SCHEMA RIEPILOGATIVO SULLA PRESCRIVIBILITA' DEI FARMACI NEL S.S.N.
Durante il penultimo incontro di aggiornamento dei MMG dell'ASS 4 Medio
Friuli, che come argomento aveva "La gestione delle nuove esenzioni dal ticket per
patologia" si è dibattuto vivacemente sulla problematica inerente la prescrizione
dei farmaci.
Ne è risultato un quadro abbastanza confuso e, nel complesso, discretamente disomogeneo,
quale risultato di una conoscenza normativa, a mia avviso, non ottimale e di una
esposizione non lineare.
La problematica, inoltre, ricompare periodicamente anche nelle piu' diffuse mailing list
mediche, come ad esempio in MIR, con la necessità quindi di ribadire gli stessi concetti
più volte. Pertanto, nell'intento di fornire una guida rapida ed aggiornata, ho stilato
le seguenti indicazioni, successivamente riportate in modo tabellare con richiamo della
normativa.
Un farmaco può essere prescritto ad un paziente per una indicazione che può o meno essere contemplata dalla scheda tecnica del farmaco stesso, a seconda delle situazioni e con diverse modalita'.
1. Se la scheda tecnica non contempla l'indicazione per la quale il farmaco viene proposto, esso non può essere prescritto a quel paziente a meno che il "medico stesso ritenga, in base a dati documentabili, che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali per i quali sia già approvata quella indicazione terapeutica o quella via o modalità di somministrazione e purchè tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale"; in questo caso il paziente stesso deve essere informato e deve rilasciare il suo consenso informato (legge 94/98, articolo 3, comma 2). In nessun caso il farmaco può essere prescritto a carico del SSN (legge 94/98, articolo 3, comma 4). Unica deroga a questa normativa è quella riguardante i "farmaci innovativi" (legge 648/96, articolo 1, comma 4), la cui prescrizione è comunque riservata a centri specialistici.
2. Se la scheda tecnica contempla l'indicazione per la
quale il farmaco viene proposto, esso è prescrivibile a carico del SSN se farmaco di
fascia A o B (tenendo comunque conto di eventuali "note" CUF limitative) e
prescrivibile su "ricetta personale" se di fascia C (o di fascia A o B con
"nota" CUF che ne impedisca la prescrizione in quel determinato caso in quanto
non rientrante nei parametri).
I farmaci prescrivibili a carico del SSN sono inoltre soggetti alla possibilità di
multiprescrizione ed esenzione ticket, nel caso vengano prescritti a pazienti titolari di
esenzione per patologia.
I pazienti titolari di esenzione per patologia ai sensi della vecchia normativa (Decreto
Ministero della Sanità 1.2.91e successive integrazioni) hanno diritto alla
multiprescizione dei farmaci espressamente contemplati dall'esenzione per patologia stessa
(massimo 6 scatole per un massimo di 3 mesi di terapia), per i quali sono anche esenti
ticket - (in Friuli-Venezia Giulia la normativa prevede la sola barratura della A).
I pazienti titolari di esenzione per patologia ai sensi della nuova normativa (Decreto
Ministero della Sanità 28.5.99) hanno diritto alla multiprescrizione (massimo 6 scatole)
per tutti i farmaci destinati al trattamento delle patologie per le quali il paziente ha
l'esenzione (decreto legislativo 124/98, articolo 3, comma 9). I farmaci di classe A sono
anche esenti ticket, quelli di fascia B non sono invece esenti ticket (per ovviare
all'inghippo, in Friuli-Venezia Giulia la normativa prevede la barratura della A e
l'indicazione del codice di esenzione in caso di farmaci di fascia A, la sola indicazione
del codice di esenzione in caso di farmaci di fascia B). Altre Regioni seguono modalita'
di compilazione ricetta differenti.
Indicazione, in scheda tecnica, della patologia per cui il farmaco viene prescritto |
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contemplata (legge 94/98, articolo 3, comma 1) |
non contemplata (legge 94/98, articolo 3, comma 2) |
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prescrivibile a carico del SSN
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non prescrivibile a carico del SSN
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mai prescrivibile a carico del SSN (eccetto farmaci innovativi - legge 648/96, articolo
1, comma 4) prescrivibile "su ricettario bianco" previo consenso informato |
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possibile la multiprescrizione nei pazienti esenti per patologia |
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vecchie esenzioni (DMS 1.2.91) | nuove esenzioni (DMS 28.5.99) | |||
il farmaco multiprescrivibile (max 6 confezioni per max 3 mesi di cura) ed
esente ticket è individuato dall'esenzione: In Friuli: |
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sono multiprescrivibili (max 6 scatole) tutti i farmaci destinati al trattamento delle patologie per le quali il paziente ha l'esenzione (decreto legislativo 124/98, articolo 3, comma 9) | ||||
farmaco di classe A | farmaco di classe B | |||
esente ticket In Friuli: |
non esente ticket In Friuli: |
Fax-simile di consenso informato per la prescrizione di medicinali prodotti industrialmente per un'indicazione o una via di somministrazione o una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata
Il sottoscritto sig. .... dichiara di essere stato dettagliatamente e comprensibilmente informato dal Dott. ........ sulla necessità di impiego del farmaco .... per una indicazione o una via di somministrazione o una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata in scheda tecnica.
Egli è stato anche informato di non poter essere utilmente trattato con altri medicinali per i quali sia già approvata quella indicazione terapeutica o quella via o modalità di somministrazione.
Egli è stato anche informato che l'impiego del farmaco proposto è noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale.
Li, .............
Firma del Medico ..............................................
Firma del Paziente .............................................