I fuorilegge col camice bianco
Benche se ne sia gia parlato in passato (v. O.C. n. 9 del
novembre 1999) una vera rivoluzione copernicana nel settore prescrittivo, costituita dal
D.L. 17/2/98 n. 23 convertito con L. 8/4/98 n. 94 del 1998, e passata dapprima
pressoche inavvertita tra la classe medica, frastornata dai frenetici aggiornamenti
normativi e legislativi, e solo recentemente ha cominciato a manifestare i suoi effetti.
Infatti tale decreto ha stabilito categoricamente che il medico possa prescrivere i
farmaci solo per le indicazioni espressamente indicate in scheda tecnica.
Il medico, classicamente molto attento alle novita' farmaceutiche, terapeutiche,
diagnostiche, e' invece generalmente meno attento a quelli che sono i cambiamenti nelle
norme, specie se contenuti in provvedimenti di piu' ampia portata, per cui la portata
innovativa di questa norma non e stata ben recepita e non ha provocato cambiamenti
sostanziali nelle abitudini prescrittive dei medici.
Cio e dovuto anche al "rumore di fondo" causato dalla enorme mole di
provvedimenti emessi continuamente dalle autorita' (leggi, decreti, circolari statali,
ministeriali, regionali, di ASL) e dalla mancanza di apposite pubblicazioni che raccolgano
e diffondano adeguatamente queste problematiche.
Ma per comprendere la portata dell innovazione, e utile confrontare le
normative attuali con quelle precedenti.
La precedente normativa:
Secondo le normative precedenti al 1998, il medico operava la prescrizione dei farmaci
secondo il principio generale della "responsabilita' professionale". Questo si
basa sulla presenza contemporanea di due fattori:
I) La colpa: l'azione del medico deve possedere i connotati di un'azione colposa,
effettuata cioe' in violazione dei noti principi medico-legali di diligenza, perizia,
prudenza, osservanza di norme, leggi e regolamenti.
II) Il danno: l'azione del medico, anche se connotata da colpa secondo i principi
sopra esposti, non era punibile qualora non avesse comportato un danno, concreto e
rilevabile, per il paziente. Le eventuali sanzioni penali o civili per il sanitario erano
condizionate dall attivazione, da parte del paziente, di un procedimento ad hoc,
senza il quale il medico non veniva perseguito.
Il medico percio era libero di prescrivere, in pratica, qualsiasi farmaco in base al
principio di scienza e coscienza, sotto propria responsabilita', indipendentemente
dalle indicazioni contenute in scheda tecnica, che assumavano valore di autorevole
indicazione, ma non di obbligo.
Una prescrizione effettuata fuori delle indicazioni consentite, qualora utile o almeno
indifferente per la salute del paziente, non comportava quindi per il medico problemi
sanzionatori.
Qualora invece tale prescrizione effettuata "fuori scheda" avesse comportato dei
danni o degli effetti secondari negativi per il paziente (effettivamente legati a tale
prescrizione) poteva essere riconosciuta una colpa professionale, in certi casi
pesantemente sanzionabile.
Diverse circolari, emesse prima del D. L. del 98, pur ribadendo in piu' occasioni
l'inopportunita' di prescrizioni fuori scheda tecnica e pur invitando i medici ad
evitarle, non ne vietavano pero l attuazione. (D.M.
26 Febbraio 1985; circolare 23 Maggio 1988 Servizio Farmaceutico).
Questa impostazione generale ha fatto si che le indicazioni in scheda tecnica dei farmaci
fossero, in tale epoca, per molti aspetti abbastanza generiche e approssimative, avendo
esse una funzione prevalentemente "indicativa". Non esisteva infatti la
necessita' di puntualizzare con precisione una indicazione specifica e dettagliata.
Tale impostazione generale comportava vantaggi e svantaggi:
-Vantaggi:
1) Rapidita' di adeguamento alle nuove scoperte scientifiche.
Qualora studi importanti avessero evidenziato per un farmaco delle nuove indicazioni
terapeuticamente utili e fondate, il medico poteva adeguare immediatamente le proprie
prescrizioni alle nuove acquisizioni scientifiche. Questo e' stato il caso, ad esempio,
dell'acido acetilsalicilico, usato come antiaggregante piastrinico molto tempo prima che
tale indicazione venisse inclusa nella scheda tecnica del farmaco.
2) Possibilita di utilizzo di eventuali effetti secondari a scopo terapeutico per
altre affezioni (l effetto inibitore del riflesso eiaculatorio da parte dei
triciclici per la terapia dell eiaculazione precoce)
3) Possibilita di "traslare" un farmaco da una patologia in cui e
sperimentato, a una patologia "apparentata" (pomate cicatrizzanti nate per le
ulcere trofice, usate invece nelle ragadi anali).
-Svantaggi:
Il problema ha avuto una sua esplosione con il famoso "caso Di
Bella", allorche' si scontro' la volonta' di libera prescrizione dei cultori del
metodo con la volonta' dello Stato e del Ministero di controllo della spesa farmaceutica.
La normativa vigente:
Probabilmente proprio conseguente a questo episodio e' stato emanato il Il D.L. 17/2/98 n.
23 convertito con L. 8/4/98 n. 94 il quale stabiliva in modo definitivo e categorico che
il medico dovesse attenersi alle indicazioni terapeutiche previste dall'autorizzazione
all'immissione in commercio rilasciata dal Ministero della Sanita'.
Tale normativa costituiva un vero punto di svolta dalle conseguenze incalcolabili, per una
serie di fattori:
I)Tale normativa riguarda tutti i medici in quanto non fa distinzione tra categorie
sanitarie, siano esse a rapporto di dipendenza o di libera professione.
II) La prescrizione fuori scheda tecnica viene a essere proibita
indipendentemente dal danno (o magari dal beneficio) che il paziente ne possa ricevere, e
diventa illecita di per se.
Paradossalmente anche una prescrizione che risultasse poi essere stata di beneficio al
paziente sarebbe, alla luce di tale norma, illegittima e sanzionabile.
La normativa prevedeva in realta' un paio di eccezioni che pero' erano, nella pratica
della Medicina Generale, pressoche' inattuabili: veniva permesso al medico di prescrivere
un farmaco fuori scheda tecnica solo dopo avere ricevuto il consenso informato del
paziente, avere informato il Ministero mediante idonea pratica burocratica e aver
riscontrato che non esistevano alternative a tale cura mediante farmaci aventi regolare
indicazione; veniva inoltre permessa la prescrizione di farmaci "innovativi"
contenuti in una speciale lista tenuta dal Ministero, comprendente generalmente principi
attivi altemente specialistici. La prescrizione fuori scheda pero', soprattutto nel primo
caso, non poteva essere effettuata a carico del S.S.N.
I problemi sono sorti in quanto questa norma, cosi' rigidamente imperativa, si e' andata a
innestare su un "corpus" normativo non preparato a riceverla. Infatti, il medico
si e' venuto a trovare inopinatamente alle prese con schede tecniche approssimative,
generiche, non adeguate alla norma messa in vigore.
Le nuove normative comunitarie oltretutto prevedono per la registrazione dei farmaci una
serie di adempimenti burocratici e scientifici importanti e costosi per cui non sempre e'
agevole per una ditta farmaceutica modificare quelle che sono state le indicazioni ormai
inscritte in scheda tecnica.
Si sono venuti percio a produrre diversi casi in cui la pratica medica corrente,
consolidata e addirittura internazionalmente prevista, si e' venuta a trovare in conflitto
con questa normativa.
E' accaduto un fenomeno curioso: mentre i medici hanno prestato particolare attenzione
alle normative emesse dalla CUF con le sue famose "note", hanno invece
"scotomizzato", i dettami della normativa generale.
Le note CUF costituiscono pero una normativa di "secondo livello" essendo
un provvedimento amministrativo subordinato alla normativa generale (come dalla CUF stessa
sottolineato in piu' occasioni), che resta il fondamento della corretta prescrizione.
Occorre tener presente che vengono emessi giornalmente numerosi provvedimenti di modifica
e aggiornamento di schede tecniche per cui viene a essere pressoche' impossibile al medico
tenersi aggiornato su queste continue mutazioni; oltretutto l'insegnamento universitario,
tradizionalmente, forma e istruisce i medici sugli indirizzi terapeutici previsti dalle
linee-guida internazionali e dagli studi piu' accreditati nei vari settori, ma non si cura
di verificare la loro congruenza con le normative e con le schede tecniche registrate
nelle diverse nazioni dalle ditte farmaceutiche. Il medico viene percio' istruito a curare
certe malattie con certi farmaci ma puo' trovarsi in difficolta' per una scheda tecnica
fatta male.
Possiamo rappresentare alcuni esempi importanti:
Terapia impossibile per i neoplastici
Secondo le linee guida internazionali approvate dall'OMS e ormai recepite in quasi tutte
le nazioni (tra cui anche l Italia), il primo gradino per la terapia analgesica nei
pazienti neoplastici o in malati cronici terminali e' costituita dai cosiddetti FANS. Si
tratta di farmaci dotati di buon effetto analgesico, in parte secondario al meccanismo
antiinfiammatorio, in parte diretto. Per tale motivo la CUF stessa, in seguito a pressioni
di nuomerose autorevoli Associazioni, ha adeguato le Note inserendo la
rimborsabilita dei FANS nel dolore lieve-moderato dei pazienti oncologici. La
disposizione, senza che i piu se ne accorgessero, e andata pero a
cozzare contro schede tecniche del tutto inadeguate.
Tabella esemplificativa delle indicazioni di alcuni FANS in commercio:
Ketorolac trometamina iniettabile | "Trattamento a breve termine del dolore acuto post-operatorio di grado moderato-severo dolore dovuto a coliche renali" |
Nimesulide | " Stati infiammatori, dolorosi e non dolorosi, anche accompagnati da febbre, in particolare a carico dell apparato osseo e articolare" |
Diclofenac | " Affezioni reumatiche infiammatorie e degenerative: Artrite reumatoide, spondilite anchilosante, artrosi, reumatismo extra-articolare, stati dolorosi da flogosi di origine extra-reumatica o post-traumatica, trattamento sintomatico della dismenorrea primaria" |
Piroxicam | " Trattamento sintomatico delle affezioni reumatiche infiammatorie e degenerative; tratt. Sintomatico degli stati dolorosi acuti quali il dolore post-operatorio, post-traumatico e la dismenorrea primaria" |
Amtolmetina guacil | " Artrite reumatoide, osteoartrite, reumatismo extra-articolare, dolore post-operatorio" |
Ecco percio che il medico viene a trovarsi tra l incudine e
il martello: se rifiuta la prescrizione di un FANS ad un neoplastico potrebbe incorrere in
problemi legali non indifferenti, se effettua la prescrizione si trova in condizione di
formale illegalita.
Eclatante, ad esempio, fu pure il provvedimento CUF che autorizzava l'uso degli inibitori
di pompa protonica (IPP) nella terapia prolungata delle patologie digerenti superiori e,
successivamente, nella prevenzione delle patologie gastriche da FANS mentre tali
indicazioni non erano, al momento, previste in scheda tecnica ( V. tabella seguente).
Paradossale apparve il fatto che gli IPP (senza indicazione in scheda tecnica) venissero
consentiti nella prevenzione delle gastropatie da FANS mentre ne venivano esclusi gli
ANTIH2 (ranitidina) che invece tale indicazione, in scheda tecnica, ce l hanno.
Questo atteggiamento dalle Autorita' Sanitarie assume degli aspetti contraddittori, dovuti
probabilmente al fatto che tali provvedimenti vengono presi da uffici diversi non
coordinati tra di loro.
Indicazioni (al luglio 2000) di farmaci gastroprotettori in relazione alla terapia prolungata:
AntiH2 n. 1 (foglietto illustrativo datato '94) |
Ulcera duodenale , ulcera gastrica benigna, incluse quelle associate al trattamento con farmaci antiinfiammatori non steroidei, ulcera recidivante, ulcera post-operatoria, esofagite da reflusso, sindrome di Zollinger-Ellison Posologia e durata della somministrazione devono essere sempre stabilite dal medico tenendo presente che di solito i sintomi scompaiono prima che si sia avuta cicatrizzazione dell'ulcera |
I.P.P. n 1 (foglietto illustrativo datato 1999) |
Ulcera duodenale attiva-ulcera gastrica benigna attiva - malattia da reflusso gastroesofageo sintomatica erosiva o ulcerativa |
I.P.P. n. 2 (foglietto illustrativo datato 1998 ) |
Trattamento a breve termine di ulcere duodenali, ulcere gastriche ed esofagiti da reflusso. S. di Zollinger-Ellison. .. Nella terapia dell'ulcera gastrica e duodenale e dell'esofagite da reflusso la durata del trattamento dovra' essere contenuta nei limiti sopra descritti, in particolare il prodotto non dovra' essere utilizzato per terapie di mantenimento. |
I.P.P. n. 2 (foglietto illustrativo datato 2000) |
Trattamento a breve termine di ulcere duodenali, ulcere gastriche ed esofagiti da reflusso.- Trattamento dell'ulcera peptica quando associata ad infezione da H.P. - Trattamento nonche' prevenzione delle recidive dell'esofagite da reflusso e della malattia da reflusso gastroesofageo. -Sindrome di Zollinger-Ellison |
I.P.P. n. 3 (foglietto illustrativo datato 1996) |
Ulcera duodenale, ulcera gastrica, esofagite da reflusso di grado moderato o severo .La durata della terapia con XXX non dovrebbe superare le 8 settimane, poiche' non si ha sufficiente esperienza con trattamenti a lungo termine nell'uomo |
I.P.P. n. 3 (foglietto illustrativo datato 1997) |
Ulcera duodenale, ulcera gastrica, esofagite da reflusso di grado moderato e severo. La durata della terapia con XXX non dovrebbe superare le 8 settimane, poiche' non si ha una sufficiente esperienza con trattamenti a lungo termine nell'uomo. |
I.P.P. n 4 (foglietto illustrativo datato 1997) |
Trattamento a breve termine di ulcere duodenali, ulcere gastriche ed esofagite da reflusso. Sindrome di Zollinger-Ellison. Nella terapia dell'ulcera gastrica e duodenale e dell'esofagite da reflusso, la durata del trattamento dovra' essere contenuta nei limiti sopra descritti, in particolare il prodotto non dovra' essere utilizzato per terapie di mantenimento. |
I.P.P. n. 4 (foglietto illustrativo datato 1999) |
Nelle ulcere con tendenza alla recidiva XXX puo' essere impiegato al dosaggio di 15 mg/die per trattamento antisecretorio prolungato secondo il giudizio del medico curante. Esofagite da reflusso: I pazienti affetti da malattia da reflusso gastro-esofageo recidivante possono continuare una terapia di mantenimento con una capsula di XXX 15 mg/die: in casi individuali puo' essere necessaria una terapia di mantenimento con una capsula di XXX 30 mg/die. |
(Note: le indicazioni sono state tratte da fogli illustrativi di
confezioni regolarmente in commercio all epoca. Si osservino le diverse edizioni
coesistenti nel medesimo periodo e talvolta contrastanti tra loro, tali da generare
notevole confusione nel lettore. I corsivi sono inseriti dall' autore per evidenziare
parti del testo).
L altra faccia della medaglia: la responsabilita per le schede tecniche
"approssimative".
Il fatto che lo Stato si riservi la potesta di stabilire incontestabilmente le
indicazioni per la prescrivibilita, comporta ovviamente un automatica
assunzione di responsabilita. In altre parole se e vero che il medico deve
limitare la prescrizione a quanto consentito, lo Stato a sua volta e l unico
che deve rispondere, a tutti i livelli, dell adeguatezza delle indicazioni
registrate. Infatti lo Stato viene a trovarsi, in pratica, nella posizione di essere l
unico soggetto idoneo a poter valutare l attendibilita delle indicazioni
terapeutiche eventualmente emanate dalle ricerche internazionali.
La questione non e di poco conto, in quanto in diverse occasioni, anche recenti, la
responsabilita di prescrizioni "inutili" o "eccessive" o
"poco scientifiche" estata invece attribuita alle categorie sanitarie
"esecutive", senza valutare il fatto che queste operassero in ottemperanza alle
indicazioni contenute in scheda tecnica, e quindi in modo perfettamente lecito.
Tabella esemplificativa di schede tecniche contenenti alcune indicazioni "discusse"
Principio attivo |
Indicazioni precedenti |
Indicazioni attuali |
Gangliosidi (Cronassial, REFI 1988) |
" Neuropatie periferiche o di natura dismetabolica o di altra origine anche decorrenti con manifestazioni infettive, tossiche o traumatiche; polineuropatie associate a malattie sistemiche" |
Prodotto ritirato |
Gangliosidi (Tricortin 1000, REFI 1988) |
" Traumi cranici, sindromi commozionali e stati post-commotivi, encefalomielopatie atero-sclerotiche, cefalee vasospastico o tossiche, intossicazioni endogene ed esogene, sindromi polialgico-neurosiche ipoevoluzione psichica" |
"Stati ipossidotico-dismeta-bolici del S.N.C., sindromi polialgico-neurosiche" |
L-CarnitinaHCl (REFI 1988) |
"Ischemia miocardica acuta e cronica, angina pectoris, insufficienza cardiaca latente o conclamata, miocardiosclerosi, aritmie e inversione dell'onda T da antidepressivi triciclici, miocarditi idiopatiche. Miopatie. Reintegrazione nei dializzati". |
"Deficienze primarie e secondarie di carnitina; danno metabolico miocardico in caso di cardiopatia ischemica; angina pectoris, stati post-infartuali". |
Timostimolina (REFI 1991) |
" puo essere usata come coadiuvante in condizioni . come epatite cronica attiva, broncopneumopatie virali, encefalite varicella emorragica, infezioni ricorrenti da virus dell herpes simplex tumori inoperabili, infezioni sovrapposte a neoplasie, infezioni dell eta senile ". |
Prodotto ritirato |
Calcitonina di salmone iniettabile (REFI 1991) |
"Malattia di Paget Ipercalcemia Osteoporosi di varia origine ". |
Indicazioni invariate. |
E evidente come sia ingiusto e strumentale accusare di
incompetenza (o peggio) i medici "terapeuti" allorche operino (o abbiano
operato) in sintonia con quanto preteso dalle Autorita Sanitarie, cosi' come non si
comprende come mai, se certi farmaci godono di indicazioni cosi' importanti, non siano
ammessi alla rimborsabilita'.
In epoca attuale, essendo stata praticamente eliminata ogni possibilita di deroga da
parte del medico, le indicazioni ufficiali potere "autoritativo".
Una categoria di "fuorilegge"
Per tutti questi motivi capita che il medico che faccia una prescrizione pienamente
adeguata, sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista della correttezza
sostanziale, venga a trovarsi, inconsapevolmente, in condizioni di formale illegalita'.
Tale condizione viene ad essere pero ampiamente tollerata, in quanto, sempre per i
motivi gia detti, le responsabilita di tale situazione vengono a coinvolgere,
oltre ai medici, numerose altre entita, soprattutto in ambito Statale.
La responsabilita dell aggiornamento puntuale e corretto delle schede tecniche
spetta infatti agli appositi uffici del Ministero della Sanita, che pero
operano in condizioni non coordinate con la Commissione Unica del Farmaco, come dimostrato
appunto in piu occasioni dall incongruenza delle rispettive decisioni.
La responsabilita del corretto e puntuale aggiornamento dei medici su tali
variazioni normative spetta al SSN a cui, in base alla legge di Riforma, art. 31,
"spettano compiti di informazione e di controllo delle attivita' di informazione
scientifica delle imprese titolari alla autorizzazione alla immissione in commercio di
farmaci".
Benche parte dell aggiornamento venga delegato alle Aziende Farmaceutiche,
e sempre il SSN (tramite il Ministero della Sanita) che, in base alla stessa
norma, deve predisporre un programma pluriennale di informazione scientifica finalizzata
ad iniziative di educazione sanitaria e deve effettuare il controllo diretto continuo e
costante sull'attivita' degli informatori scientifici.
Viene quindi a risalire alle Autorita' Sanitarie ed al Ministero della Sanita' la
responsabilita' ultima di un'adeguata informazione che, unita alla corretta e non
contraddittoria normativa, permetta ai medici di operare nel pieno rispetto della Legge.
Benche quindi la situazione attuale viva in condizione di apparente
tranquillita (quale Magistrato condannerebbe un medico per aver prescritto un FANS a
un neoplastico?) e necessario che venga fatta finalmente chiarezza e si esca
dall ambiguita. Non e piu tollerabile che la categoria debba
continuare a operare in una situazione di diffusa se pur tollerata illegalita'.
Daniele Zamperini 27/5/2001- Pubblicato, con modifiche, su "Occhio Clinico"
di settembre 2001