Del fatto illecito commesso a scuola dal
minore concorrono i genitori e, per l insegnante, il Ministero della Pubblica
Istruzione (sentenza Cassazione Civ. sez. III - n. 12501/2000)
L insegnante risponde, per la colpa "in vigilando", solo per dolo o
colpa grave; i genitori rispondono della colpa "in educando".
I fatti:
Un minore, durante l orario scolastico, scagliava una gomma da cancellare contro un
compagno colpendolo a un occhio e causandogli gravi lesioni.
Venivano chiamati a rispondere in solido i genitori del minore e il Ministero della
Pubblica Istruzione.
Il Tribunale, con sentenza depositata il 14 febbraio 1994 riteneva sussistente la colpa
del minore, e responsabile il genitore di non avere impartito al figlio un'adeguata
educazione; assolveva il Ministero poiché escludeva la colpa dell'insegnante.
Le parti (compreso il minore leso, divenuto frattanto maggiorenne) proponevano appello: la
Corte di appello di Venezia, con la sentenza depositata il 21 novembre 1997, confermava
nel merito la pronunzia di primo grado, osservando che l eventuale riconoscimento
della responsabilità dell'insegnante (responsabilità concorrente ininfluente nei
confronti del danneggiato ) non sarebbe stata sufficiente a sollevare il genitore dalla
pressione di colpa in educando posta dall'art. 2048 c.c. Non era stato dimostrato, a
parere della Corte, che il genitore avesse esercitato "una pregnante vigilanza sui
risultati dell'educazione", mentre il comportamento del minore in occasione del
sinistro, "seppure certamente non sintomatico di un'inclinazione alla violenza"
(perché "ispirato da un intento scherzoso"), rivelava '"un'immatura
sconsideratezza e una non ancora acquisita coscienza della irrilevanza delle intenzioni
sui risultati di un gesto comunque oggettivamente violento".
Veniva presentato ricorso in Cassazione, censurando, tra l altro, che l
insegnante non fosse stata chiamata personalmente a rispondere del danno per omissione di
sorveglianza..
La Corte rigettava i ricorsi affermando tra l altro che " il disposto dell'art
61 della legge 11 luglio 1980 n. 312, che ha innovato la disciplina della responsabilità
del personale della scuola per i danni prodotti ai terzi nell'esercizio delle funzioni di
vigilanza degli alunni sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale. Sotto il primo
aspetto, il citato art. 61 ha limitato la responsabilità del detto personale ai soli casi
di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza; sotto il secondo aspetto, esso ha
previsto la "sostituzione" dell'amministrazione al personale scolastico
nell'obbligazione risarcitoria verso i terzi danneggiati, con esclusione quindi della
legittimazione passiva degli insegnanti
". Era giusto, quindi, aver citato in
giudizio il Ministero e non l insegnante. Inoltre si rilevava che " la
responsabilita del genitore (ex art. 2048 c.c., primo comma) e quella del precettore
(ex art. 2048, secondo comma) - per il fatto illecito commesso da un minore capace di
intendere e di volere mentre è affidato a persona idonea a vigilarlo e controllarlo - non
sono tra loro alternative, giacché l'affidamento del minore alla custodia di terzi
solleva il genitore dalla presunzione di colpa in vigilando (dal momento che
dell'adeguatezza della vigilanza esercitata sul minore risponde il precettore cui lo
stesso è affidato), ma non anche da quella di colpa in educando, i genitori rimanendo
comunque tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal
minore in un momento in cui lo stesso si trovava soggetto alla vigilanza di terzi, di
avere impartito al minore stesso un'educazione adeguata a prevenirne comportamenti
illeciti."