Decreto legge concernente "Misure contro l’inflazione"   approvato il 17 marzo 2000 dal Consiglio dei ministri (con commento del Prof. Angelo Fiori)

ARTICOLO 1
Misure per il contenimento dell’inflazione nel settore dei carburanti
Omissis…

ARTICOLO 2
Misure per il contenimento dell’inflazione nel settore assicurativo
Omissis…

ARTICOLO 3
Riconoscimento del danno alla persona per le lesioni di lieve entità

1.Il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, definita secondo i parametri di cui alle successive lettere, derivanti da fatto illecito è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

a) a titolo di danno biologico permanente è liquidato un importo di lire 800mila per ogni punto di invalidità per le lesioni fine al cinque per cento compreso e di lire un milione 500mila per ogni punto di invalidità per le lesioni comprese tra il sei e il nove per cento compreso;

b) a titolo di danno biologico temporaneo è liquidato un importo di lire cinquantamila per ogni giorno di invalidità assoluta; in caso di invalidità temporanea inferiore al cento per cento la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno;

c) a titolo di danno non patrimoniale, nei casi in cui questo è risarcibile ai sensi dell’articolo 2059 del Codice civile, è liquidato un importo non superiore al venticinque per cento dell’importo liquidato a titolo di danno biologico.

2.Agli effetti di cui al comma precedente, per danno biologico si intende la lesione all’integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale. Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato.

3.Con provvedimento amministrativo del ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato di concerto con il ministro della Sanità si provvede alla determinazione dei punti di invalidità permanente.

4.Gli importi indicati nel comma 1 lettere a) e b) sono aggiornati annualmente cn decreto del ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica in relazione all’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi) pubblicato dall’Istituto nazionale di statistica (Istat).

5.L’impresa assicuratrice, quando, per qualsiasi titolo, riconosce al danneggiato, oltre al risarcimento dei danni a persone o cose, somme per compensi legati all’assistenza prestata da patrocinatori legali e altri soggetti nelle procedure per il risarcimento, provvede direttamente al pagamento dandone comunicazione al danneggiato e indicando l’importo corrisposto nella quietanza dell’assicurato. In ogni altro caso, ove l’impresa venga comunque a conoscenza dell’eventuale attività di assistenza, conserva la documentazione relativa alla prestazione svolta in favore del danneggiato.

ARTICOLO 4
Omissis…

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IL COMMENTO
(Una e-mail del Prof. Angelo Fiori, Istituto di Medicina Legale dell' Universita' Cattolica)

E' stato pubblicato, come sapete il Decreto legge governativo "Misure contro l'inflazione" del 17 marzo 2000. Te ne accludo copia tratta da Internet. L'interesse e la sorpresa sono stati grandi. Non so se il decreto supererà i sessanta giorni entro i quelli il Parlamento lo dovrà approvare. Nel frattempo è comunque opportuna qualche osservazione preliminare da diffondere sul sito e su iuramedica@onelist.com  .
 Mi limito all'art. 3 che riguarda il risarcimento delle "lesioni di lieve entità".
1.  Rilevante è anzitutto l'inserimento surrettizio del concetto di danno biologico   che sembra doversi intendere come norma estesa anche alle lesioni di entità non lieve. La definizione utilizzata ( "per danno biologico si intende la lesione all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale"   ricopia integralmente quella contenuta nel disegno di legge Diliberto, Bassolino ecc. dello scorso anno , che era stato oggetto di fondate critiche, specie nel congresso di Bologna dell'Associazione Valore Uomo. Infatti è evidente che questa definizione, arretrata anche rispetto al progetto ISVAP ( di
poco precedente il citato disegno di legge) è un radicale arretramento rispetto all'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, anche costituzionale, dell'ultimo ventennio, la quale ritiene  danno biologico la menomazione psicofisica in sé e per sé considerata ma anche i suoi riflessi relazionali.  Se il decreto supera la soglia dei sessanta giorni la definizione citata diventa legge e l'ipotesi di incostituzionalità, ove sussistesse, sarebbe comunque in salita.!

2.  Incredibile è poi lo stabilire un valore economico fisso di lire 800.000 a punto per i danni dall'1 al 5% e di lire 1.500.000 a punto dal 6 al 9% . Ci si chiede quale differenza sussiste per un 7% attribuito ad un quindicenne e lo stesso 7%   accreditato ad un ottantenne. Saranno risarciti in uguale misura ? Eppure chi ha preparato il decreto dovrebbe sapere che non si tratta di indennizzo bensì di risarcimento e che il quindicenne si porterà appresso quella menomazione per tutta la vita probabile - ed è questa la ragione per la quale le tabelle allestite da vari tribunali per il calcolo pecuniario prevedono un decremento progressivo del valore del punto in rapporto all'età - mentre l'ottantenne riceve la stessa somma senza una previsione statistica di vita futura.

 Sento dire che vi sono movimenti politici in agitazione ed è certo che il decreto appare frutto di una improvvisazione forse non del tutto inconsapevole. Spedisco copia via E-mail di questa lettera anche all'avv. Giusepppe Mazzucchiello presidente
dell'Associazione Valore Uomo   

Cari saluti
Angelo Fiori

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