Le perizie dei consulenti tecnici nominati dal giudice
Le perizie svolte da consulenti tecnici nominati
d'ufficio nell'ambito di una controversia legale rientrano tra i trattamenti effettuati
nell'ambito di uffici giudiziari "per ragioni di giustizia". Non è quindi
possibile, in base alla legge sulla privacy, esercitare direttamente nei confronti di
questi trattamenti i diritti previsti dall'art.13 (accesso alle banche dati, correzione e
integrazione dei dati, opposizione al loro trattamento per motivi legittimi) né
presentare ricorso (art.29).
Questo il principio ribadito dal Garante nella decisione su un ricorso presentato da un
dipendente di una società per azioni che, a seguito di un infortunio sul lavoro, aveva
instaurato un controversia giudiziaria nei confronti della stessa società.
Presentando ricorso al Garante, il dipendente aveva, tra l'altro, lamentato la violazione
della sua privacy perché certificazioni mediche a lui riferite erano state esaminate da
consulenti tecnici nominati dal giudice nell'ambito della controversia.
L'Autorità ha osservato che, in base alle norme del codice di procedura civile, i
consulenti tecnici coadiuvano l'autorità giudiziaria nello svolgimento delle proprie
funzioni, in una posizione di indipendenza rispetto alle parti. Possono essere autorizzati
a domandare chiarimenti alle parti e ad assumere informazioni da terzi.
La loro attività è, pertanto, strettamente connessa e integrata con l'attività
giurisdizionale. Ad essa, quindi, non si applicano neanche le disposizioni di legge
relative ai dati sensibili: ai fini dello svolgimento delle perizie, l'eventuale utilizzo
di dati sanitari da parte dei consulenti, come nel caso in questione, non richiede il
consenso dell'interessato.
Va comunque ricordato che anche i trattamenti di dati per ragioni di giustizia devono
svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legge sulla privacy. I dati
devono, cioè, essere trattati in modo lecito e secondo correttezza, devono essere
raccolti per scopi determinati e legittimi, devono essere esatti e strettamente necessari
alle finalità perseguite, e vanno conservati per un periodo non superiore a quello
necessario.
Garante per la protezione dei dati personali Comunicati Stampa 1999 - www.garanteprivacy.it