Decreto legge concernente "Misure contro linflazione" approvato il 17 marzo 2000 dal Consiglio dei ministri (con commento del Prof. Angelo Fiori)
ARTICOLO 1
Misure per il contenimento dellinflazione nel settore dei carburanti
Omissis
ARTICOLO 2
Misure per il contenimento dellinflazione nel settore assicurativo
Omissis
ARTICOLO 3
Riconoscimento del danno alla persona per le lesioni di lieve entità
1.Il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, definita secondo i
parametri di cui alle successive lettere, derivanti da fatto illecito è effettuato
secondo i criteri e le misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente è liquidato un importo di lire 800mila per ogni
punto di invalidità per le lesioni fine al cinque per cento compreso e di lire un milione
500mila per ogni punto di invalidità per le lesioni comprese tra il sei e il nove per
cento compreso;
b) a titolo di danno biologico temporaneo è liquidato un importo di lire cinquantamila
per ogni giorno di invalidità assoluta; in caso di invalidità temporanea inferiore al
cento per cento la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di
invalidità riconosciuta per ciascun giorno;
c) a titolo di danno non patrimoniale, nei casi in cui questo è risarcibile ai sensi
dellarticolo 2059 del Codice civile, è liquidato un importo non superiore al
venticinque per cento dellimporto liquidato a titolo di danno biologico.
2.Agli effetti di cui al comma precedente, per danno biologico si intende la lesione
allintegrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale.
Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di
produzione di reddito del danneggiato.
3.Con provvedimento amministrativo del ministro dellIndustria, del commercio e
dellartigianato di concerto con il ministro della Sanità si provvede alla
determinazione dei punti di invalidità permanente.
4.Gli importi indicati nel comma 1 lettere a) e b) sono aggiornati annualmente cn decreto
del ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica in relazione
allindice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
(Foi) pubblicato dallIstituto nazionale di statistica (Istat).
5.Limpresa assicuratrice, quando, per qualsiasi titolo, riconosce al danneggiato,
oltre al risarcimento dei danni a persone o cose, somme per compensi legati
allassistenza prestata da patrocinatori legali e altri soggetti nelle procedure per
il risarcimento, provvede direttamente al pagamento dandone comunicazione al danneggiato e
indicando limporto corrisposto nella quietanza dellassicurato. In ogni altro
caso, ove limpresa venga comunque a conoscenza delleventuale attività di
assistenza, conserva la documentazione relativa alla prestazione svolta in favore del
danneggiato.
ARTICOLO 4
Omissis
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IL COMMENTO
(Una e-mail del Prof. Angelo Fiori, Istituto di Medicina Legale dell' Universita'
Cattolica)
E' stato pubblicato, come sapete il Decreto legge governativo "Misure contro
l'inflazione" del 17 marzo 2000. Te ne accludo copia tratta da Internet. L'interesse
e la sorpresa sono stati grandi. Non so se il decreto supererà i sessanta giorni entro i
quelli il Parlamento lo dovrà approvare. Nel frattempo è comunque opportuna qualche
osservazione preliminare da diffondere sul sito e su iuramedica@onelist.com .
Mi limito all'art. 3 che riguarda il risarcimento delle "lesioni di lieve
entità".
1. Rilevante è anzitutto l'inserimento surrettizio del concetto di danno biologico
che sembra doversi intendere come norma estesa anche alle lesioni di entità non
lieve. La definizione utilizzata ( "per danno biologico si intende la lesione
all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale"
ricopia integralmente quella contenuta nel disegno di legge Diliberto, Bassolino
ecc. dello scorso anno , che era stato oggetto di fondate critiche, specie nel congresso
di Bologna dell'Associazione Valore Uomo. Infatti è evidente che questa definizione,
arretrata anche rispetto al progetto ISVAP ( di
poco precedente il citato disegno di legge) è un radicale arretramento rispetto
all'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, anche costituzionale, dell'ultimo
ventennio, la quale ritiene danno biologico la menomazione psicofisica in sé e per
sé considerata ma anche i suoi riflessi relazionali. Se il decreto supera la soglia
dei sessanta giorni la definizione citata diventa legge e l'ipotesi di
incostituzionalità, ove sussistesse, sarebbe comunque in salita.!
2. Incredibile è poi lo stabilire un valore economico fisso di lire 800.000 a punto per i danni dall'1 al 5% e di lire 1.500.000 a punto dal 6 al 9% . Ci si chiede quale differenza sussiste per un 7% attribuito ad un quindicenne e lo stesso 7% accreditato ad un ottantenne. Saranno risarciti in uguale misura ? Eppure chi ha preparato il decreto dovrebbe sapere che non si tratta di indennizzo bensì di risarcimento e che il quindicenne si porterà appresso quella menomazione per tutta la vita probabile - ed è questa la ragione per la quale le tabelle allestite da vari tribunali per il calcolo pecuniario prevedono un decremento progressivo del valore del punto in rapporto all'età - mentre l'ottantenne riceve la stessa somma senza una previsione statistica di vita futura.
Sento dire che vi sono movimenti politici in agitazione ed è certo che il
decreto appare frutto di una improvvisazione forse non del tutto inconsapevole. Spedisco
copia via E-mail di questa lettera anche all'avv. Giusepppe Mazzucchiello presidente
dell'Associazione Valore Uomo
Cari saluti
Angelo Fiori