Esenti da IVA le professioni sanitarie
Il decreto del Ministero della
Salute, 17/05/2002 (G.U. 189 del 13/08/02) che individua le prestazioni sanitarie esenti
da IVA, ha ampliato la platea dei contribuenti esenti da questa imposta. Infatti,
ribadendo che le prestazioni esenti devono essere quelle finalizzate alla diagnosi, cura e
riabilitazione della persona, tenendo conto dell'entrata a regime dei diplomi abilitanti
all'esercizio delle professioni sanitarie, ha decretato che siano esenti da IVA i biologi,
gli psicologi, gli odontoiatri, gli operatori elencati nel D.M. 19/3/2001 che eseguono le
prestazioni elencate nei rispettivi profili professionali.
Le figure individuate in questo articolo sono, essenzialmente:
a) infermiere;
b) ostetrica/o;
c) infermiere pediatrico.
a)
podologo;
b) fisioterapista;
c) logopedista;
d) ortottista - assistente di oftalmologia;
e) terapista della neuro e psicomotricitą dell'etą evolutiva;
f) tecnico della riabilitazione psichiatrica;
g) terapista occupazionale;
h) educatore professionale.
a) tecnico
audiometrista;
b) tecnico sanitario di laboratorio biomedica;
c) tecnico sanitario di radiologia medica;
d) tecnico di neurofisiopatologia. tecnico ortopedico;
e) tecnico audioprotesista;
f) tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
g) igienista dentale;
h) dietista.
a) tecnico
della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
b) assistente sanitario.
L'esenzione dall IVA vale anche per gli stranieri sia pure extracomunitari che esercitino in Italia in base a titoli riconosciuti dal nostro ordinamento.
Daniele Zamperini