La Regione gode ha massima discrezionalita' nella valutazione dell'idoneita' del Direttore Generale di ASL. (Sentenza Consiglio di Stato sez. IV, n. 3649 del 3 luglio 2000)
La trasformazione in Aziende delle USL e della Regione ha fatto si'
che, il rapporto tra Direttore Generale e Regione stessa, abbia assunto una particolare
connotazione fiduciaria. La nomina del Direttore Generale e la sua conferma all'esito
della verifica annuale, costituiscono atti di alta amministrazione regionale ad intrinseca
valenza tecnica, espressione della piu' ampia discrezionalita' della Pubblica
Ammninistrazione.
Va esclusa la necessita', ai fini della nomina, di una valutazione comparativa, pur
restando l'obbligo di criteri di valutazione uniformi e predeterminati, applicati a tutte
le strutture sanitarie operanti nella Regione. La responsabilita' del Direttore Generale
rientra nel genus di quella manageriale che, a differenza di quella disciplinare non
richiede un atteggiamento psicologico doloso o colposo ma il solo oggettivo ottenimento
dei risultati negativi. Nella fattispecie, la Regione Puglia riscontrava, dopo adeguata
istruttoria nel 1996, come i Direttori Generali delle ASL avessero dato corso ad
inadempienze amministrative e ritardi nell'adozione o presentazione di atti dovuti nonche'
a spese ingiustificate e disavanzi di gestione con irregolarita' amministrative e
contabili, per cui perveniva nei loro confronti a un giudizio di diniego di conferma.
Il TAR accoglieva il ricorso di uno dei Direttori osservando che non era adeguata la
decisione che valutasse i risultati dopo un anno di incarico senza prescindere da una
valutazione immotivata e irrazionale dei risultati amministrativi e gestionali in rapporto
alle situazioni organizzative o gestionali di base. Il Consiglio di Stato annullava la
decisione del TAR escludendo, come si e' detto la necessita' di una valutazione
comparativa, confermando come la responsabilita' del Direttore Generale, di natura
manageriale, deriva dal solo oggettivo ottenimento dei risultati negativi dell'attivita'
amministrativa e della gestione o dal mancato raggiungimento degli obiettivi posti da
grave inosservanza delle direttive impartite dal livello politico competente cui il
Dirigente e' legato da un rapporto fiduciario. Il tipo di controllo esercitato dal livello
politico in sede di verifica di risultati annuali sul Direttore Generale ha carattere
globale, puo' sorreggersi su una pluralita' di singoli episodi, su violazione di Leggi e
principi di corretta gestione contabile.