CERTIFICATO DI ASSENZA PER MALATTIA PER I LAVORATORI DIPENDENTI PUBBLICI
E PRIVATI
( "Avvenire Medico", Luglio-Agosto 1999
)
LAVORATORI DIPENDENTI SOGGETTI A INPS
Teniamo presente che la diagnosi puo’ dividere in vari tipi:
NON e’ un buon certificato in quanto la diagnosi pur esprimendo uno stato morboso importante non rende conto del perche’ questa persona debba fare 5 giorni di riposo, non di piu’ e non di meno. |
Questa dizione rende invece immediatamente conto del perche’ questa persona abbia bisogna di alcuni giorni di riposo |
Puo’ essere utile, ( pur non essendo espressamente richiesto in questo tipo di certificato), inserire alcuni elementi di obiettivita’ onde esplicitare, ad esempio, il motivo per cui in certi casi venga espressa una prognosi diversa da quella mediamente concessa. Non e’ un obbligo, ma costituisce elemento di chiarezza e di "buona certificazione".
Quattro punti importanti:
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Quindi tenere presente che
- Il certificato di diagnosi e l’attestato di malattia vanno redatti, per i soggetti che hanno diritto all’ indennita’ INPS e di regola solo per essi (nota: fa eccezione quanto detto al punto successivo) esclusivamente sui modelli fissati dallo stesso decreto e predisposti dall’INPS (Decreto del Ministero della Sanita’ e del M. Lavoro 30 Settembre ’91) . Per gli altri lavoratori dipendenti (tenuti a trasmettere la certificazione di malattia al proprio datore di lavoro) questo va redatto su carta intestata del medico con timbro e firma e deve contenere diagnosi e prognosi clinica (v. oltre). |
In mancanza dell’ apposito modulo INPS e’ possibile, anche per i lavoratori sottoposti a tale regime, redigere i certificati sul ricettario privato del medico purche’ contengano gli stessi dati del modulo di legge (Circ. INPS n. 99 del 13/5/96 :” La certificazione sanitaria rilasciata, anche su modulario non regolamentare, da medici diversi da quelli di libera scelta, compresa quella emessa dagli Ospedali e dalle strutture di pronto soccorso all’ atto della dimissione, e’ da ritenere valida ai fini dell’ erogazione dell’ indennita’ di malattia a condizione che contenga i requisiti sostanziali richiesti (intestazione, nominativo del lavoratore, data, firma, diagnosi e prognosi di incapacita’ al lavoro”. La circolare precisa che: 1) La prognosi non deve essere strettamente clinica ma deve riferirsi all’ incapacita’ lavorativa. 2) Il lavoratore deve inoltrare copia (anche fotocopia) del certificato al datore di lavoro. 3) Qualora il certificato manchi di qualcuno degli elementi sostanziali indispensabili, la necessaria regolarizzazione dovra’ essere operata, tramite l’ interessato, dai medesimi redattori.). Per evitare problemi di privacy sarebbe utile anche stilare un secondo attestato di giustificazione dal lavoro (privo di diagnosi) da presentare al datore di lavoro; il lavoratore, altrimenti, puo’ presentare una fotocopia del certificato, eventualmente censurata per quanto riguarda la diagnosi. |
I CERTIFICATI MALATTIA PER I DIPENDENTI PUBBLICI
Del tutto diversa e’ la certificazione di malattia per un lavoratore
pubblico dipendente. Su tale certificato, da consegnare al datore di lavoro
(Pubblica Amministrazione) va indicata non solo la prognosi ma anche la
diagnosi a differenza di quanto avviene per i lavoratori privati .
Tale obbligo discende dal disposto dell’art. 30 D.P.R.
686/57 che prevede che il dipendente interessato a collocamento in aspettativa
per infermita’, debba presentare un certificato medico sul quale debbono
essere specificate l’ infermita’ e la presumibile durata di questa.
Tale orientamento e’ stato confermato dalla circolare n. 161.111/10 del
30/10/84 dalla Presidenza del Consiglio che riporta un parere del Consiglio
di Stato dell’11/10/84 che conferma tale orientamento specificando che
l’art. 5 della legge 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori) non e’ applicabile
al rapporto di lavoro dipendente né e’stato esteso alla legge
a tali categorie da successive normative.
La normativa sulla privacy non ha, secondo l’ interpretazione attualmente
prevalente, modificato tale situazione, in quanto devono essere espressamente
mantenute le procedure discendenti da precisi obblighi di legge.
Inoltre:
- La diagnosi costituisce, come gia’ detto, parte
sostanziale del certificato.
- Emettere un certificato privo di diagnosi (e quindi
privo della giustificazione della prognosi) puo’ provocare diversi problemi
al medico (possibili accuse di falsita’ e di complicita’ ).
- Il medico non viola in ogni caso la privacy,
in quanto consegna il certificato al diretto interessato che e' in grado,
se lo desidera,di prendere le opportune misure perche’ la propria privacy
non venga indebitamente violata.
Ci risulta pero’ che alcune Amministarzioni abbiano preferito una interpretazione piu’ restrittiva, abolendo l’ obbligo della diagnosi. Questo crea problemi in occasione delle visite di controllo, pure previste dalla legge. Non e’ lecito rifiutare l’ esibizione di dati obbligatori per legge a persone che ne abbiano diritto (come i medici di controllo) purche’ vengano prese le opportune misure affinche’ tali dati non siano illecitamente divulgati.
Qualora il paziente richieda espressamente l’ omissione della diagnosi sul certificato sono percio’ possibili, fino al definitivo chiarimento della questione, diverse soluzioni:
La certificazione di malattia per i dipendenti privati non soggetti a INPS va stilata su certificato privato del medico.
Qualora per errore tale certificazione venga rilasciata su modulario
INPS, conserva ugualmente la propria validita’ essendo ugualmente
in possesso di tutti i requisiti sostanziali necessari. Non e’ prevista
alcuna sanzione per il medico che abbia usato il modulo sbagliato. E’ necessario
pero’ che il lavoratore inoltri al proprio Ente la copia contenente la
diagnosi, e non la semplice attestazione di malattia priva di diagnosi
, oppure che usi le stesse metodiche gia’ descritte per i pubblici dipendenti.
Le categorie dei lavoratori privati per i quali va
stilato il certificato su ricettario privato (non avendo diritto
alle indennita’ INPS) sono, salvo omissioni: gli apprendisti, le domestiche,
i dipendenti di partiti politici e associazioni sindacali, impiegati dipendenti
da proprietari di stabili, impiegati di credito, assicurazioni e servizi
tributari appaltati, impiegati dell’agricoltura, dell’industria, lavoratori
autonomi, portieri, viaggiatori e piazzisti.
VISITE DI CONTROLLO PER LAVORATORI MALATI
Con la legge dell’11/11/83 n. 638 e’ stata introdotta la fascia oraria di reperibilita’ . Questa fascia oraria va dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00 di tutti i giorni compresi i festivi e le domeniche (Decreto Ministeriale 25 Febbraio ’84 modificato dal successivo D.M. del Lavoro dell’8 Gennaio ‘85).
Qualora il lavoratore si assenti durante l’ orario di controllo, deve
provvedere a munirsi di idonea giustificazione. Qualora si sia recato dal
medico per visita, e’ necessario che faccia stilare un’ attestazione di
tale visita. Tale attestazione non deve riportare necessariamente alcuna
diagnosi. Il medico che attesti falsamente tale circostanza si espone a
denuncia penale.