CERTIFICAZIONE DI MORTE: I PROBLEMI (E QUALCHE
SOLUZIONE)
Data la confusione che si e' manifestata in piu' occasioni sull'
argomento, e' utile riepilogare qualche punto fermo:
In occasione di un decesso, vanno distinti alcuni stadi successivi:
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Constatazione (o diagnosi) di morte: significa "dichiarare
la morte" ossia affermare che la persona alla quale si presta la propria
opera e' deceduta. Qualunque medico, in presenza di un corpo inanimato,
puo' (e deve, se richiesto) dichiararne la morte. Questo stadio non e'
codificato da norme specifiche.
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Accertamento della realta' della morte. Secondo la scienza
medica va effettuato verificando i parametri fondamentali cardio-circolatorio,
nervoso e respiratorio, secondo certi parametri codificati. Va effettuato
dal medico ospedaliero a cio' delegato o, fuori dell' ospedale, dal medico
necroscopo. Al fine di evitare casi di morte apparente la legge dispone
che la visita del medico necroscopo va sempre effettuata non prima delle
15 ora dal decesso, e la sepoltura deve avvenire dopo 24 ore, salvo casi
particolari. La certificazione della realta' della morte costituisce atto
pubblico , in quanto redatto da pubblico ufficiale.
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Denuncia di morte (comprendente la denuncia delle cause
di morte): il capitolo piu' complesso e piu' importante per i MdB:
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In caso di decesso di un proprio assistito "i medici devono denunciare…la
malattia che a loro giudizio ne sarebbe stata la causa" (art.1/1 DPR 10.9.90
n. 285 Regolamento Polizia Mortuaria).
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L' assistenza medica e' da intendersi come conoscenza da parte del
medico della patologia e del suo decorso. Pertanto anche un medico
diverso dal MdB puo' rivestire la qualifica di curante.
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Per quanto sopra si intende come non necessaria la materiale presenza
del medico nel momento del decesso (circ. 24.6.93 n. 24 Min. Sanita',
G.U. n. 158 del 3.7.93).
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La Denuncia di morte deve essere effettuata entro 24 ore dall' accertamento
del decesso su apposita scheda ISTAT (art. 1/6 Reg. Pol. Mor.).
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La scheda ISTAT deve contenere, oltre ai dati anagrafici e l'ora non
approssimativa della morte, i requisiti conoscitivi sostanziali relativi
alle cause di morte (divise in iniziale, intermedia e finale). Date le
finalita' di queste schede (non solo statistico-epidemiologici ma anche
in rapporto alle connesse e piu' immediate esigenze conoscitive dell' Autorita'
Sanitaria e Giudiziaria) i dati devono essere il piu' possibile esaurienti.
Il Medico Necroscopo puo' eccepire (e chiedere chiarimenti) al curante
su aspetti eventualmente non chiari.
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In caso di incertezza sulle cause di morte non potra' essere essere
rilasciato il nulla osta alla sepoltura ma dovra' essere effettuato il
riscontro diagnostico o l' autopsia giudiziaria.
Aspetti importanti per il MdB:
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Dato il limite di 24 ore imposto dalla legge per la compilazione della
scheda ISTAT da parte del curante, puo' verificarsi una incompatibilita'
con le norme della Convenzione che consente al MdB di sospendere le attivita'
assistenziali (e correlate) durante il fine settimana.
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Non sussiste a tal fine alcun obbligo giuridico di presenza o
di disponibilita' per il Curante.
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In caso di decesso in tale intervallo critico la compilazione della
scheda Istat potrebbe essere demandabile ad altri sanitari solo se avessero
esaustiva e sicura conoscenza della patologia che avesse causato
la morte, e del decorso della stessa. Vale a dire che un eventuale sostituto
(come pure il medico necroscopo o il medico di Guardia Medica) potrebbero
compilare sic et simpliciter tale scheda solo se, attraverso cartelle cliniche
o esaustive relazioni sanitarie, ritenessero totalmente soddisfatti tali
requisiti conoscitivi. Tale decisione puo' essere solo e totalmente personale
ed esula, in linea generale, dai compiti istituzionali di detti sanitari.
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Unica possibilita' alternativa, in tali casi, e' la compilazione della
scheda da parte del Necroscopo secondo le regole dettate per i casi di
"decesso senza assistenza medica" (art. 1/4 Reg. Pol. Mort.). La compilazione
viene ad essere quindi subordinata ad accertamenti (tipicamente il riscontro
diagnostico) con i comprensibili problemi a carico dei congiunti del morto.
CONSIDERAZIONI FINALI:
Da quanto detto sopra deriva la necessita' (anche se non l' obbligo
giuridico) che il medico di famiglia, nel mantenimento della dignita' del
suo ruolo e al fine di evitare inutili sofferenze ai familiari del deceduto,
intervenga ove possibile per la compilazione del Certificato ISTAT, anche
nelle infrequenti occasioni in cui non ne sarebbe obbligato.
In alternativa dovrebbe organizzare modalita' alternative di assistenza
indicando ad es. ai familiari altri medici che, potendosi qualificare come
curanti, possano essere legittimati a risolvere il caso con le modalita'
dette sopra. Potrebbe altrimenti lasciare esaurienti consegne al sostituto
o esaustiva documentazione informativa ad uso del necroscopo, nell' ottica
non dell' imposizione ma di una utile collaborazione professionale.
Le ASL, da parte loro, sono obbligate ad istituire un servizio di
Medicina Necroscopica attivo in ogni momento.
Estrapolato ( con considerazioni finali personali) da:
-
A.Marra "Il Medico di Famiglia nella giurisprudenza e nella legislazione"
-
M.F. gennaio 1998
-
"Certificazioni mediche" Bollettino O.P. di Roma dic. 1995.
(D.Z.: 14/10/98)
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