INDICE
GENERALE
PILLOLE
APPROFONDIMENTI
MEDICINA LEGALE E
NORMATIVA SANITARIA
Rubrica gestita da D. Z. per
l'ASMLUC: Associazione Specialisti in Medicina Legale Università Cattolica
PILLOLE
Alti livelli
plasmatici di alfa-tocoferolo sembrano ridurre il rischio di carcinoma gastrico e di
carcinoma dell'esofago
Uno studio randomizzato, General
Population Trial, compiuto in Cina nella provincia di Linxian, ha dimostrato che i
soggetti che assumevano selenio, beta-carotene, e vitamina E, presentavano una più bassa
incidenza di mortalità per tumore rispetto a coloro che non assumevano supplementi.
I Ricercatori coordinati dal Cancer Prevention Studies Branch del National Cancer
Institute (NCI) hanno anche esaminato l'eventuale associazione tra livelli plasmatici di
vitamina E prima dello studio ed il rischio di sviluppare tumori dello stomaco e
dell'esofago nel durante.
Il rischio relativo confrontando il più alto quartile di alfa-tocoferolo con quello più
basso è stato di 0,63 per il carcinoma esofageo a cellule squamose, di 0,84 per il
carcinoma gastrico del cardias e 2,05 per il carcinoma gastrico non cardiale.
I livelli di gamma-tocoferolo non sono invece risultati associati a nessun tipo di tumore.
L'alfa-tocoferolo, secondo gli Autori sembra avere un ruolo nell'eziologia dei tumori
gastrointestinali del tratto superiore.
J Nat Cancer Inst 2003;
95:1414-1416
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Citalopram
efficace nei pazienti con disturbo d'ansia sociale e depressione maggiore
Lo studio ha valutato la risposta al
trattamento con Citalopram nei pazienti con disturbo d'ansia sociale e depressione
maggiore.
I pazienti sono stati trattati con un dosaggio flessibile di Citalopram per 12 settimane.
La percentuale di risposta alla 12^ settimana è stata del 66,7% (14/21) per il disturbo
sociale d'ansia e del 76,2% (16/21) per la depressione. È stata osservata una più rapida
e più completa risposta sia relativamente ai sintomi depressivi che ai sintomi d'ansia
sociale. Il dosaggio medio di Citalopram è stato di 37,6 mg/die.
Secondo gli Autori, il Citalopram è efficace nei pazienti con disturbo d'ansia sociale
primario e depressione maggiore. I limiti dello studio sono rappresentati dal disegno
aperto, dal numero ridotto di pazienti e dalla breve durata del trattamento.
Depression and Anxiety 2003;
17:191-196
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I contraccettivi
orali di seconda e terza generazione sono entrambi efficaci nel trattamento dell'acne
Lo studio ha confrontato l'efficacia
clinica dei contraccettivi orali di seconda e terza generazione nel trattamento dell'acne.
Un totale di 34 donne con acne è stato assegnato in modo random a ricevere un
contraccettivo orale contenente 0,3 mg di Etinil Estradiolo / 0,15 di Desogestrel oppure
0,3 mg di Etinil Estradiolo / 0,15 mg di Levonorgestrel, per 9 mesi.
Il numero delle lesioni acneiche si è ridotto in modo significativo in entrambi i gruppi
rispetto al basale (p< 0.02).
Dopo 9 mesi di terapia, l'acne si è ridotta del 52,8% nel gruppo Etinil Estradiolo /
Levonorgestrel (n=9) e del 58,5% nel gruppo Etinil Estradiolo / Desogestrel (n=7).
La globulina legante l'ormone sessuale (SHBG) si è ridotta mediamente di 46,3 nmol/L nel
gruppo Etinil Estradiolo / Desogestrel e di 20,0 nmol/l nel gruppo Etinil Estradiolo /
Levonorgestrel (p< 0.05).
Am J Obstet Gynecol 2003
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Il fumo di
tabacco durante il periodo fetale sembra associato all'insorgenza di disturbi
comportamentali in età pediatrica
L'obiettivo dello studio è stato
quello di valutare la relazione tra esposizione prenatale alla nicotina, all'alcol, alla
caffeina e agli stress psicosociali durante la gravidanza ed il rischio di sviluppare
disturbi comportamentali, come il disturbo da deficit di attenzione-iperattività (ADHD),
in età pediatrica.
Sono stati identificati 24 studi riguardanti la nicotina (fumo di tabacco), 9 l'alcol, 1
la caffeina e 5 lo stress psicosociale.
Gli studi sulla nicotina hanno indicato che i figli di madri fumatrici durante la
gravidanza, avevano un maggior rischio di sviluppare disturbi comportamentali.
Gli altri studi riguardanti alcool, caffeina e stress psicosociale non hanno invece
fornito nessuna chiara indicazione.
Diversi studi clinici hanno però presentato limiti metodologici.
Am J Psychiatry 2003;
160:1028-1040
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Il DDT e gli
effetti sulla riproduzione
Una ricerca pubblicata sulla rivista
"The Lancet" esamina gli effetti del pesticida DDT e del suo prodotto secondario
DDE sulle capacità riproduttive femminili.
L'uso del DDT è vietato da circa trent'anni in molti paesi industrializzati, dopo che i
suoi effetti tossici sull'ambiente e sulla salute (tramite la catena alimentare) sono
stati identificati. Ma il pesticida è tuttora usato in alcuni paesi in via di sviluppo,
in particolare nelle regioni dove effettivamente riduce la trasmissione della malaria
grazie ai suoi effetti tossici sulle zanzare.
Barbara A. Cohn e colleghi, del Public Health Institute di Berkeley, negli Stati Uniti,
hanno misurato le concentrazioni di DDT e DDE nel sangue (conservato in laboratorio) di
donne che hanno partorito in California nei primi anni sessanta. Hanno poi confrontato i
valori con la durata delle gravidanze di 289 figlie di quelle donne 30 anni dopo.
I ricercatori hanno così trovato una chiara associazione fra elevate concentrazioni di
DDT nel sangue materno e un calo della possibilità di rimanere incinte nelle loro figlie.
Ogni aumento di 10 microgrammi per litro di DDT nel sangue delle madri corrisponde a una
riduzione di quasi un terzo nella probabilità di gravidanza delle figlie.
Inaspettatamente, il DDE sembra avere un effetto opposto, e questo potrebbe spiegare come
mai in passato, dopo l'introduzione del DDT, non sono stati osservati grandi cambiamenti
nella riproduzione umana.
Lancet 2003;361:2205-2206
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Gli
isoflavonoidi (fitoestrogeni) non riducono i sintomi da menopausa nelle donne con tumore
della mammella
I ricercatori dell'Helsinki
University Central Hospital in Finlandia hanno studiato gli effetti dell'impiego
quotidiano di isoflavonoidi sui sintomi del climaterio e sulla qualità della vita nelle
pazienti con una storia di tumore della mammella.
Un totale di 62 donne in postmenopausa, sintomatiche, è stato assegnato in modo random al
trattamento con fitoestrogeni (compresse contenenti 114 mg di isoflavonoidi) o al placebo,
per 3 mesi.
Dopo un periodo di wash-out di 2 mesi, è stato effettuato uno scambio crociato
(crossover) : le pazienti del gruppo placebo sono state trattate con fitoestrogeni e
viceversa.
Cinquantasei donne hanno completato lo studio.
Il trattamento con fitoestrogeni ha prodotto un aumento dei livelli di fitoestrogeni
circolanti, ma l'indice di Kupperman, che valuta i sintomi della menopausa, è risultato
ridotto in modo simile sia dopo trattamento con fitoestrogeni che dopo placebo.
I parametri della qualità della vita, come la capacità lavorativa e l'umore, non sono
stati influenzati dai fitoestrogeni.
Il trattamento con fitoestrogeni è risultato comunque ben tollerato.
Obstet Gynecol 2003;
101:1213-1220
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Lo Studio AFFIRM
sulla Fibrillazione Striale
La fibrillazione atriale colpisce
circa il 10% dei soggetti con età superiore ai 65 anni e la sua incidenza aumenta con
l'età.
La sicurezza dei farmaci antiaritmici (es. Amiodarone, Chinidina, Flecainide, Propafenone,
Sotalolo) non è ottimale. Questi farmaci, infatti, possono causare gravi effetti
indesiderati, in alcuni casi mortali. Inoltre i farmaci antiaritmici sono scarsamente
efficaci nel mantenimento del ritmo sinusale.
È per questi motivi che i National Institutes of Health (Usa), e più precisamente il
National Heart Lung and Blood Institute (NHLBI), hanno messo a confronto due strategie per
la terapia della fibrillazione atriale: il controllo del ritmo con i farmaci antiaritmici
ed il controllo della frequenza ventricolare con i farmaci in grado di rallentare la
conduzione a livello del nodo atrio-ventricolare.
Lo studio AFFIRM (Atrial Fibrillation Follow-up Investigation of Rhythm Management) ha
coinvolto 4.060 pazienti con una storia di fibrillazione atriale e fattori di rischio per
l'ictus e per la morte cardiovascolare.
Da questo studio non è emerso nessun beneficio dei farmaci antiaritmici sull'incidenza di
mortalità o su altri outcome.
È stata, invece, osservata una maggiore percentuale di effetti indesiderati con i farmaci
antiaritmici rispetto ai farmaci per il controllo della frequenza ventricolare.
I principali effetti indesiderati riscontrati nello Studio AFFIRM sono stati:
- torsione di punta (0,8% nel gruppo
controllo del ritmo versus 0,2% nel gruppo controllo della frequenza);
- gravi bradiaritmie (0,6% nel gruppo
controllo del ritmo versus < 0,1% nel gruppo controllo della frequenza);
- ri-ospedalizzazione (80% nel gruppo
controllo del ritmo versus 73% nel gruppo controllo della frequenza);
- eventi polmonari (7,3% nel gruppo
controllo del ritmo versus 1,7% nel gruppo controllo della frequenza);
- eventi gastrointestinali (8% nel
gruppo controllo del ritmo versus 2,1% nel gruppo controllo della frequenza).
La mortalità a 5 anni è risultata
leggermente superiore nel gruppo dei pazienti trattati con farmaci antiaritmici (23,89%
versus 21,3%; p=0,08).
In un editoriale, pubblicato sul Canadian Medical Association Journal, Stanley Nattel del
Montreal Heart Institute, ha sottolineato che i risultati dello studio AFFIRM e del più
piccolo Studio di van Gelder hanno dimostrato che l'obiettivo del "ritmo sinusale a
tutti i costi" non ha più ragione d'essere. L'impiego dei farmaci antiaritmici nel
trattamento della fibrillazione atriale dovrebbe pertanto essere rivisto. I medici
dovrebbero tenere presente che i farmaci antiaritmici possono causare gravi reazioni
avverse, talvolta mortali.
I pazienti con fibrillazione atriale asintomatica o scarsamente sintomatica potrebbero
giovarsi del controllo della frequenza ventricolare con farmaci più sicuri degli
antiaritmici quali: beta bloccanti, calcioantagonisti, mentre i farmaci antiaritmici
potrebbero essere riservati ai pazienti sintomatici.
Rimane aperta la questione della fibrillazione atriale parossistica.
Si è visto in precedenti studi clinici che i farmaci antiaritmici hanno uno scarso
effetto nel prevenire gli episodi di fibrillazione atriale in questi pazienti.
Capucci A et collaboratori alcuni anni fa avevano proposto la somministrazione di un
dosaggio di carico di Flecainide o di Propafenone al momento dell'episodio aritmico,
evitando l'inutile somministrazione di antiaritmici tra un episodio e l'altro.
CAMAJ 2003; 168:572-573
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Il duplice
blocco del sistema renina-angiotensina permette un maggiore effetto nefroprotettivo
rispetto al solo trattamento con Ace inibitori
Uno studio ha esaminato l'effetto di
un duplice blocco del sistema renina-angiotensina mediante aggiunta di un antagonista del
recettore dell'angiotensina II al trattamento con un Ace inibitore, nei pazienti con
diabete di tipo 2 e nefropatia.
Hanno preso parte allo studio crossover, 20 pazienti con diabete di tipo 2 e con
ipertensione e nefropatia.
I pazienti sono stati randomizzati a ricevere il Candesartan (Ratacand) 16 mg/die o
placebo, in aggiunta al trattamento base costituito da Lisinopril / Enalapril 40 mg/die o
Captopril 150 mg/die.
Nel corso del solo trattamento con Ace inibitore, l'albuminuria aveva un valore di 706
mg/24 ore e la pressione sanguigna ambulatoriale nelle 24 ore era in media 138 +/- 3 mmHg
(sistolica) e 72 +/- 2 mmHg (diastolica) e la velocità di filtrazione glomerulare era 77
+/- 6 ml/min/1,73 m(2).
Durante il duplice blocco (Ace inibitore + Candesartan 16 mg/die) è stata osservata una
riduzione media dell'albuminuria di 28 rispetto al solo trattamento con Ace inibitore
(p<0,001).
C'è stata una modesta riduzione della pressione sistolica / diastolica di 3/2 mmHg.
Inoltre c'è stata una piccola, non significativa, riduzione della velocità di
filtrazione glomerulare di 4 ml/min/1,73m(2).
Da questo studio emerge che il duplice blocco del sistema renina-angiotensina produce un
effetto nefroprotettivo, di breve durata, superiore rispetto a quello del solo trattamento
con Ace inibitori.
La nefroprotezione è risultata indipendente dai cambiamenti pressori.
Diabetes Care 2003; 26:2268-2274
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Parto pretermine:
la Nimesulide causa effetti indesiderati di breve durata sul feto simili a quelli prodotti
dall'Indometacina e dal Sulindac
Lo studio ha valutato se il
trattamento con Nimesulide fosse causa di un minor numero di effetti indesiderati fetali
rispetto all'Indometacina e al Sulindac dopo breve esposizione della madre per tocolisi.
Le donne che erano alla 28^ e alla 32^ settimana di gestazione con contrazioni pretermine
sono state trattate per 48 ore con Indometacina 100mg (2 volte die), Sulindac 200 mg (2
volte die) o Nimesulide 200 mg (2 volte die).
Il periodo di osservazione è stato di 72 ore.
L'indice del liquido amniotico, la produzione oraria delle urine fetali e l'indice di
pulsatilità sono stati monitorati prima del trattamento e a 4, 24, 48, 72 e 120 ore dopo
il trattamento.
Ciascun farmaco ha causato una significativa riduzione in tutti e 3 i parametri per un
periodo di 48 ore. Il ripristino dei livelli pre-trattamento è avvenuto dopo 72 ore.
Sulla base dei dati di questo studio la Nimesulide causa effetti indesiderati di breve
durata a carico del feto in modo simile a quelli prodotti dall'Indometacina e dal
Sulindac.
Am J Obstet Gynecol 2003;
188:1046-1055
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Obiettivi
pressori nei pazienti con diabete mellito di tipo 2
I pazienti con diabete mellito di
tipo 2 presentano complicanze vascolari sia a livello macrovascolare (malattia coronarica,
malattia cerebrovascolare, malattia vascolare periferica) che a livello microvascolare
(retinopatia, nefropatia, neuropatia). Le complicanze macrovascolari sono le più comuni.
L'ipertensione è spesso presente nei pazienti con diabete mellito di tipo 2 e rappresenta
uno dei fattori di rischio per le complicanze vascolari.
Una revisione della letteratura ha avuto come obiettivo quello di valutare il trattamento
farmacologico in questi pazienti. Il trattamento dell'ipertensione nei pazienti con
diabete di tipo 2 ha ridotto in modo significativo gli eventi cardiovascolari e la
mortalità.
È emerso che il controllo della pressione sanguigna nei pazienti con diabete dovrebbe
essere più aggressivo rispetto alle persone ipertese ma senza diabete.
Nello studio HOT, una differenza di 4 punti nella pressione diastolica (85 mmHg versus 81
mmHg) ha comportato una riduzione del 50% nel rischio di eventi cardiovascolari nei
pazienti con diabete, mentre i pazienti senza diabete non hanno presentato alcun
beneficio.
L'obiettivo pressorio (pressione diastolica) nei pazienti con diabete di tipo 2 dovrebbe
essere di 80 mmHg. L'obiettivo sistolico è posto a 135 mmHg.
La maggior parte dei pazienti diabetici necessità di una politerapia antipertensiva.
Ann Intern Med 2003; 138: 593-602
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Acidi grassi
omega3 nella cachessia tumorale
Gli acidi grassi della serie omega3,
specialmente l'Acido Eicosapentaenoico (EPA) sembrano possedere un effetto anticachettico.
Uno studio multicentrico ha confrontato un supplemento proteico ed energetico arricchito
con acidi grassi n3 ed antiossidanti (supplemento sperimentale), con un supplemento
isocalorico, isoazotato (supplemento di controllo) nei pazienti cachettici con tumore del
pancreas in stato avanzato.
Un totale di 200 pazienti è stato assegnato ad assumere il supplemento sperimentale
(n=95) o il supplemento di controllo (n=105), per 8 settimane.
Al momento dell'arruolamento, la percentuale media di perdita di peso era di 3,3 kg/mese.
L'analisi post-hoc dose-risposta ha indicato che solo i supplementi arricchiti con acidi
grassi n3, se assunti in sufficiente quantità, possono portare ad un aumento di peso.
Gut 2003; 52:1479-1486
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Decorso clinico
della psoriasi durante la gravidanza
I cambiamenti fisiologici che
avvengono durante la gravidanza inducono remissione della malattia infiammatoria in
diversi casi. I Ricercatori del Psoriasis Research Institute e della Stanford School of
Medicine hanno studiato il decorso clinico della psoriasi nel corso della gravidanza.
Lo studio retrospettivo si è avvalso dei dati di 736 questionari. Nella maggior parte dei
pazienti la psoriasi è migliorata nel corso della gravidanza. I dati su 91 gravidanze
hanno mostrato un miglioramento nel 56% (n=51) dei casi ed un peggioramento nel 26,4%
(n=24). Non è stata osservata alcuna variazione nel 17,6% dei casi (n=16).
Le pazienti con miglioramenti nel corso della prima gravidanza hanno presentato una
risposta simile nelle gravidanze successive.
Le citochine proinfiammatorie di tipo Th-1 sono risultate up-regolate nei pazienti con
psoriasi.
È probabile che durante la gravidanza si abbia una riduzione dell'up-regolazione delle
citochine Th-1 a favore delle citochine Th-2.
Int J Dermatol 2003; 42:518-520
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Regressione
della displasia della cervice di basso grado dopo somministrazione intravaginale di DHEA
Il Deidroepiandrosterone (DHEA) è
un ormone che ha dimostrato di possedere un'attività modulatrice del sistema immunitario
ed inibitoria sul tumore.
Uno studio pilota, compiuto presso il Massachussets General Hospital di Boston, ha
esaminato la sicurezza e l'efficacia del DHEA, somministrato per via intravaginale, nelle
donne con displasia cervicale a basso grado.
A 12 donne sono stati somministrati 150 mg di DHEA micronizzato per via intravaginale al
giorno, per 6 mesi. Al termine dello studio l'83% (10/12) delle donne non presentava più
displasia. Le rimanenti 2 donne avevano normali esami colposcopici ma l'esame citologico
ha mostrato la presenza di cellule atipiche di significato non definito. Non sono stati
osservati effetti indesiderati. Gli incoraggianti risultati dello studio necessitano
tuttavia di conferma.
Gynecol Obstet Invest 2003;
55:25-31
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Sclerosi Laterale
Amiotrofica: risultati sorprendenti da un esperimento di terapia genica
Uno studio di terapia genica
eseguito su animali ha fornito risultati sorprendenti, riducendo i sintomi della malattia
e raddoppiando la sopravvivenza.
I Ricercatori del Salk Institute di La Jolla (Usa) hanno iniettato nei muscoli di topi con
una malattia simile alla sclerosi laterale amiotrofica, un gene in grado di produrre IGF-1
(Insulin-like Growth Factor-1).
L'IGF-1 ha esercitato un effetto protettivo sulle cellule nervose, ha ridotto il
deterioramento muscolare ed ha aumentato la sopravvivenza.
L'IGF-1 sembra attivare l'enzima Akt che blocca l'apoptosi (morte cellulare programmata).
I risultati sono stati così sorprendenti da indurre i Ricercatori ad organizzare in tempi
brevi (forse nel 2004) uno studio clinico sull'uomo.
Nella sclerosi laterale amiotrofica, nota anche come malattia di Lou Gehrig, si ha una
degenerazione dei motoneuroni con conseguente paralisi e morte.
Science 2003
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Sclerosi
multipla e EBV: una correlazione?
Già nelle ricerche passate era
stato ipotizzato un legame tra l'infezione da virus di Epstein-Barr (EBV) e le
probabilità di sviluppare sclerosi multipla (SM).
Per valutare questa correlazione sono stati esaminati campioni di sangue provenienti da
oltre 3.000.000 di militari appartenenti all'esercito USA. Questi soggetti sono stati
sottoposti all'analisi di una serie di anticorpi specifici, sia contro gli antigeni del
capside virale che contro gli antigeni nucleari del virus; venivano anche esaminati altri
elementi, quali il citomegalovirus e altri agenti patogeni.
Venivano accertati 83 casi di sclerosi multipla, e questi casi venivano confrontati con
altri soggetti sovrapponibili agli interessati per variabili quali età, sesso e
appartenenza etnica.
Lo studio evidenziava una correlazione diretta tra livelli di IGG anti HCV (anticore
virale) o anti EBNA con comparsa di SM.
Il rischio della comparsa di sclerosi multipla era direttamente correlata in funzione
della concentrazione di questi anticorpi. Non risultava invece nessuna correlazione tra
sclerosi multipla e anticorpi contro il citomegalovirus.
Lo studio permette quindi di ipotizzare una correlazione cronologica tra infezione con
virus di Epstein-Barr e lo sviluppo di una successiva sclerosi multipla; pur non
potendosene affermare una diretta relazione causale tuttavia la correlazione appare
altamente significativa e pone i presupposti per ulteriori ricerche che dovranno chiarire
gli eventuali meccanismi di correlazione tra le due condizioni morbose.
(Levin LI, Munger KL, et all.
"JAMA" 2003;289:1533-1536)
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Stenosi della
vena polmonare dopo trattamento chirurgico della fibrillazione atriale
L'isolamento della vena polmonare è
una nuova procedura riservata a pazienti selezionati con fibrillazione atriale.
La stenosi della vena polmonare è una possibile complicanza della procedura.
Lo scopo dello studio è stato quello di descrivere il decorso clinico ed i sintomi
associati alla stenosi della vena polmonare dopo ablazione.
Lo studio retrospettivo ha interessato 335 pazienti, sottoposti ad isolamento della vena
polmonare perché resistenti alla terapia farmacologica.
Una grave stenosi della vena polmonare è stata osservata in 18 pazienti (5%), in media
5,2 mesi dopo l'ablazione.
Otto di questi 18 pazienti erano asintomatici, mentre 8 hanno presentato respiro corto, 7
hanno tosse e 5 emottisi.
Alterazioni radiologiche erano presenti in 9 pazienti.
L'intervento di dilatazione della vena polmonare è stato necessario in 12 pazienti.
Da questo studio emerge che la stenosi della vena polmonare dopo ablazione è associata a
sintomi respiratori che possono condurre a false interpretazioni diagnostiche.
Ann Intern Med 2003; 138:634
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Studio OFELY:
predittori indipendenti di fratture osteoporotiche nelle donne in postmenopausa
Una coorte di 672 donne, sane, in
postmenopausa, d'età media 59,1 anni, sono state seguite per 5,3 +/-1,1 anni.
Nel corso del follow-up i Ricercatori del National Institute for Medical Research e della
Claude Bernard University di Lione (Francia) hanno osservato 81 fratture osteoporotiche,
con un'incidenza annuale di 21/1000 donne/anno.
Sono stati individuati 7 predittori indipendenti di fratture osteoporotiche:
- età uguale o superiore a 65 anni [OR
1,90],
- cadute in passato [OR 1,76],
- densità minerale ossea (BMD) totale
dell'anca minore o uguale a 0,736g/cm(2) [OR 3,15]
- forza di presa sinistra inferiore o
uguale a 0,60 bar [OR 2,05],
- storia materna di fratture [OR 1,77],
- ridotta attività fisica [OR 2,08],
- storia personale di fratture da
fragilità [OR 3,33].
Al contrario, il peso corporeo, la
perdita di peso, la perdita in altezza, il fumo, la coordinazione neuromuscolare valutata
da 3 test, la terapia di sostituzione ormonale, non sono risultati predittori indipendenti
delle fratture da fragilità dopo aggiustamento per tutte le variabili.
Pertanto gli Autori consigliano di includere nella valutazione clinica del rischio di
fratture osteoporotiche nelle donne in postmenopausa:
- la qualità della struttura ossea
(precedenti fratture da fragilità);
- lo stile di vita (attività fisica);
- la funzione muscolare (la forza di
presa);
- le cadute;
- l'età.
Bone 2003; 32: 78-85
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Studio PRAGUE-2:
nell'infarto miocardico è meglio la trombolisi immediata o l'angioplastica primaria?
L'intervento coronarico percutaneo
(PCI) primario ha dimostrato essere, ad oggi, la più efficace terapia di riperfusione
nell'infarto miocardico acuto (IMA).
Lo studio PRAGUE-2 ha valutato la fattibilità del trasporto dei pazienti con IMA a Centri
specializzati per l'intervento coronarico percutaneo.
Un totale di 850 pazienti con un infarto miocardico acuto e sopraslivellamento ST, ad
insorgenza entro 12 ore, è stato randomizzato alla trombolisi presso il più vicino
ospedale privo di laboratorio di cateterizzazione (gruppo trombolisi: n=421) o
all'immediato trasporto in un ospedale attrezzato per l'intervento coronarico percutaneo
(gruppo PCI: n=429).
L'end point primario era rappresentato dalla mortalità a 30 giorni.
L'end point secondario consisteva invece in : mortalità / infarto / ictus a 30 giorni
(end point combinato) e mortalità a 30 giorni tra i pazienti trattati entro 0-3 ore e
3-12 ore dall'inizio dei sintomi.
La distanza massima di trasporto è stata di 120 km.
All'analisi intention-to-treat la mortalità a 30 giorni è risultata essere del 10% nel
gruppo sottoposto a trombolisi rispetto al 6,8% del gruppo PCI (p=0,12).
Tra i 299 pazienti randomizzati dopo 3 ore dall'inizio dei sintomi, la mortalità nel
gruppo trattato con trombolisi è stata del 15,3% rispetto al 6% dei pazienti sottoposti a
PCI (p<0,02).
Nessuna differenza nella mortalità è stata invece riscontrata nei pazienti (n=551)
randomizzati entro 3 ore (mortalità nel gruppo trombolisi: 7,4% versus mortalità nel
gruppo PCI: 7,3%).
Lo studio PRAGUE-2 ha dimostrato che il trasporto dei pazienti con infarto miocardico
acuto ad un Centro specializzato per l'intervento coronarico percutaneo è sicuro.
Il PCI rappresenta la migliore strategia riperfusionale nei pazienti con infarto
miocardico acuto ed insorgenza dei sintomi da più di 3 ore.
Nei pazienti con IMA ed insorgenza dei sintomi entro 3 ore, le due strategie, la
trombolisi e il PCI, risultano similari.
Eur Heart J 2003 ; 24 :94-104
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Nuovo farmaco
per l'osteoporosi nella postmenopausa: Teriparatide
Il Teriparatide è il frammento
attivo dell'ormone paratiroideo.
Il Teriparatide trova indicazione nel trattamento dell'osteoporosi accertata nelle donne
in post-menopausa.
Il Teriparatide, somministrato una volta al giorno, aumenta l'apposizione di nuovo osso
sulle superfici trabecolari e corticali dell'osso mediante stimolazione preferenziale
dell'attività osteoblastica rispetto a quella osteoclastica.
In uno studio che ha coinvolto 1637 donne in post-menopausa di età media 69,5 anni, il
Teriparatide, somministrato giornalmente assieme a calcio (1000mg) e vitamina D (400UI) in
media per 19 mesi, ha ridotto in modo statisticamente significativo le fratture vertebrali
rispetto al placebo (nuove fratture: 5% versus 14,3%; fratture multiple: 1,1% versus 4,9%;
rispettivamente). Al termine del trattamento, la densità minerale ossea (BMD) è
aumentata a livello del tratto lombare della colonna vertebrale e del femore in toto,
rispettivamente del 9% e del 4% rispetto al placebo.
Il Teriparatide al dosaggio di 20 microgrammi/die deve essere somministrato per via
sottocutanea (coscia o addome) una volta al giorno. La durata massima totale del
trattamento con Teriparatide deve essere di 18 mesi. Dopo la conclusione della terapia con
il Teriparatide i pazienti possono proseguire con altra terapia per l'osteoporosi. È
consigliato associare calcio e vitamina D al trattamento con Teriparatide.
La somministrazione di Teriparatide presenta le seguenti controindicazioni:
- ipersensibilità al farmaco o agli
eccipienti;
- ipercalcemia preesistente;
- grave insufficienza renale;
- malattie metaboliche alle ossa
diverse dall'osteoporosi (iperparatiroidismo, malattia ossea di Paget);
- aumenti ingiustificati della
fosfatasi alcalina;
- precedente terapia radiante
all'apparato scheletrico.
Dopo somministrazione del
Teriparatide, nei pazienti con valori normali di calcemia si possono osservare aumenti
delle concentrazioni plasmatiche di calcio. Questo effetto di norma raggiunge un suo
massimo dopo 4-6 ore per poi attenuarsi fino al raggiungimento dei valori normali dopo
16-24 ore.
Con l'uso del farmaco possono anche presentarsi episodi isolati di ipotensione ortostatica
che insorgono dopo circa 4 ore dalla somministrazione e si risolvono spontaneamente. Il
Teriparatide deve essere usato con cautela nei pazienti con moderata insufficienza renale.
Studi di co-somministrazione non hanno mostrato l'esistenza di interazioni farmacologiche
con Idroclorotiazide e Raloxifene. Sono stati riportati casi in cui l'ipercalcemia può
predisporre i pazienti ad una tossicità da digitale. Gli effetti indesiderati più
comunemente riportati dopo somministrazione di Teriparatide sono stati: nausea, dolore
agli arti, cefalea e vertigini. Nel corso di studi di lungo periodo su animali è stata
osservata una maggiore incidenza di osteosarcoma.
Fonte: EMEA
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La vaginosi
batterica, soprattutto se insorta nella prima parte della gravidanza, è un fattore di
rischio per il parto pre-termine e per l'aborto spontaneo
Una meta-analisi ha valutato
l'effetto della vaginosi batterica come un fattore di rischio per il parto pre-termine.
Sono stati individuati 18 studi clinici, che hanno coinvolto 20.232 pazienti. La vaginosi
batterica ha aumentato il rischio di parto pre-termine di 2 volte (odds ratio: 2,19). Il
rischio è risultato maggiore per le donne a cui è stata riscontrata vaginosi batterica
entro 16 settimane di gestazione (OR: 7,55) o entro 20 settimane (OR: 4,2).
La vaginosi batterica ha anche aumentato in modo significativo il rischio di aborto
spontaneo (OR: 9,91)
Am J Obstet Gynecol 2003;
189:139-147
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APPROFONDIMENTI
Il nuovo caso
del dottor Cretinetti-Falchetto
a cura del dottor Giuseppe Ressa,
medico di famiglia e specialista internista
[Continua la presentazione di casi
clinici basati su esperienze concrete, che possono offrire lo spunto a utili
considerazioni metodologiche e pratiche. I personaggi di Cretinetti e Falchetto sono stati
ideati dal Dott. Giuseppe Ressa, che ha curato anche la scelta e l'esposizione dei casi.]
Il dottor Cretinetti è un medico
che fa anamnesi approssimative, esami obiettivi volanti, prescrive montagne di analisi ed
esami strumentali; il dottor Falchetto è il suo opposto: anamnesi ed esami obiettivi
maniacali, connessioni diagnostiche mirabolanti, scorciatoie fulminanti, esami diagnostici
centellinati; a volte cerca diagnosi rarissime mancandone altre più probabili e giuste.
Capita che Cretinetti e Falchetto coesistano schizoidamente nella stessa persona.
Quella strana artrosi
Paziente 60enne affetto da
ipertensione arteriosa essenziale, BPCO da fumo, obesità (un 20 kg circa in più del peso
ideale per il suo biotipo), viene in studio per il solito controllo e riferisce anche
l'ennesima riacutizzazione di una lombalgia cronica.
Falchetto lo visita: cuore,
pressione; il paziente è abituato a mettersi a torso nudo quando viene visitato, cosa
inusuale, di solito gli altri aprono dei piccoli varchi nella camicia dove a stento passa
il fonendoscopio per l'auscultazione.
Questo fatto fa sì che gli occhi di
Falchetto capitino casualmente sull'addome dove nota una pulsazione epigastrica, si chiede
il perché questa si noti in un soggetto così obeso e tenta una palpazione profonda, gli
sembra di sentire una pulsazione, prescrive una ecografia dell'aorta addominale e
l'ennesima Rx della colonna lombare (su pressione del paziente).
I referti parlano di aorta
addominale non dilatata e spondilodiscartrosi di grado severo; solita terapia medica e
prescrizione di cicli di fisiochinesi. Il paziente torna gli usuali controlli mensili e si
lamenta perché la schiena continua a fargli male; Falchetto si esibisce nell'ennesimo
sermone sulla necessità di mettersi a dieta e, tra sè e sè, pensa che forse questo
dolore servirà a convincere il paziente, dopo anni di tentativi, a calare di peso:
"Questo di certo gioverà anche alla sua pressione e al suo cuore!", esclama
enfaticamente.
Passano alcuni mesi e, considerata
l'inefficacia assoluta delle terapie e l'aumento del dolore lombare, Falchetto prescrive
una TC della colonna; eseguito l'esame il radiologo lo chiama in studio dicendo che non
solo vede una grossa immagine alla TC ma che osservando la Rx della colonna fatta in
precedenza era già possibile fare diagnosi. Falchetto trasecola, dice al paziente di
recarsi immediatamente in studio e redige una lettera per il collega del P.S. rimarcando
l'urgenza del problema.
Il paziente, dopo molte resistenze,
si reca in ospedale, trova una collega Cretinetti, ingioiellata a mò della Madonna di
Pompei, che legge distrattamente la lettera e afferma che sono necessari altri esami
strumentali per fare la diagnosi; non fa a tempo a terminare la frase che il paziente cade
a terra davanti a lei e giace al suolo senza coscienza. A quel punto Cretinetti crede alla
diagnosi riferita da Falchetto e avvia immediatamente il malcapitato in sala operatoria
dove viene salvato per un pelo.
Rottura da dissecazione dell'aorta
addominale (aneurisma di 7 cm), ma dopo qualche anno anche la toracica discendente (messa
subito sotto controllo TC) si sfiancò, stavolta l'intervento fu programmato [7 ore di
camera operatoria], il paziente è ancora vivo.
Passiamo ora ad esaminare gli ERRORI
METODOLOGICI di Falchetto:
1) ha IGNORATO la massima del suo
maestro universitario: "SE UN ESAME STRUMENTALE O DI LABORATORIO CONTRASTA CON UNA
DIAGNOSI BEN STRUTTURATA BISOGNA AVERE IL CORAGGIO DI DIRE CHE È SBAGLIATO"
2) È stato anche FORTUNATO per due motivi:
a) il paziente ha esibito il suo torso villoso con catenone al collo e SOLO per questo
motivo Falchetto ha VISTO una pulsazione epigastrica
b) l'aneurisma non si è rotto nei MESI successivi
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Lo specializzando
che non ha percepito il compenso stabilito dalle norme comunitarie ha diritto al
risarcimento da parte dello Stato
(Cassazione Sezione Terza Civile
n. 7630 del 16 maggio 2003).
È stata pubblicata con risalto la
recente sentenza della Cassazione attinente al diritto di remunerazione da parte dei
medici specializzandi.
La sentenza è meritevole di attenta considerazione: è in effetti vero che la Suprema
Corte abbia riconosciuta l'inadempienza dello Stato italiano nell'attuazione tempestiva
delle direttive CEE 16.6.1975 n. 363 e 26.1.1982 n. 76, (con le quali la Comunità Europea
aveva disciplinato e reso obbligatorio per tutti gli Stati membri l'istituzione di corsi
di specializzazione medica con previsione di adeguata retribuzione per i partecipanti),
riconoscendo quindi il diritto al
risarcimento per un medico che aveva presentato ricorso in giudizio.
Infatti il ritardo dello Stato ad adeguare le sue norme al diritto Comunitario aveva
privato quel medico della possibilità di frequentare il corso di specializzazione secondo
le regole comunitarie e di conseguire la retribuzione da esse prevista.
La normativa comunitaria prevedeva però una serie di adempimenti anche da parte del
medico, e particolarmente quelle della "esclusività" e "continuità"
del rapporto. Tali elementi tenderebbero quindi ad escludere quei medici che, nel corso
della scuola di specializzazione avessero svolto contemporaneamente attività lavorativa
esterna.
La Corte ha superato questo problema affermando che la colpa di tale situazione era da
attribuirsi allo Stato, e non poteva far venir meno il diritto del medico.
È possibile però che esistano situazioni particolari che possano invece inficiare questo
diritto.
Esistono poi altri aspetti da
considerare:
- La posizione dei medici iscritti alla
specializzazione prima del periodo "critico" ma che abbiano proseguito il loro
corso durante tale periodo, o che abbiano frequentato nei periodi "a cavallo" di
quelli considerati in sentenza.
- Il problema della prescrizione in
quanto, essendo trascorsi oltre i 10 anni, lo Stato potrebbe appellarsi alla prescrizione
del diritto verso i medici che non abbiano presentato la richiesta di risarcimento in
tempo utile. Va tenuto conto, comunque, che in ambito lavorativo la prescrizione va spesso
valutata con criteri piuttosto elastici.
La sentenza è valida per il caso
specifico, e non è ancora chiaro se lo Stato intenda adeguarsi anche per tutti gli altri
richiedenti mediante una procedura extragiudiziaria (eventualmente una legge ad hoc) o se
ciascun medico dovrà far valere in giudizio il proprio diritto. Non è ancora chiaro
l'atteggiamento verso i medici che, pur rientrando nei parametri della sentenza, non
abbiano ancora presentato formale richiesta.
È da tener presente l'arco temporale interessato, che va (all'incirca, ma con valutazioni
difformi) dal 31/12/1983 (epoca ultima concessa per l'adeguamento delle normative) al 1991
(primo anno di applicazione della normativa CEE).
Ciascun medico dovrà quindi vagliare attentamente la propria specifica situazione.
Daniele Zamperini
Per leggere l'estratto della
Sentenza clicca su questo link ed accedi ad eDott, il portale per il Medico di Medicina
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MEDICINA LEGALE E NORMATIVA SANITARIA
Rubrica
gestita dall'ASMLUC:
Associazione Specialisti in Medicina Legale Università
Cattolica (a cura di D. Z.)
Qualora
la struttura pubblica non sia in grado di fornire l'assistenza, la ASL deve provvedere.
(Assistenza obbligatoria per piccolo affetto da tetraparesi)
(Tribunale di Roma,
Sezione Lavoro, ordinanza 21/3/2003)
Qualora la struttura pubblica sia impossibilitata ad assicurare l'assistenza necessaria
ad un bambino affetto da tetraparesi, la ASL dovrà provvedere all'erogazione di
prestazioni specialistiche oppure al pagamento delle eventuali terapie effettuate
privatamente.
Questo principio è stato stabilito, mediante ordinanza, dal Tribunale di Roma che ha
accolto con procedura d'urgenza il ricorso dei genitori di un bambino affetto da una grave
patologia neuromotoria.
A causa della carenza di personale specializzato, nonché di posti-letto disponibili
nell'unica struttura specializzata convenzionata, la ASL aveva improvvisamente interrotto
l'assistenza al piccolo malato tetraparetico. I genitori del bambino, a questo punto,
erano stati costretti a ricorrere a forme di assistenza privata, rivolgendosi ad uno
specialista non convenzionato, sopportandone i relativi costi.
A questo punto i genitori si sono rivolti al Tribunale di Roma chiedendo che venisse
emessa un'ordinanza urgente verso la Regione Lazio, il Ministero della Sanità e la ASL
competente, affinché si provvedesse all'assistenza necessaria al loro bambino, ovvero al
pagamento delle necessarie terapie.
Veniva invocato l'art. 32 della Costituzione che sancisce il diritto del cittadino alla
salute.
Il Tribunale, avendo accertato che la struttura pubblica non era in grado di assicurare
l'assistenza necessaria, ha riconosciuto che l'onere di tale assistenza ricadeva, a norma
di legge, sulla ASL, e che questa, concordemente a precedenti pronunce della Cassazione
(Cass. nn. 8661/96, 3870/94), che in caso di terapie indispensabili ed insostituibili per
il trattamento di gravi condizioni, l'imposizione dell'erogazione deve essere posta a
carico del servizio sanitario nazionale.
Per questi motivi il Tribunale ha ordinato all'azienda ASL di provvedere all'erogazione,
in favore del bambino, di cinque sedute domiciliari settimanali di riabilitazione
neuromotoria da effettuarsi in orari compatibili con gli impegni scolastici
dell'assistito, mediante personale specializzato o, in alternativa, tramite il pagamento
in forma diretta delle terapie domiciliari in questione al terapista prescelto dalla
famiglia.
(Daniele Zamperini,
2003)
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completo dell'ordinanza clicca su questo link ed accedi ad eDott, il portale per il Medico di Medicina
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Gli
atti 'indecenti' sono leciti se fatti con accortezza (Sentenza Cassazione III penale n.
12000)
I comportamenti osceni, se fatti
con 'accortezza', in maniera tale da non "offendere il sentimento della costumatezza,
generando fastidio e riprovazione non sono punibili. "Il nudo integrale in una
spiaggia appartata appare penalmente irrilevante".
Mauro G. era stato condannato per il
reato di atti contrari alla pubblica decenza dopo essere stato sorpreso da una telecamera
nascosta a fare pipì in luogo pubblico.
Poiché in materia di atti 'indecenti occorre tenere conto anche delle
"intenzioni" di chi li commette, "persino la visione di un nudo integrale,
nell'attuale momento storico, avuto riguardo al sentimento medio della comunità ed ai
valori della coscienza sociale ed alle reazioni dell'uomo medio normale, condizionati
dalle mode e dai mass media, può essere espressione di salvaguardia e contemperamento
della libertà individuale". La nudità, poi, può "derivare da convinzioni
salutiste o da un costume particolarmente disinibito" e in casi come le "lezioni
di educazione sessuale" o in "opere cinematografiche" o
"teatrale" la "visione del nudo integrale" può essere a buon diritto
esclusa dall'oscenità prevista dall'art. 529 del c.p..
Infatti i concetti di "osceno", "pudore", "decenza" e
"buon costume" non possono essere considerati prescindendo dall'"offesa che
può derivare al pudore in relazione al contesto ed alle modalità in cui quegli atti o
quegli oggetti sono compiuti o esposti". Sicché il concetto di pudore e di pubblica
decenza "viene a variare non solo in senso spazio temporale ma anche in virtù della
concreta modalità dell'azione e dell'intento dell'agente".
"Il nudo integrale in una spiaggia appartata appare penalmente irrilevante, mentre
tale non è lo stesso fatto verificatosi in una località balneare affollata da soggetti
variamente abbigliati, in cui, tuttavia occorre indagare sull'intento dell'agente,
giacché è configurabile un'offesa alla pubblica decenza più che al pudore".
Discutendo del caso in questione poi la Suprema Corte ha ricordato che "l'esibizione
ostentata degli organi genitali, quando è connotata da finalità di soddisfacimento di
libido e di una sessualità malata è sempre stato ritenuto costituire delitto di atti
osceni" ma gli atti 'indecenti' se fatti con tutti "gli accorgimenti necessari
per non farsi scorgere", tenuto conto anche dell'"ora", possono "ormai
non configurare la contravvenzione" prevista dal codice penale.
I giudici, dopo la dissertazione in materia, confermavano per M. la condanna per
violazione dell'art. 726 del c.p., in quanto il giovane "non aveva preso tutti gli
accorgimenti necessari per non farsi facilmente scorgere".
Daniele Zamperini
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Una interessante
Circolare riepilogativa dell'INPS
In data 25/05/2002 i medici
afferenti all'area territoriale INPS di Napoli hanno ricevuto dal dirigente medico di
primo livello la seguente missiva, che riteniamo utile riportare.
OGGETTO: Certificazione malattia
Pr.mo Collega,
uno dei compiti sanitari che vengono affidati al medico di base è la certificazione di
malattia a fini assicurativi.
Come ben sai, tali certificati, consegnati dal lavoratore alla sede INPS di appartenenza,
vengono sottoposti ad esame medico ed amministrativo prima dell'archiviazione
computerizzata che avviene col sistema della lettura ottica.
Purtroppo in molti casi la compilazione dei modelli non avviene in modo corretto, e
poiché ciò determina una invalidazione del certificato e quindi una ingiusta
penalizzazione per l'assicurato, al quale non viene corrisposta l'indennità di malattia,
è sembrato opportuno avviare una collaborazione con i medici di libera scelta per il
miglioramento del servizio che sia l'INPS che il SSN prestano al cittadino.
Nelle pagine seguenti, pertanto, troverai un elenco delle anomalie più frequentemente
riscontrate e informazioni utili per la Tua attività; se Avessi necessità di ulteriori
chiarimenti al riguardo potrai rivolgerTi ai seguenti numeri: (omissis).
GRAFIA ILLEGGIBILE ED ERRORI NON
SIGLATI
Poiché il certificato è un atto con precise implicazioni giuridiche e amministrative, è
necessario che sia chiaro e leggibile in ogni sua parte. In particolare, la diagnosi deve
essere decifrabile, dato che la sua illegibilità non consente di fatto l'esame medico del
certificato.
Inoltre qualsiasi correzione presente su di esso va siglata dal medico, che così
ribadisce di essere proprio lui l'autore della modifica.
DIAGNOSI BASATA SU ELEMENTI
"RIFERITI"
Spesso si rileva che la diagnosi è preceduta dal vocabolo "riferisce" o
"riferita", anche per patologie obiettivabili (Es. "riferisce
Lombalgia") ed a prognosi non breve. Si ricorda che per l'erogazione delle
prestazioni economiche è necessario un preciso avallo medico, costituito appunto dal
certificato contenente la diagnosi. Essa non può essere basata solo su ciò che riferisce
il paziente, il quale, comunque non possiede le conoscenze tecniche per valutare il
proprio stato di salute. Inoltre se tali dichiarazioni, anche per il motivo precedente
risultassero inesatte, il medico potrebbe incorrere nell'illecito penale previsto
dall'art.481 C.P. (Falsità ideologica).
Pertanto è opportuno che il medico, nell'interesse proprio e dell'assicurato, eviti
espressioni ambigue, ricordando che non necessariamente la diagnosi deve essere di
certezza, ma che può
anche essere di probabilitào di sospetto, che soprattutto,il dovere di certificare
sussiste solo nei casi in cui il sanitario abbia direttamente riscontrato i fatti di cui
il certificato è appunto destinato a provare l'esistenza.
DIAGNOSI IMPRECISE
Talvolta i medici di base ritengono sufficiente la segnalazione del motivo
dell'astensione al lavoro invece della vera e propria diagnosi. Dizioni come "Per
accertamenti " o "Per intervento chirurgico" non consentono la valutazione
del certificato
poiché di fatto non contengono diagnosi. È necessario quindi che i medici di base
completino espressioni come le precedenti esplicitando la situazione patologica che ha
determinato
l'intervento o quanto altro.
CERTIFICAZIONI PER MALATTIE NON
INDENNIZZABILI
Non tutti i medici sono a conoscenza della non indennizzabilità di alcune affezioni.
È il caso ad es. delle malattie croniche, quali l'artrosi, l'ipertensione, il diabete
ecc. Tale esclusione ha la sua ragion d'essere nel fatto che di per sé nessuna malattia
cronica è incompatibile con il lavoro; l'incapacità lavorativa subentra solo in caso di
complicanze o di riacutizzazioni della patologia (Es.:cervi-colombalgia, crisi
ipertensiva, scompenso diabetico).
L'INPS parimenti non ritiene indennizzabili le malattie che non determinano incapacità
lavorativa (Es. i trattamenti estetici, la vitiligine, ecc.) e quelle che possono essere
risolte con brevi permessi (Accertamenti laboristico-strumentali).
CERTIFICATI POST-DATATI
Si è riscontrato che in alcuni casi il medico usa certificare malattie a prognosi
scaduta, ad es. quando l'evento morboso si sia verificato il sabato o la domenica. Tale
anomalia è particolarmente grave perché, come si è fatto cenno nel punto 2, il
medico può certificare solo fatti che ha riscontrato direttamente (Art. 22 Codice
Deontologico). Si ricorda che in assenza del medico curante il Servizio di Guardia Medica
è perfettamente abilitato a rilasciare certificazioni di incapacità lavorativa così
come i Pronto Soccorso Ospedalieri.
INIZIO-CONTINUAZIONE-RICADUTA
Talvolta il medico di base segnala alla voce "il paziente dichiara di essere ammalato
dal..." un inizio -malattia successivo alla data in cui è stato rilasciato il
certificato. Tale voce non si riferisce al giorno in cui l'assicurato non si è recato (o
non si recherà) al lavoro, ma a quello in cui ha accusato i sintomi responsabili
dell'incapacità
lavorativa, cioè all'inizio reale della malattia, che pertanto rimane Io stesso anche in
caso di continuazione. Quindi tale data al massimo è contestuale alla data di rilascio
(il paziente si
è recato dal medico curante lo stesso giorno in cui ha avvertito i sintomi), mai
successiva.
Sebbene non sia di stretta pertinenza del medico, si ricorda che il paziente deve
richiedere il rilascio del certificato entro il giorno successivo all'insorgenza della
malattia; se si tratta di
prosecuzione il rilascio deve avvenire entro il primo giorno di continuazione-malattia.
Ciò per evitare quanto più possibile spiacevoli sorprese all'assicurato che non si
vedrebbe corrisposto
un periodo più ampio di quello indicato fra l'inizio reale della malattia e quello in cui
si è recato dal medico per farsi rilasciare il certificato.
Per ricaduta si intende infine un evento morboso che insorga entro 30 gg. dalla guarigione
di una precedente malattia alla quale sia comunque collegato.
MODULISTICA E CODICE NOSOLOGICO
Si rammenta ai Colleghi di base che i certificati devono essere stilati sugli appositi
modelli opm/1. Essi vanno richiesti alla sede INPS e vanno ritirati personalmente o con
delega autenticata. (Omissis: altri aspetti attualmente non operativi)
DIFFERENZE FRA PROGNOSI CLLNICA E
PROGNOSI MEDICO-LEGALE
Per chiarire dubbi che talvolta vengono formulati dai medici di base si ritiene
opportuno soffermarsi sulla differenza che esiste fra la prognosi formulata dal medico
curante e quella formulata dal medico di controllo.
Come è chiaramente espresso nel modulo di certificazione la prognosi del curante è
eminentemente clinica, indica cioè il tempo presumibile in cui l'evento morboso perverrà
a risoluzione. Si presume che nella maggior parte dei casi alla guarigione clinica
corrisponda un recupero della capacità lavorativa. Tuttavia esistono ampie eccezioni (v.
anche paragrafo delle malattie non indennizzabili) in cui pur persistendo il fatto
patologico esso non impedisce l'attività lavorativa. Tale valutazione è compito del
medico di controllo che ha l'obbligo di formulare una prognosi non clinica, ma
medico-legale.
È quindi da sottolineare come l'invio di un controllo fiscale e la eventuale formulazione
di un giudizio di ripresa-lavoro non costituiscano una forma di interferenza nell'operato
del medico di base, ma rappresentino una attività professionale, deontologicamente
ineccepibile, che si svolge in un ambito diverso da quello della medicina di base, di cui
è perfettamente rispettosa.
Nella speranza che quanto sopra esposto possa esserTi utile nello svolgimento della Tua
attività professionale e nel dichiararci a Tua completa disposizione anche per la
consultazione dei riferimenti normativi. Ti ringraziamo anticipatamente per l'attenzione
prestataci e per la collaborazione che Vorrai fornirci.
Abbiamo ritenuto utile riportare
integralmente la Circolare suddetta perché sintetizza ed esplicita alcuni problemi
particolarmente frequenti nell'attività medica. Alcune precisazioni sono importanti, e
servono a dirimere alcuni ricorrenti argomenti di discussione. Ad esempio:
- I certificati devono essere
leggibili: il Garante della privacy nella Newsletter numero 165, ha ribadito il concetto
(a proposito di cartelle cliniche, ma con disposizioni estensibili a tutta la
certificazione) specificando che le informazioni devono essere chiare per il malato,
poiché la leggibilità delle informazioni è la prima condizione per la loro piena
comprensione.
- Non siamo invece del tutto
d'accordo sull'obbligo di obiettivare a tutti i costi lo stato morboso: esistono patologie
assolutamente soggettive, e può presentarsi il caso di patologie risoltesi al momento
della visita. Il caso è già stato affrontato e risolto positivamente in questo senso,
sia in campo deontologico che giudiziario, tuttavia resta confermato che, in assenza di
patologie in atto non è corretto concedere prognosi ulteriori.
- Non si stilano mai certificati
pre- e post datati né certificati aventi data posteriore alla chiusura di malattia!
L'accusa di falso è una delle più frequenti in cui incappa il medico pubblico.
- La Continuità Assistenziale
("Guardia Medica") e il Pronto Soccorso sono abilitati a rilasciare
certificazioni di malattia per incapacità lavorativa, validi ai fini INPS. I colleghi che
si rifiutano di farlo (quando ovviamente il caso lo richieda) commettono un illecito.
Daniele Zamperini
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Un Decreto complica
pesantemente le procedure per l'Invalidità Civile
È quasi sfuggito all'attenzione dei
più il DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n.269 "Disposizioni urgenti per favorire lo
sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici." (GU n. 229 del
2-10-2003- Suppl. Ordinario n.157) sul quale sono riportate nuove disposizioni in materia
di invalidità civile.
1) L'art Art. 42 di tale Decreto
modifica le procedure per il riconoscimento e la revoca dell'invalidità civile, anche in
ambito processuale.
Infatti, stando alle nuove norme, il CTU deve "personalmente" e "a pena di
nullità" preoccuparsi di convocare il consulente del Ministero dell'Economia,
indipendentemente dalle convocazioni effettuate in udienza.
Dovrà quindi inviare una comunicazione tramite Raccomandata A/R alla Direzione
Provinciale del Tesoro invitando a nominare un consulente tecnico per partecipare alle
operazioni e indicando luogo, data e ora dell'inizio delle operazioni di consulenza.
2) Vengono annullate le disposizioni
sul ricorso amministrativo avverso i provvedimenti delle Commissioni; la domanda
giudiziale va proposta, a pena di decadenza, non oltre sei mesi dalla data di
comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa.
3) Viene modificato l'art. 152 del
Codice Civile e viene disposto che, qualora il ricorrente perdesse perde la causa, dovrà
pagare personalmente le spese della Consulenza Tecnica a meno che non abbia un reddito
familiare inferiore al doppio di quello previsto per essere ammessi al gratuito patrocinio
a spese dello Stato (all'incirca una trentina di milioni di vecchie lire l'anno).
Queste nuove disposizioni porteranno
una serie di problemi:
1) Facili disguidi o ritardi nella comunicazione al Ministero da parte del medico, con
nullità delle consulenze effettuate e necessità di ripeterle, con ulteriore aggravio di
costi e soprattutto con dilatazione ulteriore dei tempi processuali.
Sarebbe molto più razionale che l'onere della comunicazione venisse affidato
all'Avvocatura, presente in udienza all'atto del giuramento del CTU.
2) Il CTU, qualora dia torto al
ricorrente, sarà costretto ad esigere da questi il pagamento della consulenza. Per
esperienza sappiamo come sia difficile ottenere il pagamento in caso di vincita; è
pressoché impossibile in caso di perdita della causa. Sarà necessario ricorrere, sempre
più frequentemente, a strumenti impositivi, come il decreto ingiuntivo o addirittura il
pignoramento, con esiti però molto aleatori.
La ratio di questa disposizione è chiara: scoraggiare, annullando la gratuità del
procedimento e ventilando il rischio di dover rifondere le spese di consulenza, le sempre
numerose cause infondate o temerarie. Il provvedimento rischia però di innescare un
meccanismo perverso: è facile immaginare che, nei casi "borderline", il CTU si
trovi inconsciamente incentivato a propendere per il ricorrente, in modo da assicurarsi il
pagamento dell'onorario attraverso l'Ente pubblico.
Sarebbe molto più razionale (e molto più incisivo in termini di risultati) disporre
che il pagamento delle CTU avvenga ancora tramite l'Ente pubblico, con riattribuzione
delle spese processuali al ricorrente in sede di sentenza.
Fortunatamente il Decreto suddetto
deve essere ancora convertito in legge. È sperabile che vengano apportate le dovute
modifiche, altrimenti il risultato potrebbe essere opposto a quanto desiderato.
Daniele Zamperini
Per leggere il testo completo del
decreto clicca su questo link ed accedi ad eDott, il portale per il Medico di Medicina
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Esenzioni nel
Lazio: un passo indietro
Recentemente la Regione Lazio aveva
emanato disposizioni che obbligavano i medici, in caso di prestazioni esenti per
patologia, a inserire oltre al codice di tre cifre previsto dalla normativa nazionale,
anche le successive cifre dei "sottocodici".
Questo, come discusso sul nostro precedente numero di "Pillole di Medicina
Telematica", portava tutta una serie di complicazioni e problematiche, più pesanti
proprio per i medici informatizzati. La stessa Agenzia di Sanità Pubblica aveva
evidenziato difficoltà operative.
Sono stato informato dal vicesegretario provinciale della FIMMG (con mio grande sollievo)
che, a seguito di colloqui e riunioni ad hoc, è stato concordato con l'ASP di proseguire
con il regime precedente, cioè con l'inserimento delle prime tre cifre di codice.
Occorrerà attendere, ovviamente, una comunicazione ufficiale a tale proposito, in quanto
capita che diverse strutture accreditate, non informate di tale decisione, iniziano a
respingere le richieste che non riportino i sei codici.
Fa piacere, in ogni modo, che si sia affermato un criterio di ragionevolezza.
Daniele Zamperini
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PRINCIPALI NOVITÀ
IN GAZZETTA UFFICIALE: mese di ottobre-novembre 2003 (a cura di Marco Venuti)
La consultazione dei documenti citati,
come pubblicati in Gazzetta Ufficiale, è fornita da "Medico & Leggi" di
Marco Venuti: essa è libera fino al giorno 22.11.2003. Per consultarli, cliccare qui
|
DATA GU |
N° |
TIPO DI DOCUMENTO |
TITOLO |
DI CHE TRATTA? |
28.10.03 |
251 |
Legge 289/03 |
Modifiche all'articolo 70 del testo unico di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennità di maternità per le
libere professioniste |
......... |
05.11.03 |
257 |
Decreto del Ministero della salute 24.09.03 |
Modalità di attuazione delle disposizioni contenute
nell'art. 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela
sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping» |
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