 e 5 dellautorizzazione
n.2/1998, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 1° ottobre 1998), previa acquisizione
del consenso scritto
dellinteressato.
Si ritiene opportuno precisare che entro il 31 luglio 1999, esercitando la delega prevista
dalla legge
n.676/1996, il Governo dovrà provvedere a disciplinare in maniera organica le
problematiche relative alla
disciplina in ambito fiscale da parte dellamministrazione finanziaria.