Garante per la protezione
dei dati personali


Roma, 20 gennaio 1999

OGGETTO: trattamento dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute

E’ stato richiesto di chiarire se sia necessario il consenso scritto del paziente per comunicare
all’amministrazione finanziaria, in occasione di controlli fiscali, le prestazioni mediche eseguite in qualità di
medico chirurgo specialisti in odontostomatologia.

Al riguardo, si deve premettere che la legge 675 del 1996, le cui disposizioni sostanziali sono entrate in
vigore l’8 maggio 1997, considera i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute come "sensibili",
prevedendo per il loro trattamento particolari garanzie.

Gli esercenti le professioni sanitarie devono informare preventivamente gli interessati circa l’utilizzazione
che intendono fare dei dati che riguardano questi ultimi, specificando gli elementi indicati nell’articolo 10
della legge 675/1996; inoltre sulla base dell’informativa, devono richiedere ai pazienti il consenso per
iscritto (articoli 22 e 23). In tale occasione è necessario specificare all’interessato che i suoi dati personali
potranno essere comunicati a competenti organi in materia tributaria per corrispondere agli obblighi di
legge in materia fiscale.

Nel caso in specie, per quanto attiene alla problematica relativa al trattamento dei dati personali contenuti
nelle ricevute sanitarie (nome dell’assistito, diagnosi e cure applicate) che sono state oggetto di
accertamenti dell’amministrazione finanziaria rispetto agli obblighi di carattere contabile e fiscale, occorre
osservare la vigente normativa in materia di adempimenti documentali e contabili (d.P.R. n.633/1972 e n.
600/1973, modificati dalla legge n.662/1996, articolo 3, comma 172).

Tali norme prevedono la specificazione degli elementi attinenti alla prestazione professionale con
particolare riferimento alla natura, alla qualità e alla quantità dei beni e servizi forniti, e non consentono,
pertanto, una generica certificazione del corrispettivo.

Gli esercenti le professioni sanitarie, pertanto, sono tenuti a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute
dei pazienti al fine di adempiere agli specifici obblighi previsti da leggi e regolamenti, in conformità alle
disposizioni contenute nell’autorizzazione del Garante (vedi, in particolare, i punti 1 e 5 dell’autorizzazione
n.2/1998, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 1° ottobre 1998), previa acquisizione del consenso scritto
dell’interessato.

Si ritiene opportuno precisare che entro il 31 luglio 1999, esercitando la delega prevista dalla legge
n.676/1996, il Governo dovrà provvedere a disciplinare in maniera organica le problematiche relative alla
disciplina in ambito fiscale da parte dell’amministrazione finanziaria.