Meno burocrazia per gli studi medici
Bollatura registri
Una circolare del "Agenzia delle Entrate" (92/E del 22
Ottobre 2001) ha precisato alcune nuove normative che derivano dalla Legge approvata dal
Parlamento il 10 Ottobre 2001, sui "primi interventi per il rilancio
delleconomia".
Tali norme riguardano in particolare la soppressione di alcuni adempimenti dovuti finora
dai professionisti, medici inclusi, nonche la semplificazione degli altri
adempimenti stessi.
Lart. 8 della Legge prevede innanzitutto la soppressione delle bollatura del
Libro Giornale e del Libro degli Inventari nonche anche dei Registri Tributari.
Non sono piu soggetti a bollatura, ma si ritengono regolarmente tenuti, anche se
solo numerati progressivamente in ogni pagina il registro delle fatture, quello degli
acquisti, nonche il Registro dei Corrispettivi. Tali Registri sono obbligatori
nellesercizio dellattivita libero-professionale anche dei medici di
famiglia.
Non sono piu soggetti a bollatura ma a semplice a numerazione progressiva delle
pagine anche i Registri previsti ai fini delle Imposte Dirette.
Secondo la normativa precedente la bollatura doveva essere effettuata dallUfficio
del Registro, dal notaio, o dallUfficio delle Entrate. Questi uffici numeravano le
pagine e ne certificavano il numero complessivo. Tutto cio viene sostituito dalla
semplice attribuzione del numero progressivo di ciascuna pagina fatta dal contribuente.
La soppressione dellobbligo di bollatura influisce anche sulle sanzioni derivanti
dalla precedente normativa in quanto tali violazioni non possono essere piu
considerate tali in base alla Legge successiva.
La legge sopra detta (comunemente chiamata "Legge dei 100 giorni") prevede anche
una modifica semplificativa dei regimi fiscali relativi a trasferimenti e conseguenti a
successioni per causa di morte nonche degli atti di donazione tra famigliari.
Rifiuti speciali:
la L.16 NOVEMBRE 2001, N°405, (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17.11.2001) "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria" ha sancito che " . I rifiuti sanitari speciali non tossico-nocivi, dopo un procedimento di disinfezione di una durata non inferiore a 72 ore, o sottoposti a processo di sterilizzazione mediante autoclave dotata di sistemi di monitoraggio e controllo delle fasi di sterilizzazione, possono essere assimilati ai rifiuti urbani. Viene introdotta la possibilita', per gli studi medici, di adottare metodiche alternative a quelle finora vigenti per lo smaltimento dei rifiuti. Occorrera' pero' attendere ulteriori dettagli sulle metodiche di disinfezione ammesse.
Targhe per l' attivita'
La legge 21/12/2001 n. 448 (Legge Finanziaria 2002) stabilisce, all' art. 10, l' abolizione dell' imposta sulle insegne che indichino la sede dell' esercizio. Viene meno, quindi, per il medico, l' obbligo di pagare tale imposta, nonche' gli obblighi burocratici connessi a tale adempimento. Resta pero' l' obbligo di sottostare alle regole deontologiche stabilite dagli Ordini.
Attivita' lavorative
La finanziaria prevede pure, all' art. 19, diverse innovazioni e
facilitazioni per l' attivita' medica::
comma 10." I medici di base iscritti negli elenchi di medicina
generale del Servizio sanitario nazionale, con almeno dieci anni di servizio, in possesso
di titoli di specializzazione riconosciuti dallUnione europea, possono, a richiesta
e secondo la disponibilità dei posti, essere inseriti nella medicina specialistica
ambulatoriale e sul territorio, rinunciando allincarico di medico di base.
11. I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la
loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in
medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale
convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della
guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica ma occupati solo in
caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica
notturna e festiva e della guardia medica turistica.
12. Il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in
medicina generale, previo svolgimento di regolare concorso, può partecipare
successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per le scuole
universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli
di specializzazione riconosciuti dallUnione europea. Il medico che si iscrive alle
scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei
titoli di specializzazione riconosciuti dallUnione europea può partecipare
successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per i corsi di
formazione specifica in medicina generale.
Daniele Zamperini