INDICE
GENERALE
PILLOLE
A - Fattori psicologici e decorso della malattia infiammatoria intestinale
B - Impiego delle statine nei pazienti ipertesi
C - La combinazione Tenecteplase ed Eptifibatide migliora i
parametri ECG nei pazienti con infarto.
D - Vaccino antitumorale autologo associato al fattore GM-CSF nei
pazienti con carcinoma a cellule renali.
E - Il Papillomavirus umano e tumori dellorofaringe e della
cavità orale.
F - Una ridotta assunzione di vitamina C e di alfa-carotene è
associata al rischio di asma nei bambini.
G - Lo sviluppo degli organi asimmetrici.
H - Una cura per la narcolessia.
I - Lormone paratiroideo nel trattamento
dellosteoporosi
L - Malattia infiammatoria intestinale e aumento del rischio di
tromboembolismo venoso.
M - Ipertensione: l ABCD della British Hypertension Society
N - Depositi di ferro e rischio di diabete di tipo2 nelle donne
apparentemente sane.
O - Il comportamento antisociale ha radici neurobiologiche
P - Consensus sullimpiego del test DNA-HPV nello screening
del cancro del collo dellutero
Q - Alto rischio di perforazione e
ascessualizzazione diverticolare nei trattamenti con steroidi
Q1 - Dispute sulla
Rosuvastatina: allarme giustificato o battaglia commerciale?
R - News prescrittive (dalla Gazzetta Ufficiale) (a
cura di Marco Venuti)
CASI CLINICI
S - I CASI DEL DOTT. CRETINETTI: N. 15
Quello strano ittero (di Giuseppe Ressa)
APPROFONDIMENTI
AA1 - Il Decalogo dei diritti del Medico (IV Giornata del Medico,
Ordine dei Medici di Ferrara, 8/5/2004).
MEDICINA
LEGALE E NORMATIVA SANITARIA
Rubrica gestita da
D. Z. per l'ASMLUC: Associazione Specialisti in Medicina Legale Università Cattolica.
Sul sito www.medicoeleggi.it/pillole/freeconsult.htm il collega Marco Venuti mette a
disposizione dei nostri lettori una serie di articoli su problemi connessi alla
prescrizione dei farmaci.
ML1 - Circonvenzione di incapace
ML1/b - Nel
processo del lavoro i documenti non possono essere prodotti in corso di causa (ma
con eccezioni)
ML2 - Reazioni avverse a farmaci e
vaccini: inquadramento e comportamento pratico (di Marco
Venuti)
ML3 - Comunicazione
dellOrdine dei Medici di Milano a proposito dellIVA sulle parcelle
UTILITA'
ML4 - Elenco (indicativo) delle
specialita' farmaceutiche contenenti glutine (di
Stefania Sabetti)
ML5 - Elenco
(indicativo) delle specialita' farmaceutiche contenenti lattosio (di Stefania Sabetti)
ML6 - LE NOVITA' DELLA LEGGE (Di Marco Venuti)
PILLOLE
A - Fattori
psicologici e decorso della malattia infiammatoria intestinale.
I fattori psicologici sembrano influenzare la malattia infiammatoria
intestinale.
Lo studio, condotto da Ricercatori dellUniversity Hospital di Vienna, ha esaminato
linfluenza dellumore depresso associato ad ansia sul decorso della malattia
infiammatoria intestinale nellarco di 18 mesi.
Hanno preso parte allo studio osservazionale 60 pazienti, di cui 37 donne e 23 uomini, con
malattia infiammatoria intestinale, clinicamente inattiva.
Il 78% ( n = 47 ) dei partecipanti era affetto da malattia di Crohn, ed il 22% da colite
ulcerosa.
Al basale, il 28% ( 17/60 ) dei pazienti presentava uno stato depresso ( 13 punti o più
al Beck Depression Inventory ).
Nel corso dei 18 mesi di follow-up il 59% ( 32 ) dei pazienti è andato incontro ad una
recidiva di malattia infiammatoria intestinale.
Lanalisi di regressione ha mostrato lesistenza di una significativa
correlazione tra i punteggi al basale alla scala Beck Depression Inventory ( BDI ) ed il
numero totale di recidive nel corso del follow-up.Da questo studio è emerso che i fattori
psicologici, come depressione associata ad ansia, ed unalterata qualità della vita
associata alla stato di salute ( HRQOL, health-related quality of life ) può influenzare
negativamente il decorso della malattia infiammatoria intestinale.
Psycosomatic Medicine 2004; 66: 79 84
B - Impiego delle statine nei pazienti
ipertesi
Le Linee Guida della British Hypertension Society raccomandano limpiego delle
statine ( farmaci che abbassano il colesterolo ) nei pazienti con ipertensione, complicata
da malattia cardiovascolare, per la prevenzione primaria e secondaria.
Le statine sono raccomandate nella prevenzione primaria nelle persone con alti valori di
pressione sanguigna, che presentano un rischio di malattia cardiovascolare a 10 anni
uguale o superiore al 20% ( misurata utilizzando la nuova carta del rischio
cardiovascolare elaborata da Joint British Societies ) e con concentrazione del
colesterolo totale uguale o superiore a 3,5 mmol/L.
Nella prevenzione secondaria le statine devono essere impiegate quando la concentrazione
del colesterolo totale è uguale o superiore a 3,5 mmol/l.
British Hypertension Society / BMJ 2004
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C - La combinazione Tenecteplase ed
Eptifibatide migliora i parametri ECG nei pazienti con infarto.
Un sottostudio del trial INTEGRITI ( Integrilin and Tenecteplase in Acute Myocardial
Infarction ) ha valutato leffetto della terapia di riperfusione con un ridotto
dosaggio di Tenecteplase (meta' dose) associato ad Eptifibatide sulla risoluzione del
tratto ST e sui risultati angiografici.
Sono stati valutati 140 pazienti.
I pazienti trattati con metà della dose standard di Tenecteplase ( 0,27 microg/kg ) ed
Eptifibatide ad alto dosaggio ( 2 boli di 180 microg/kg intervallati da 10 min, infusione
di 2 microg/kg/min ) sono stati confrontati con il solo Tenecteplase a dosaggio pieno (
0,53 microg/kg ).
Il regime Tenecteplase metà dosaggio + Eptifibatide ad alto dosaggio è risultato
associato ad una più rapida stabilizzazione della risoluzione del tratto ST ( 55 versus
98 min, p = 0,06 ) ed a una minore incidenza di recidive di eventi ischemici ( 34% versus
57,1%, p = 0,05 ) rispetto al Tenecteplase somministrato a dosaggio intero.
A 60 minuti sono state osservati anche miglioramenti dei risultati angiografici.(
Xagena2004 )
J Am Coll Cardiol 2004; 43: 549-556
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D - Vaccino antitumorale autologo
associato al fattore GM-CSF nei pazienti con carcinoma a cellule renali.
La terapia biologica del carcinoma a cellule renali prevede limpiego di agenti che
mobilizzano le cellule effettrici immuni, capaci di riconoscere e distruggere il tumore.Lo
scopo dello studio è stato quello di valutare gli effetti del vaccino antitumorale
autologo somministrato prima settimanalmente , poi mensilmente, associato al fattore
GM-CSF( Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor ) , somministrato giornalmente,
nei pazienti con carcinoma a cellule renali, come strategia di stimolazione delle cellule
che presentano lantigene ( APC ).Sono stati arruolati 22 pazienti con carcinoma a
cellule renali in stadio da II a IV , che sono stati suddivisi in gruppi, in base al
volume della massa tumorale ( gruppo 1 : 9 pazienti con malattia micrometastatica ; gruppo
2 :13 pazienti con malattia macrometastatica ).
Il 78% ( n=7 ) dei pazienti appartenenti al primo gruppo sono rimasti liberi da malattia
dopo nefrectomia.
Nel secondo gruppo, in 6 pazienti cè stata una stabilizzazione della malattia,
mentre in 7 è progredita.
Aumenti statisticamente significativi dei precursori delle cellule T CD4+ ( p= 0.028 ) e
CD8+ ( p= 0.018 ) tumore-specifici sono stati osservati in tutti i pazienti trattati.
I pazienti con malattia minima e con cambiamenti dei precursori delle cellule T CD4+ e
CD8+ tumore-specifici presentavano, rispetto alla media, miglioramenti nel tempo alla
progressione della malattia , ed una maggiore sopravvivenza.
Questo studio indica che la somministrazione del vaccino antitumorale autologo associato
al fattore GM-CSF è sicura nei pazienti con carcinoma a cellule renali.
J Urol 2004; 171: 1036-1042
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E - Il Papillomavirus umano e tumori
dellorofaringe e della cavità orale.
Il Papillomavirus umano ( HPV ), il virus che è responsabile del carcinoma della cervice,
sarebbe anche coinvolto nel tumore della cavità orale e dellorofaringe.
Uno studio multicentrico, che ha coinvolto 9 Paesi, sotto legida dello IARC (
International Agency for Research on Cancer ), ha reclutato 1670 pazienti, di cui 1415 con
cancro alla cavità orale e 255 con cancro orofaringeo.
Lanalisi dei campioni bioptici ha permesso di individuare il DNA di HPV nel 3,9% dei
766 tumori della cavità orale e nel 18,3% dei 142 tumori dellorofaringe.
Il DNA di HPV era presente soprattutto nei campioni delle persone che hanno avuto più di
un partner sessuale o che hanno praticato sesso orale.
Il DNA di HPV 16 è stato trovato nel 94,7% dei pazienti positivi per il DNA di HPV.
Gli anticorpi contro HPV16L1 sono risultati associati al rischio di carcinoma della
cavità orale ( odds ratio, OR = 1,5 ) e dellorofaringe ( OR = 3,5 ).
Anche gli anticorpi contro HPV16E6 o HPV16E7 erano correlati al rischio di tumore della
cavità orale ( OR = 2,9 ) e dellorofaringe ( OR = 9,2 ).
J Nat Cancer Inst 2003; 95: 1772 1783
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F - Una ridotta assunzione di vitamina
C e di alfa-carotene è associata al rischio di asma nei bambini.
Uno studio eseguito dai Ricercatori del National Institute on Aging, National Institutes
of Health , in collaborazione con il Pulmonary and Critical Care Medicine della Johns
Hopkins University School of Medicine di Baltimora , condotto su 4.093 bambini ( 6-17 anni
), partecipanti al NHANES III , ha valutato la relazione tra assunzione con la dieta di
vitamine antiossidanti e di carotenoidi , ed insorgenza e gravità dellasma.Dallo
studio è emerso che i bambini con i livelli più bassi di vitamina C e di alfa-carotene
avevano maggiori probabilità di sviluppare asma.
La vitamina C e gli altri antiossidanti svolgono un ruolo protettivo nel processo di
ossidazione cellulare contro i radicali liberi.
Am J Epidemiol 2004;15
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G - Lo sviluppo degli organi
asimmetrici.
Tutti sanno che il calcio contribuisce alla formazione delle ossa. Ora sembra che il
minerale aiuti anche l'embrione a determinare la posizione del cuore. In uno studio
pubblicato sul numero dell'8 gennaio della rivista "Nature", alcuni scienziati sostengono che gli
ioni di calcio costituiscono un segnale fondamentale che aiuta gli embrioni a distinguere
la sinistra dalla destra, un processo che determina la posizione e l'orientamento di
organi asimmetrici come il cuore e il fegato.
Scoprire come da una sfera simmetrica di cellule si possa giungere a un organismo
asimmetrico è sempre stato uno dei principali obiettivi della biologia dello sviluppo.
Sembrerebbero coinvolti almeno una mezza dozzina di geni, ma l'origine dei primi segnali
asimmetrici è ancora un mistero. Ora i biologi Carlos Izpisúa Belmonte e Angel Raya del Salk Institute for Biological Studies di La Jolla,
in California, hanno osservato quello che accade negli embrioni di gallina.
In una serie di esperimenti, i ricercatori hanno mostrato che la presenza di calcio su un
lato del cosiddetto nodo di Hensen, una regione che aiuta l'embrione ad organizzarsi,
innesca una cascata genetica che influenza lo sviluppo di un cuore e un fegato
correttamente orientati. Per esempio, quando gli scienziati hanno applicato una sostanza
chimica (omeprazolo) che impedisce la formazione del gradiente di calcio, un quarto degli
embrioni ha sviluppato cuori girati al contrario. I ricercatori hanno anche mostrato che
un chelante del calcio, che lega ogni ione di calcio libero, previene l'espressione di uno
dei geni chiave del processo (chiamato Nodal).
www.lescienze.it
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H - Una cura per la narcolessia.
Alcuni ricercatori del Southwestern Medical Center dellUniversità del Texas di
Dallas hanno scoperto una nuova potenziale cura per la narcolessia umana. Lo studio,
pubblicato sulla rivista "Proceedings of the National Academy of Sciences",
potrebbe condurre anche verso metodi efficaci per consentire a chi soffre di insonnia di
restare svegli durante il giorno.
Reintroducendo artificialmente una sostanza chimica cerebrale chiamata orexina in topi che
erano privi della capacità di produrla per conto proprio, i ricercatori hanno scoperto
che gli animali cessavano di manifestare i sintomi della narcolessia. I topi erano stati
geneticamente modificati in modo da risultare privi di un particolare tipo di cellula
nervosa nel cervello che produce l'orexina. La maggior parte dei ricercatori ritiene che,
negli esseri umani, la narcolessia sia causata da una mancanza o da una carenza di
orexina. La malattia provoca un sonno improvviso e incontrollabile e una debolezza
muscolare chiamata cataplessia.
"Supponendo che i narcolettici umani siano come questi topi, il che è abbastanza
plausibile, - afferma Masashi Yanagisawa, docente di genetica molecolare e principale
autore dello studio - i nostri esperimenti dimostrano che introdurre nel cervello una
molecola che imita l'effetto dell'orexina potrebbe costituire una cura per la narcolessia
umana.
www.lescienze.it
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I - Lormone paratiroideo nel
trattamento dellosteoporosi
Una ricerca attraverso MEDLINE ed il Cochrane Database ha permesso di individuare
studi clinici che hanno valutato leffetto dellormone paratiroideo nel
trattamento dellosteoporosi.
Da questa ricerca è emerso che i dosaggi dellormone paratiroideo (generalmente
somministrato per via sottocutanea, variava tra i 50 ed i 100 microg/die ).
I risultati degli studi clinici di maggiori dimensioni (fino a 1.637 pazienti) sono stati
discordanti.
Un aumento della densità minerale ossea della colonna vertebrale è stato osservata dopo
somministrazione dellormone paratiroideo nellosteoporosi indotta dai
glucocorticoidi e nellosteoporosi idiopatica. Lormone paratiroideo ha
dimostrato di proteggere contro la perdita ossea associata agli agonisti dellormone
rilasciante la gonadotropina.
Lincidenza di fratture della colonna vertebrale, rivelate mediante radiografia , è
risultata ridotta dopo somministrazione dellormone paratiroideo. Tuttavia
lormone paratiroideo tende a ridurre la densità ossea del radio.
Lipercalcemia associata allimpiego dellormone paratiroideo è risultata
dose dipendente, e spesso si è manifestata precocemente.
Non è stato osservato un aumento del rischio di tumori tra i soggetti trattati con
lormone paratiroideo.
Non è nota la sicurezza nel lungo periodo della somministrazione dellormone
paratiroideo e la sua efficacia sulle fratture non vertebrali.
Arch Intern Med 2002; 162: 2297-2309
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L - Malattia infiammatoria intestinale
e aumento del rischio di tromboembolismo venoso.
I pazienti con malattia infiammatoria intestinale sono ritenuti essere ad aumentato
rischio di tromboembolismo venoso, ma non è noto lincidenza di questo rischio.
Inoltre non si sa se questo rischio sia specifico per la malattia infiammatoria
intestinale o se invece sia comune per tutte le malattie infiammatorie ad andamento
cronico.
Ricercatori dellUniversità di Vienna hanno confrontato il rischio di
tromboembolismo venoso nei pazienti con malattia infiammatoria intestinale ( n = 618 ),
artrite reumatoide ( n = 234 ) e malattia celiaca ( n = 207 ).
Il 6,2% dei pazienti con malattia infiammatoria intestinale soffriva di tromboembolismo
venoso ( versus 1,6% nel gruppo controllo; p < 0,001, OR: 3,6 ); il 2,1% dei pazienti
con artrite reumatoide presentava tromboembolismo venoso ( versus 2,5% nel gruppo
controllo ).
L1% dei pazienti con celiachia soffriva di tromboembolismo venoso contro l1,9%
nel gruppo controllo.
Da questo studio emerge che la malattia infiammatoria intestinale rappresenta un fattore
di rischio per il tromboembolismo venoso.
Il tromboembolismo venoso sembra essere associato solo alla malattia infiammatoria
intestinale, e non ad altre malattie infiammatorie croniche.
Gut 2004; 53: 542-548
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M - Ipertensione: l ABCD della
British Hypertension Society
La maggior parte delle persone ipertese richiede più di un farmaco per controllare la
pressione sanguigna.
La British Hypertension Society raccomanda un algoritmo di trattamento, chiamato AB/CD,
dove ogni lettera indica una classe di farmaci antipertensivi.
Lipertensione può essere classificata come "alta renina" o "bassa
renina".
Lipertensione ad "alta renina " risponde bene ai farmaci che inibiscono il
sistema renina-angiotensina, come gli Ace inibitori o gli antagonisti del recettore
dellangiotensina ( A ), o i beta-bloccanti ( B ) , mentre lipertensione "
a bassa renina " risponde ai farmaci che non agiscono sul sistema
renina-angiotensina, come i calcioantagonisti ( C ) o i diuretici ( D ).
Le persone detà inferiore a 55 anni, tendono ad avere più alti livelli di renina
rispetto ai soggetti detà superiore ai 55 anni o ai soggetti di razza nera.
Gli Ace-inibitori, i sartani o i betabloccanti sono generalmente più efficaci dei
calcioantagonisti e dei diuretici, come trattamento iniziale dellipertensione nei
pazienti più giovani.
I calcioantagonisti ed i diuretici risultano invece più efficaci nei pazienti più
anziani, o nei soggetti di razza nera di ogni età.
Nei casi dipertensione più grave è necessario utilizzare una combinazione di
farmaci.
Le combinazioni più logiche secondo la British Hypertension Society sono: ( A o B ) + ( C
+ D ).
Nei casi di ipertensione resistente al trattamento può essere impiegata la formula A + B
+ C + D o laggiunta di un alfa-bloccante o di basse dosi di Spironolattone.
Le linee guida inglesi raccomandano cautela nellimpiego dellassociazione
Beta-bloccanti ( B ) + Diuretici ( D ) nei pazienti ad alto rischio di sviluppare il
diabete.
Fonte: British Hypertension Society / BMJ 2004
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N - Depositi di ferro e rischio di
diabete di tipo2 nelle donne apparentemente sane.
Non è chiaro se un aumento dei depositi di ferro siano in grado di predire lo sviluppo di
diabete di tipo 2 in una popolazione sana. Lobiettivo dei Ricercatori è stato
quello di misurare la concentrazione plasmatica di ferritina ed il rapporto tra la
concentrazione dei recettori per la transferrina e della ferritina in relazione al rischio
di diabete di tipo 2.
Lo studio ha riguardato 32.826 donne , partecipanti al NursesHealth Study , che non
presentavano diabete, malattie cardiovascolari e neoplasie.
Durante i 10 anni di osservazione, ci sono stati 698 casi di diabete.
Nelle donne in cui è insorto il diabete i valori medi di concentrazione della ferritina
sono risultati significativamente più alti ( 109 contro 71.5 ng/mL dei controlli ) ed il
rapporto medio tra la concentrazione dei recettori per la transferrina e della ferritina
significativamente più basso ( 102 contro 141 dei controlli ; p = 0.01 ).
Questo studio ha dimostrato che un aumento delle riserve di ferro ( indicate come
unalta concentrazione di ferritina ed un più basso rapporto tra concentrazione dei
recettori per la transferrina e della ferritina ) è associato ad un maggior rischio di
diabete di tipo 2 nelle donne
sane , indipendentemente dagli altri fattori di rischio per il diabete.
JAMA 2004; 291:711-717
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O - Il comportamento antisociale ha
radici neurobiologiche
Gli psicopatici presentano anormalità fisiche in due fondamentali strutture del cervello,
responsabili di funzioni che vanno dalla paura all'elaborazione delle informazioni. Lo ha
scoperto un neuroscienziato dell'University of South
California in due studi che suggeriscono una base neurologica del disturbo.
Anche se le radici neurobiologiche della psicopatia vengono tuttora esplorate, le
caratteristiche principali del comportamento di uno psicopatico sono state definite con
chiarezza. Le tendenze criminali sono tipicamente accoppiate con la mancanza di
inibizioni, di emozioni e di coscienza.
Adrian Raine ha concentrato le proprie ricerche su due regioni del cervello: l'ippocampo,
una porzione del lobo temporale che regola l'aggressività e trasferisce informazioni
nella memoria, e il corpo calloso, un ponte di fibre nervose che congiunge gli emisferi
cerebrali. "Gli scienziati - afferma Raine - hanno associato differenti regioni del
cervello al comportamento antisociale e aggressivo, e tutte sono importanti e rilevanti.
Ma alla base di tutto ci sono i collegamenti: se queste parti del cervello non sono
collegate fra di loro in modo appropriato, non comunicheranno efficacemente. E anche il
comportamento che ne risulterà non sarà appropriato".
Gli studi sull'ippocampo e sul corpo calloso sono stati pubblicati rispettivamente sulla
rivista "Biological Psychiatry" e sulla rivista "Archives of General
Psychiatry"
www.lescienze.it
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P - Consensus sullimpiego del
test DNA-HPV nello screening del cancro del collo dellutero
Una Consensus Conference è stata organizzata dal National Cancer Institute,
dallAmerican Cancer Society, dallAmerican Society of Colposcopy and Cervical
Pathology, con lobiettivo di fornire linee guida per i clinici ed i pazienti
sullimpiego del test DNA-HPV, per lindividuazione del DNA del papillomavirus
umano (HPV ).
Il papilloma virus umano è ritenuto causare il cancro del collo dellutero.
Il nuovo test genetico è stato approvato negli Usa dallFDA, in aggiunta
allesame citologico ( Pap test ) nello screening del carcinoma cervicale.
Studi hanno mostrato che quando il test DNA-HPV ed il Pap test sono somministrati assieme,
la sensibilità nellindividuare una malattia della cervice ( neoplasia
intraepiteliale cervicale di grado 2 e 3 ) o un tumore, è superiore al 95%.
Il vantaggio offerto dallaggiunta al Pap test del test DNA-HPV è quello di
individuare non solo donne con malattia della cervice, ma anche identificare le donne che
sono a rischio in futuro di sviluppare un carcinoma della cervice.
Le conclusioni del " Consensus " indicano che le donne con tipi di HPV ad alto
rischio, ma che risultano negative al Pap test, dovrebbero ripetere i due test dopo 6
12 mesi.
Il livello di picco dei tipi di HPV ad alto rischio si riscontrano nel 20-25% delle donne
di età compresa tra i 20 ed i 24 anni.
Studi prospettici hanno dimostrato che il 15-28% delle donne positive al test DNA-HPV , e
con esame citologico normale, sviluppa neoplasie intraepiteliali squamose entro 2 anni
contro l1-3% delle donne risultate negative al test DNA-HPV.
Obstetrics & Ginecology, 2004
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Q -Alto rischio di
perforazione e ascessualizzazione diverticolare nei trattamenti con steroidi
La terapia corticosteroidea è un fattore di rischio significativo per la perforazione e
ascessualizzazione dei diverticoli sigmoidei (SDAP) in pazienti con o senza malattia
reumatica. Un gruppo di clinici dal Regno Unito avverte nell' numero di maggio degli
Annals of Rheumatic Diseases che il "SDAP ha implicazioni serie per i pazienti e
consuma molte risorse del healthcare, " Il Dott. S. Mpofu e colleghi scrivono:
"pazienti ed i medici dovrebbero essere avvertiti di questa potenziale
complicazione." Per studiare l'eziologia di SDAP nelle patologie
reumatiche, il Dott. Mpofu, dall'ospedale Aintree a Liverpool e colleghi dell'Università
hanno studiato 64 pazienti con SDAP e 320 controlli . Mentre i
farmaci antinfiammatori non-steroidei (NSAIDs) sono stati associati soltanto
debolmente con la SDAP, con un rapporto di 1.8, i corticosteroidi sono stati
associati fortemente con SDAP, con un rapporto di probabilità di 31.9.
New York (salute) di Reuters il 23 aprile
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Q1- Dispute sulla
Rosuvastatina: allarme giustificato o battaglia commerciale?
Negli Usa Public Citizen ha chiesto il ritiro dal commercio della Rosuvastatina
Il 4 marzo Public Citizen, unassociazione dei consumatori che negli USA raccoglie
circa 160.000 iscritti, ha inoltrato una petizione allFDA ( Food and Drug
Administration ), chiedendo il ritiro immediato dal mercato dei prodotti farmaceutici a
base di Rosuvastatina.
La Rosuvastatina, è un farmaco appartenente al gruppo delle statine, indicate per la
riduzione dei livelli plasmatici di lipidi.
Public Citizen ha chiesto il ritiro del farmaco adducendo la comparsa di gravi effetti
collaterali quali rabdomiolisi e danno renale / insufficienza renale.
Nella lettera inviata allFDA Public Citizen dichiara di avere ricevuto a tale
proposito nuove informazioni dallFDA stessa e da altre Agenzie di Controllo sui
Farmaci , Canada e Gran Bretagna: sono stati segnalati 7 casi gravi di rabdomiolisi e 9
casi di insufficienza renale o di danno renale, in pazienti che nella maggior parte dei
casi stava assumendo dosaggi di Rosuvastatina più bassi di quelli approvati.
Alcune importanti Società Assicurative Usa che operano nel campo della salute, ed il
Governo svedese hanno deciso di non rimborsare il farmaco.
Pronta la risposta di AstraZeneca Canada, che definisce la Rosuvastatina come il farmaco
anticolesterolo più studiato nella fase pre-marketing, per cui ritiene che i dati
presentati da Public Citizen non forniscano un reale profilo di sicurezza del prodotto.
Si tratta di un effettivo motivo di allarme o solo dell' ennesima battaglia
commerciale tesa a conservare le preesistenti quote di mercato?
Un giudizio definitivo potra' essere dato dopo un esame statistico accurato dei dati di
sicurezza in rapporto a quelli dei farmaci analoghi gia' presenti sul mercato. Nel
frattempo e' importante, per i medici italiani, senza demonizzare il farmaco, osservino
accuratamente le disposizioni e le precauzioni esposte nel foglio illustrativo del
farmaco.
Daniele Zamperini
Fonti:
Public Citizen
AstraZeneca Canada
XagenaHeadlines2004
Pubblicate su:
http://www.medicinaonline.org/
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R - News prescrittive (dalla Gazzetta
Ufficiale) (a cura di Marco Venuti)
Fragmin - E' stato modificato lo schema posologico, che viene di seguito
riportato:
profilassi della trombosi venosa profonda:
a) chirurgia generale, 2500 U.I. per iniezione s.c. 1-2 ore prima dell'intervento e,
successivamente, 2500 U.I. s.c. al mattino per 5 giorni;
b) chirurgia dell'anca, è possibile utilizzare i seguenti schemi posologici:
1) 2500 U.I. per iniezione s.c. 1-2 ore prima dell'intervento e 2500 U.I. per iniezione
s.c. dopo 12 ore. Nei giorni successivi, 5000 U.I. per iniezione s.c. al mattino fino alla
mobilizzazione del paziente (generalmente dopo 5-7 giorni);
2) 5000 U.I. per iniezione s.c. la sera prima dell'intervento e 5000 U.I. per iniezione
s.c. le sere successive. Il trattamento va continuato fino alla mobilizzazione del
paziente, generalmente per 5-7 giorni o più;
3) 2500 U.I. per iniezione s.c da 4 a 8 ore dopo l'intervento, seguite da 5000 U.I. i
giorni successivi, lasciando un intervallo minimo di 6 ore tra la prima dose e la
successiva, nel caso in cui sia stata utilizzata l'anestesia epidurale/spinale.
Profilassi prolungata della trombosi venosa profonda in chirurgia ortopedica (es.
nella chirurgia della sostituzione dell'anca):
5000 U.I. per iniezione sottocutanea la sera prima dell'intervento e 5000 U.I. per via
sottocutanea le sere successive.
Il trattamento deve continuare per 5 settimane dopo l'intervento chirurgico. In
alternativa è possibile utilizzare il seguente schema posologico:
2500 U.I. per iniezione sottocutanea 1-2 ore prima dell'intervento e 2500 U.I. per via
s.c. 8-12 ore dopo l'intervento. Nei giorni successivi 5000 U.I. per via s.c. ogni mattina
per 5 settimane.
Profilassi della coagulazione extracorporea nell'emodialisi/emofiltrazione fino a 4
ore di durata 5000 U.I. all'inizio della dialisi.
Trattamento della trombosi venosa profonda acuta.
FRAGMIN può essere somministrato per via sottocutanea sia in singola iniezione
giornaliera sia in due iniezioni giornaliere.
Somministrazione giornaliera singola.
Vanno somministrati 200 U.I./kg di peso corporeo al giorno per via sottocutanea. Non è
necessario monitorare l'effetto anticoagulante. Non devono essere somministrate quantità
superiori a 18.000 U.I. al giorno in dose singola.
Somministrazione due volte al dì.
Il dosaggio iniziale raccomandato è di 100 U.I./kg di peso corporeo/12 ore in quei
pazienti ad alto rischio emorragico.
Di regola occorre iniziare immediatamente un trattamento concomitante per via orale con
antagonisti della vitamina K.
Il trattamento con Fragmin deve continuare fino a che i livelli plasmatici del complesso
protrombina (Fattore II, VII, IX e X) siano diminuiti a valori terapeutici.
Il trattamento combinato va di norma proseguito per almeno 5 giorni.
Trattamento della malattia coronarica instabile quale l'angina instabile e l'infarto
miocardico non Q in associazione ad acido acetilsalicilico.
120 U.I./kg per via sottocutanea 2 volte al giorno fino ad un massimo di 10.000 U.I./12
ore.
La durata del trattamento è di almeno 6 giorni e può essere continuata secondo il parere
del medico.
Nei pazienti in attesa della rivascolarizzazione (PTCA o CABG), Fragmin dovrebbe essere
somministrato fino al giorno dell'intervento.
Dopo la fase di stabilizzazione iniziale di 5-7 giorni al dosaggio di 120 U.I./kg di peso
corporeo, due volte al giorno, la posologia sarà fissata a 5.000 U.I. due volte/die, per
le donne di peso corporeo inferiore a 80 kg e per gli uomini di peso corporeo inferiore a
70 kg, oppure a 7.500 U.I. due volte/die, per le donne di peso corporeo superiore/uguale a
80 kg e per gli uomini di peso corporeo superiore/uguale a 70 kg.
La durata complessiva del trattamento non dovrà superare 45 giorni.
Zaditen, Bentifen - Sono state estese le indicazioni terapeutiche ai
bambini a partire dai 3 anni di età.
Ipstyl - Sono state estese le indicazioni terapeutiche, che nella nuova
versione, per la confezione da 30mg, sono:
Trattamento dell'acromegalia: nei pazienti in attesa di intervento chirurgico o qualora la
secrezione dell'ormone della crescita non risulti normalizzata in seguito ad intervento
chirurgico o radioterapia; trattamento dei sintomi clinici dei tumori carcinoidi: dopo,
iniezione test (confrontare posologia e modo di somministrazione) trattamento degli
adenomi tireotropi primari.
Lamictal - Sono state modificate le indicazioni terapeutiche, che nella
nuova versione sono:
Epilessia: (adulti e ragazzi maggiori di 12 anni).
Monoterapia delle crisi parziali e delle crisi tonico-cloniche generalizzate primarie o
secondariamente generalizzate e trattamento aggiuntivo delle crisi parziali e delle crisi
tonicocloniche secondariamente generalizzate, nei casi non sufficientemente controllati da
altri farmaci antiepilettici.
Quando è stato ottenuto il controllo dell'epilessia durante la tempia aggiuntiva, i
farmaci antiepilettici somministrati in concomitanza possono essere sospesi ed i pazienti
possono continuare il trattamento con Lamictal in monoterapia.
Disturbi bipolari: (adulti da 18 anni di età in su).
Prevenzione degli episodi depressivi nella forma di disturbo bipolare caratterizzato da
prevalenza della componente depressiva
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CASI CLINICI
S - I CASI DEL DOTT. CRETINETTI: N. 15
Quello strano ittero (di Giuseppe Ressa)
[Continua la presentazione di casi clinici basati su
esperienze concrete, che possono offrire lo spunto a utili considerazioni metodologiche e
pratiche. I personaggi di Cretinetti e Falchetto sono stati ideati dal Dott. Giuseppe
Ressa, che ha curato anche la scelta e l'esposizione dei casi.
Il dottor Cretinetti è un medico che fa anamnesi approssimative, esami obiettivi volanti,
prescrive montagne di analisi ed esami strumentali; il dottor Falchetto è il suo opposto:
anamnesi ed esami obiettivi maniacali, connessioni diagnostiche mirabolanti, scorciatoie
fulminanti, esami diagnostici centellinati; a volte cerca diagnosi rarissime mancandone
altre più probabili e giuste.
Capita che Cretinetti e Falchetto coesistano schizoidamente nella stessa persona.
I casi Cretinetti non vogliono essere un ennesimo irritante quiz e soprattutto non
vogliono insegnare nulla a nessuno, vogliono solo banalmente rimarcare le QUATTRO regole
auree del ben operare nella professione:
1) ANAMNESI
2) ESAME OBIETTIVO
3) RAGIONAMENTO CLINICO
4) SCORCIATOIE DIAGNOSTICHE
Esse sono INELUDIBILI, pena figuracce clamorose e danni a volte irreparabili.
Il medico moderno ha, oltre ai sensi
naturali, le "armi" diagnostiche fornitegli dalla tecnologia, ma non deve mai
dimenticare che non sono le macchine che fanno le diagnosi ma il suo cervello.
In caso contrario egli assomiglierebbe a un soldato, fornito di equipaggiamento di
primordine, che pero ha gli occhi bendati e spara a casaccio, prima o poi
centra il bersaglio, ma casualmente, mentre il buon diagnosta prende la mira e colpisce il
segno, le altre cartucce rimangono nel suo caricatore per le prossime battaglie
diagnostiche con risparmio di risorse e meno angosce per il paziente. G.R.]
Falchetto-Cretinetti ha tra i suoi pazienti un simpatico coetaneo che gode ottima
salute . Un' estate il paziente, stimolato da Falchetto, decide di recarsi in vacanza
nelle Due Sicilie ed esattamente nella Trinacria dove, oltre alle meraviglie
paesaggistiche e monumentali, egli non lesina al suo palato le gioie della tavola e
gia' il primo giorno consuma con la figlia un pranzo a base di primo con frutti di mare,
secondo abbondante di crostacei, finale con fichi d'india, sorbetto al limone e
cassatina.
Il giorno dopo la figlia viene colta da violenti dolori addominali e stato di prostrazione
per cui viene chiamato il dottor Cretinetti il quale, dopo aver ascoltato lo svolgersi
degli avvenimenti, con particolare riguardo al pasto luculliano, e dopo aver visitato il
paziente, formula l'potesi di un'epatite acuta anche perche' la giovane 14 enne presenta
un subittero e urine ipercromiche; vista la pressione molto bassa e lo stato generale
scaduto consiglia senz'altro il ricovero.
Il padre pero' non si fida, prende il primo aereo e la porta a Roma dal dottor
Falchetto-Cretinetti il quale la visita, rileva il subittero, pallore cutaneo e la
negativita' del rimanente esame obiettivo; fa eseguire analisi del sangue che mostrano
emoglobina bassa, transaminasi normali e bilirubina elevata (quasi tutta indiretta), i
markers dell'epatite A B C sono negativi.
La giovane sta gia' meglio salvo una spossatezza eccessiva, Falchetto Cretinetti fa
eseguire aptoglobina, reticolociti, ferritina, test Coombs, LDH e dosaggio G6PD. I
risultati confermano il sospetto di una crisi emolitica ma il test di Coombs e' normale
come pure il dosaggio del G6PD ; la paziente non ha assunto farmaci di nessun tipo.
Falchetto vacilla, spiega il tutto al padre rimarcando il fatto che non si tratta di
epatite ma di un "danno acuto ai globuli rossi" di cui non sa pero' spiegare la
causa. Dopo circa un mese rivede la paziente che si sente bene e Falchetto anche se a
colpevole distanza, riesce a formulare la giusta diagnosi che fu accolta con grande
stupore.
Carenza G6PD, acclarata rifacendo eseguire lesame a distanza di tempo
dallepisodio emolitico
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APPROFONDIMENTI
AA1 - Il Decalogo dei diritti del Medico
Da un' idea di Bruno Di Lascio ( Presidente O.M. di Ferrara), l'
Associazione Liberta' Medica, con la collaborazione di Giorgio
Cazzato (Padova) e Daniele Zamperini (Roma), propone il Decalogo
dei Diritti del Medico, presentato alla IV Giornata del Medico, organizzata dall'
Ordine di Ferrara, l' 8/5/2004.
Premesse:
La legislazione ha progressivamente assegnato ai medici compiti che nulla hanno a che
vedere con lesercizio professionale, rispondente solo a scienza e coscienza,
gravandoli di compiti e funzioni improprie, se non addirittura in contrasto, con la
mission del medico: utilizzare ogni mezzo scientificamente noto per mantenere quello stato
di Salute garantito dallart. 32 del dettame costituzionale.
Indiscutibilmente il tema delle risorse disponibili e della limitatezza delle stesse è
alla base delle decisioni del Legislatore ma, altrettanto indiscutibilmente, inaccettabile
è il dualismo conflittuale venutosi a creare tra ruolo e funzioni del medico con quello
di dirigente o controllore della spesa: se la Sanità, specie in un sistema che si vuole
ancora definire solidale e universale, non è unazienda di profitto, e come tale non
ha come compito la realizzazioni di utili, il medico non è, né vuole essere, colui che
esercita nellottica della limitazione degli impieghi. Sotto questo aspetto lo stesso
Tar Lazio (sentenza 5141/2000) ebbe a dire che: "Lesaltazione della funzione
dirigenziale della dirigenza medica, linvito ad abituarsi a coniugare, nella propria
attività, esigenze di carattere eminentemente sanitario con esigenze di carattere
aziendale proprie della dirigenza di imprese private, appaiono un accrescimento oltre
misura dei compiti del primario, nonché un allontanamento dalla sua naturale funzione,
che è quella di assicurare il buon funzionamento del servizio, lefficacia degli
interventi, la soddisfazione degli utenti". Il medico è oggi visto come il
gatekeeper dellAzienda: una sorta di ragioniere della sanità, costantemente
richiamato alla realizzazione dei risparmi, e che deve perciò garantire lutilizzo
dei farmaci più economici o modularne la prescrizione (note Cuf), lapplicazione di
tecniche chirurgiche che consentano risparmi in ordine alle giornate di degenza, il
permanere dei pazienti in ospedale limitatamente alla fase acuta, lineseguibilità
in regime di day hospital degli accertamenti necessari alla definizione diagnostica,
ecc
Altro aspetto inaccettabile per la nostra professione è il doppio binario
nellambito delle prestazioni garantite dal SSN per cui chi può sostenere dei costi
aggiuntivi (libera-professione intramoenia) può aggirare le liste dattesa pur
utilizzando le risorse che il sistema sanitario dovrebbe mettere a disposizione di tutti
senza differenze: il ricorso alla libera professione da parte del cittadino deve essere
una sua scelta libera e non un mezzo indotto dal sistema stesso per garantirsi flussi di
cassa aggiuntivi.
Sul versante della responsabilità la giurisprudenza ha progressivamente ridotto la tutela
dei diritti dei medici, spesso con decisioni contraddittorie in ordine a casi analoghi e
che non tengono in considerazione alcuna il rischio di struttura, indipendente dalle
concrete possibilità di intervento del professionista, ma legato allorganizzazione
dei servizi sanitari, alla disponibilità di idonea strumentazione, al rispetto delle
norme di sicurezza strutturale, ecc..
Ne deriva che sempre più spesso si parla di "malasanità" come sinonimo di
errore medico ma, altrettanto spesso, lepisodio contestato è dovuto a causa non
professionale: il medico ha diritto che non venga a lui imputato ogni
insuccesso terapeutico, specie quando esso è legato ai limiti della scienza o a
cause indipendenti dalloperato tecnico-professionale.
Partendo da queste considerazioni abbiamo ritenuto necessario stilare il Decalogo dei
Diritti del Medico la cui finalità è lorgogliosa affermazione delle prerogative
professionali su quelle dirigenziali/amministrative quali uniche in grado di assicurare il
fine del nostro lavoro: cercare di mantenere lo stato di salute di coloro che a noi si
affidano.
Per questi motivi:
rigettiamo sia i meccanismi "incentivanti" (siano essi economici
che di carriera) che prendano a parametro non la qualità o lesito del processo
diagnostico/terapeutico ma solo il risparmio conseguito sia gli atti amministrativi che ne
sono alla base;
esigiamo di poter lavorare in strutture ad elevato ed uniforme contenuto
tecnologico;
richiediamo come diritto laggiornamento professionale mirato alle esigenze di
esercizio;
pretendiamo di rispondere degli eventuali errori commessi limitatamente a quelli
derivanti da "cattiva pratica";
rifiutiamo i processi di industrializzazione medica miranti alla temporizzazione
dellatto medico;
sollecitiamo la cessazione del differente trattamento ed accesso alle prestazioni
pubbliche in base alla disponibilità e partecipazione economica del cittadino.
.....................
IL DECALOGO DEI DIRITTI DEL MEDICO
- Diritto allesercizio professionale
. Ogni medico ha diritto allesercizio
della professione nella piena e totale potestà di curare rispondente a scienza e
coscienza. I gravami burocratici/amministrativi e gli obiettivi economici/finanziari
aziendali, non competono alla pratica medica né possono essere utilizzati quale parametro
remunerativo o valutativo. In virtù della peculiarità della professione esercitata, il
medico ha il diritto di scegliere liberamente tra eventuali differenti rapporti con i
sistemi erogatori senza che ciò rappresenti pregiudizio allesercizio professionale
stesso o rivesta carattere penalizzante in rapporto alla scelta operata.
- Diritto all'innovazione
. Ogni medico, indipendentemente da considerazioni economiche
o finanziarie, ha diritto allutilizzo immediato, e senza complicazioni burocratiche,
di procedure, farmaci e strumentazioni sanitarie innovative, validate dalla comunità
scientifica, in grado di arrecare benefici al paziente.
- Diritto al riconoscimento di capacita' e qualità
. Ogni medico ha il diritto di
esercitare liberamente in servizi sanitari di alta qualità sulla base della definizione e
del rispetto di precisi standard per specialità e per i quali sia qualificato.
- Diritto alla formazione e all aggiornamento
. Ogni medico ha il diritto/dovere
di accedere ai programmi di formazione e di aggiornamento inerenti la propria attività in
modo da poterla svolgere con la massima efficienza, in totale autonomia, e
responsabilità. Il SSN ha il dovere di provvedere alla formazione dei medici che con esso
contraggono rapporto professionale, senza discriminazioni sulla base delle risorse
finanziarie o del tipo di rapporto contratto
- Diritto alla partecipazione
. Ogni medico ha il diritto di partecipare attivamente e
responsabilmente alle decisioni che riguardano il suo esercizio professionale. Queste
decisioni devono essere condivisibili e approvate dallOrdine Professionale e dalle
Società Scientifiche.
- Diritto al rispetto dell' uso del suo tempo
. Ogni medico ha il diritto di
organizzare autonomamente, secondo criteri di ragionevolezza ed efficacia, il tempo
dedicato alla professione; ha inoltre diritto che venga rispettato il suo tempo libero.
- Diritto allinformazione
. Ogni medico ha diritto di ottenere tutte le
informazioni necessarie al fine di operare in modo appropriato. Le decisioni sbagliate,
conseguenti a informazioni incomplete o erronee, non possono essere ascritte a colpa
medica.
- Diritto alla responsabilità "personale"
. Ogni medico ha il diritto di non
essere coinvolto o ritenuto responsabile per danni derivanti da cattiva organizzazione
altrui dei servizi sanitari o dalla mancanza di strumentazione idonea definita da standard
uniformi ed indipendentemente dai gestori del servizio
- Diritto alla tutela dell'onorabilita'
. Ogni medico, qualora coinvolto in
contestazioni, accuse di malasanità, o comunque giudizi sul proprio operato, ha diritto
al rispetto della propria onorabilità e pertanto, fino a giudizio definitivo, ha diritto
allanonimato e al rispetto della sua privacy, soprattutto presso i mezzi di
comunicazione. Il medico che sia stato diffamato o ingiustamente accusato, ha diritto, se
riconosciuto innocente, che tale giudizio venga comunicato con la stessa diffusione e lo
stesso risalto delle accuse avanzategli. Ha inoltre diritto al pieno risarcimento per i
danni morali e materiali che abbia subito.
- Diritto al giusto compenso
. Ogni medico ha diritto al giusto compenso definito
esclusivamente sulla base dellimpegno prestato ed in rapporto allobbligazione
di mezzi cui è tenuto
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MEDICINA LEGALE E NORMATIVA SANITARIA
Rubrica gestita da D.Z. per ASMLUC: Associazione Specialisti in Medicina Legale Università Cattolica
ML1 - Circonvenzione
di incapace
" Tra i miei pazienti, assisto da molto tempo una anziana vedova, A.R.,
piuttosto benestante che e vissuta da sola fino a un po di tempo fa.
Ultimamente, a causa del deterioramento progressivo delle sue condizioni generali, i figli
le hanno messo in casa una extracomunitaria, una "badante", che l assiste
e la cura. A., ultimamente, e ancora peggiorata, si e allettata, e le sue
condizioni peggiorano sempre piu; anche le sue condizioni mentali non sono molto
buone: la badante mi riferisce che ogni tanto non la riconosce, oppure la scambia per
un altra persona, e le parla di persone morte da anni come se fossero ancora vive.
Ieri e venuto in studio uno dei figli, il quale mi ha chiesto un certificato che
attestasse che la madre non era deambulante (e non ho avuto problemi a farlo); poi ha
chiesto un ulteriore certificato che attestasse che A. era "capace di intendere e di
volere". Questo mi ha creato invece molti problemi. Il figlio di A. ha insistito,
prima minimizzando i problemi della madre, che secondo lui rientrerebbero nel normale
deterioramento senile, poi affermando che il certificato era stato richiesto dal notaio
per procedere per poter autenticare la firma della procura che A. farebbe ai figli in
quanto non piu' in grado (e questo e' verissimo) di badare ai propri interessi.
Non so bene come comportarmi: certo A. non e in grado di amministrare da sola i
suoi averi, ma perche il notaio esige questo certificato?"
La situazione riferita dalla collega e molto piu frequente di quanto si
creda. L allungamento della vita media ha comportato un notevole aumento numerico
della popolazione anziana, ma a questa maggior durata di vita spesso non si accompagna un
parallelo miglioramento delle condizioni di salute, per cui molti di questi "grandi
vecchi" non sono in grado di curare pienamente i propri interessi. La maggior durata
della vita media ha inoltre rallentato il normale processo di trasferimento dei beni di
famiglia tra generazioni, con situazioni di insofferenza da parte degli eredi.
Spesso quindi si adottano strategie che tendano ad accelerare il trasferimento dei beni da
un anziano (non piu' in grado di amministrarli o di goderne) agli eredi.
Non sempre pero' queste strategie sono pienamente rispondenti ai dettami della legge.
L anziano infatti, pur se fisicamente o mentalmente deteriorato, e fortemente
tutelato dalle leggi vigenti, che prevedono tutta una serie di casi specifici.
E' stato previsto il caso (effettivamente frequente) che le condizioni mentali dell'
anziano siano tali da inficiare grandemente le capacita di giudizio.
In tal caso la legge ha previsto una serie di circostanze in cui la capacità civile
(ossia la capacita di compiere atti giuridici) possa essere revocata o limitata.
Interdizione e inabilitazione:
L art. 414 C.C. prevede infatti che "Il maggiore di
età e il minore emancipato, i quali si trovino in condizione di abituale infermità di
mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, devono essere
interdetti.".
( Attenzione! L' interdizione va vista non come provvedimento punitivo verso l' anziano,
bensi', al contrario come misura "protettiva" in quanto, ponendolo sotto
custodia di un tutore (nominato dal Tribunale e responsabile verso di questo) evita che
altri possano abusare delle sue condizioni).
In questo articolo, come in altri di cui si parlera in seguito, il Legislatore evita
deliberatamente di dare una precisa definizione della "infermità di mente":
egli esprime invece un generico concetto di infermità che indica, oltre alle
malattie mentali propriamente dette, tutta una serie di stati morbosi indeterminati che,
pur non collegabili a una precisa malattia, siano tuttavia capaci, nelle loro
manifestazioni cliniche complessive, di rendere il soggetto incapace di provvedere ai
propri interessi.
Requisito particolare richiesto dalla legge e labitualità della condizione
morbosa. Sono quindi esclusi da questa norma quegli stati di confusione mentale acuti
e transitori legati eventualmente a una condizione temporanea o intercorrente ( ad esempio
uno stato delirante conseguente ad un episodio febbrile).
Qualche difficolta concettuale puo verificarsi in caso di patologie cicliche o
oscillanti, nelle quali i periodi di alterazione mentale si alternino con periodi di
benessere: in questi casi e necessario valutare accuratamente la durata relativa dei
periodi di infermità e quelli di remissione; ove prevalessero nettamente i primi è ovvio
che linfermità sarebbe da considerarsi abituale.
E pure il caso di specificare che il termine "abituale" non è sinonimo
di "inguaribile", tantè vero che il Codice prevede espressamente la
possibilità di guarigione istituendo la revoca dellinterdizione (art.
429 C.C.) qualora venga a cessare la condizione che vi ha dato luogo.
Nei casi meno gravi puo essere applicato l Art. 415 C.C.
: "Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave
da far luogo allinterdizione, può essere inabilitato."
Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità, o per abuso abituale di
bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi
economici
."
Linabilitazione e un istituto meno grave, in quanto
comporta la perdita solo parziale della capacità civile, mentre l inabilitato
puo continuare ad effettuare gli atti che non eccedono lordinaria
amministrazione.
Anche nel caso dell' inabilitazione viene nominato dal Tribunale un Tutore che deve
incaricarsi della cura degli interessi del paziente.
Non è possibile stabilire in astratto quale grado di infermità mentale formi il confine
tra l interdizione e linabilitazione: la cosa sara valutata caso per
caso dal Perito del Tribunale.
La richiesta di interdizione o di inabilitazione puo' essere proposta da chiunque abbia
interesse; dovra' avere corso un procedimento giudiziario durante il quale il magistrato
fara' esaminare il soggetto da un Perito di sua fiducia e ne valutera' anche personalmente
le condizioni.
Soggetti non interdetti ne' inabilitati:
La signora A. di cui si discute, come quasi sempre capita, non e pero' ne'
interdetta ne inabilitata, in quanto questi provvedimenti sono assai raramente
invocati in Italia, per una sorta di diffidenza verso di essi. Non per questo viene meno
la tutela stabilita dalla legge in quanto gli atti eventualmente carpiteli con frode,
possono essere tutti annullati.
Infatti l art 428 C.C (Annullamento di atti) stabilisce che " Gli
atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi
causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere al momento in cui gli atti
sosno stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei
suoi eredi o aventi causa se ne risuta un grave pregiudizio all' autore
"
L art. 591 C.C. specificando alcuni degli aspetti enunciati sopra, esclude
la possibilita di fare testamento non solo per i soggetti interdetti, ma pure in
quelli che, seppure non interdetti, siano stati per qualsiasi causa, anche transitoria,
incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.
E evidente quindi che il certificato richiesto alla collega aveva
appunto lo scopo di superare i paletti fissati dalla legge in modo da dimostrare, in caso
di eventuale contestazione da parte di altri eredi, che la paziente, nel momento in cui
firmava quella procura, era pienamente cosciente e consapevole. E anche possibile
che il notaio, avendo avuto qualche dubbio a questo proposito, abbia voluto cautelarsi
mediante una certificazione sanitaria.
Ma cosa sarebbe accaduto se la collega, vincendo i suoi scrupoli, avesse aderito
acriticamente alla richiesta del familiare?
Si sarebbe esposta purtroppo a problemi penali di una certa rilevanza. Non e' infatti
infrequente il fatto che tali atti giuridici (procure, testamenti ecc.) vengano impugnati
in Tribunale mediante la citazione di testimoni, esibizione di cartelle cliniche,
certificazioni di altri sanitari. In tale circostanza puo' anche venire messa in dubbio la
veridicita' di quanto fosse stato certificato dal medico di famiglia.
Il sanitario puo' cosi' trovarsi ad essere accusato di falso ideologico (Art. 479 C.P.:
falso ideologico in atti pubblici commesso da pubblico ufficiale o Art. 481 c.p.: falso
ideologico in certificati commessa da esercente servizio di pubblica necessita)
oppure di concorso nel reato di cui all' Art. 643 C.P. (Circonvenzione di incapace):
"Chiunque, per procurare a se o ad altri un profitto abusando dei
bisogni, delle passioni, o dell inesperienza di una persona minore, ovvero abusando
dello stato di infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o
inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei
o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la
multa
".
Per interpretare correttamente la norma, bisogna innanzitutto
considerare che la dizione "infermità o deficienza psichica" è di significato
assai lato, non limitata alle "malattie mentali" (espressione concettualmente
diversa), ed e comprensiva di tutta una serie di condizioni, anche transitorie e non
morbose, che comportino una minorazione della sfera intellettiva o volitiva tali da
rendere facile lopera altrui di suggestione. La norma si applica poi, come
espressamente dichiarato, anche nel caso di persona non interdetta e non inabilitata.
L alibi morale ("Non e interdetta, quindi deve essere considerata sana di
mente") non ha percio alcun valore.
Perché sussista il reato non è necessario che si sia attuato un danno patrimoniale,
dato che la legge parla soltanto di "atti che importino qualsiasi effetto
giuridico
.dannoso"; rientrano perciò in questo ambito anche atti di natura
non direttamente economica: obbligazioni, donazioni, deleghe di potere, adozioni,
riconoscimento di un figlio naturale ecc.
E pure da sottolineare come la legge parli di "effetto dannoso per lei o per
altri" è chiaro che questo articolo può essere invocato come base di una denuncia
giudiziaria anche nel caso che il danno riguardi una terza persona, come ad esempio un
familiare escluso da un eredita. E' sufficiente inoltre, perche si
concretizzi il reato, che il danno sia anche solo potenziale e non attuale.
E quindi evidente il rischio che la collega avrebbe corso nel certificare
(falsamente) quanto richiesto.
Quale linea di condotta e bene seguire, quindi, in circostanze
simili a quelle raccontate?
Per prima cosa occorre sempre tenere presente la regola aurea: "Certificare solo
cio che, in coscienza, riteniamo essere vero".
In secondo luogo occorre munirsi degli strumenti tecnici che permettano di chiarire meglio
la situazione.
Il medico che venga richiesto di certificare le condizioni mentali di un anziano, al fine
di non correre il rischio di violare inconsapevolmente delle norme penali, puo
effettuare una valutazione delle condizioni psichiche servendosi di tests predisposti
all uopo e gia ampiamente collaudati e validati (Mini Mental Test, SCAG,
ecc.).
In mancanza di questi puo procedere estemporaneamente, con una serie di opportune
domande tese a chiarire gli elementi psichici piu importanti:
- Orientamento temporale e spaziale (Accertare se sa in quale ambiente si trova, se
ricorda il suo indirizzo, che giorno e, che anno e)
- Riconoscimento delle persone ( Con chi vive, chi sono le persone che la circondano in
quel momento, con chi sta parlando, quanti figli ha, come si chiamano, se sono o no
viventi, ecc.)
- Orientamento generale sui fatti di attualita piu importanti (Chi e il
Papa, chi il Presidente del Consiglio o della Repubblica ecc.)
- Conoscenza del valore del denaro (Riconosce le banconote, ne conosce approssimativamente
il potere d' acquisto, e' consapevole di quali sono le sue proprieta, si rende conto
di cosa comporta l atto che sta firmando ecc).
Le risposte vanno valutate nel loro complesso, tenendo conto degli
eventuali deficit sensoriali che potrebbero alterarne la significativita,
nonche del normale rallentamento psichico dell anziano. Sarebbe inutile ad
esempio far domande su fatti di attualita' ad un soggetto che, per deficit di vista o di
udito, non potesse seguire la radio o la televisione e quindi tenersi al corrente degli
eventi.
Puo essere opportuno talvolta, onde evitare future contestazioni, riportare per
esteso quanto riscontrato durante la visita: (Ho visitato la signora XY
Da me
interrogata, essa appare ben orientata nel tempo e nello spazio, risponde con
proprieta e pertinenza alle domande, riconosce le persone che le sono vicine,
e a conoscenza dei maggiori fatti di attualita, mostra di conoscere il valore
del denaro e si mostra consapevole e cosciente dello scopo del nostro incontro. In
conclusione si certifica che, al momento attuale la paziente e sana di mente, capace
di intendere e di volere."). Un buon certificato che faccia seguito ad una buona
visita puo evitare parecchi problemi futuri, in quanto e molto frequente che
problemi di questo tipo finiscano in Tribunale.
Daniele Zamperini (Occhio Clinico, Novembre 2003)
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ML1/b Nel processo del lavoro i documenti non
possono essere prodotti in corso di causa (con eccezioni)
Essi devono essere depositati tempestivamente con il ricorso
o con la memoria di costituzione, ma ci sono eccezioni (come nel caso che si siano formati
dopo l' inizio del procedimento).
(Cassazione Sezione Lavoro n. 16265 del 29 ottobre 2003).
Maria D. conveniva in giudizio
gli eredi di Rosa I. per ottenere il pagamento di spettanze arretrate. Gli eredi si
costituivano in giudizio tardivamente, sostenendo che i crediti della lavoratrici erano
stati soddisfatti e chiedendo di essere ammessi a produrre alcune ricevute. Il Pretore ha
consentito la produzione di documenti ed ha rigettato la domanda.
La lavoratrice proponeva appello censurando la decisione del Pretore per aver fondato la
decisione sui documenti tardivamente prodotti dai convenuti e invocando lart. 416
cod. proc. civ. secondo cui il convenuto deve costituirsi in giudizio dieci giorni prima
delludienza fissata per la comparizione e produrre, con la memoria di costituzione,
i documenti che intende utilizzare come mezzi di prova.
Il Tribunale respingeva lappello in quanto ha ritenuto, attenendosi al prevalente
orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, che la produzione di documenti
(cosiddette prove costituite) sia consentita, al contrario delle prove costituende,
nelludienza di discussione fino a che non sia iniziata la discussione orale e quindi
oltre i termini dellart. 416 cod. proc. civ.
La lavoratrice ha proposto ricorso per Cassazione censurando la decisione del Tribunale.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 16265 del 29 ottobre 2003 ) ha
accolto il ricorso ricordando che la giurisprudenza più recente della Cassazione,
modificando un antico orientamento in senso più conforme al dato letterale dellart.
416 cod. proc. civ., nonché allo spirito del sistema e quindi alla intenzione del
legislatore ha statuito che: "Nel rito del lavoro, lomessa indicazione
nellatto introduttivo del giudizio di primo grado, ovvero nella comparsa di
risposta, dei documenti, anche attinenti ad eccezioni rilevabili dufficio, nonché
il loro mancato deposito insieme a detti atti, anche se in questi espressamente indicati,
producono la decadenza dal diritto di produrli nel corso del giudizio, salvo che si tratti
di documenti formati successivamente alla sua instaurazione o che la relativa produzione
sia giustificata dallo sviluppo del giudizio" (Cass. 20.01.2003 n. 775).
Alle due ipotesi di ammissibilità di produzione di documenti
successivamente ai termini previsti (indicati dalla giurisprudenza citata) si deve
aggiungere ha affermato la Corte quello di provata difficoltà a procurarsi
il documento, come potrebbe essere in caso di successione nel processo ai sensi
dellart. 111 cod. proc. civ.
In definitiva resta ammissibile la produzione di documenti, anche se non depositati nei
termini previsti dal Codice di Procedura Civile, nei casi che:
- Si tratti di documenti formati in data successiva all' instaurazione del giudizio
- Che la loro produzione sia giustificata dallo sviluppo del giudizio
- Che vi sia stata una provata difficolta' a procurarsi il documento.
Nel caso di Consulenze Tecniche d' Ufficio per problemi medici, quindi,
resterebbe ammissibile il deposito oltre i termini di documenti sanitari (accertamenti,
certificazioni) formatisi in data successiva all' inizio del procedimento.
Daniele Zamperini
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ML2 - Reazioni
avverse a farmaci e vaccini: inquadramento e comportamento pratico
(Dott. Marco Venuti, con la collaborazione del dott. Daniele
Zamperini)
Le reazioni avverse ai farmaci ed ai vaccini vengono definite
con precisione dallallegato 1 al decreto legislativo n. 95 dell8 aprile 2003:
- reazione
avversa: risposta ad un farmaco che sia nociva e non intenzionale e che avvenga alle dosi
normalmente usate nell'uomo per la profilassi, la diagnosi, la terapia o per ripristinare,
correggere o modificare le funzioni fisiologiche.
- Reazione
avversa grave: qualsiasi reazione che provoca la morte di un individuo, ne mette in
pericolo la vita, ne richiede o prolunga l'ospedalizzazione, provoca disabilità o
incapacità persistente o significativa, comporta una anomalia congenita o un difetto alla
nascita.
- Reazione
avversa inattesa: reazione avversa la cui natura, gravità o conseguenza non è coerente
con il riassunto delle caratteristiche del prodotto.
Larticolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 44 del 18
febbraio 1997 (come modificato dallarticolo 1, comma 1, lettera c) del decreto
legislativo n. 95 dell8 aprile 2003) stabilisce che le reazioni avverse devono
essere segnalate dai medici e dagli altri operatori sanitari.
Ciò non esclude che anche il singolo cittadino possa segnalarle di
persona: articolo 4, comma 1 del decreto del Ministero della salute del 12 dicembre 2003.
Sempre lo stesso articolo stabilisce che bisogna segnalare solo le
reazioni avverse gravi ed inattese, con sole due eccezioni: per tutti i vaccini e per i
farmaci posti sotto monitoraggio intensivo ed inclusi in elenchi pubblicati periodicamente
dal Ministero della salute (vedi decreto del Ministero della salute del 21 novembre 2003)
bisogna segnalare ogni tipo di reazione avversa, anche non grave.
Per la segnalazione bisogna utilizzare la scheda unica di
segnalazione di sospetta reazione avversa nella sua nuova versione (allegato 1 al decreto
del Ministero della salute del 12 dicembre 2003), seguendo le modalità previste dalla
Guida alla compilazione (allegato 2 allo stesso decreto) e, in caso di
reazioni avverse a vaccino, dei suggerimenti del Ministero della salute (allegato 3 allo
stesso decreto).
Il singolo cittadino deve invece utilizzare una scheda di
segnalazione diversa (articolo 4 del decreto del Ministero della salute del 12 dicembre
2003).
Ai sensi dellarticolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 44
del 18 febbraio 1997 (come modificato dallarticolo 1, comma 1, lettera c) del
decreto legislativo n. 95 dell8 aprile 2003), confermato anche dallarticolo 1,
comma 3, del decreto del Ministero della salute del 12 dicembre 2003:
- i medici e
gli altri operatori sanitari devono trasmettere le segnalazioni di sospette reazioni
avverse al responsabile di farmacovigilanza della struttura sanitaria di appartenenza;
- I medici e
gli altri operatori sanitari operanti in strutture sanitarie private devono trasmettere le
segnalazioni di sospette reazioni avverse al responsabile di farmacovigilanza della ASL
competente per territorio; se operanti in cliniche o case di cura devono trasmettere le
segnalazioni tramite la Direzione sanitaria della clinica.
Se la segnalazione viene fatta dal singolo cittadino, la scheda deve
essere inoltrata al responsabile di farmacovigilanza della struttura sanitaria di
appartenenza (articolo 4 del decreto del Ministero della salute del 12 dicembre 2003).
Le schede di segnalazione di sospetta reazione avversa possono essere ottenute,
evidentemente, con fotocopia dei modelli pubblicati in Gazzetta Ufficiale (n. 36 del
13.02.2004), oppure scaricandole dal sito web del Ministero
della salute selezionando "Decr_SchedaUnica.pdf"; è compito, comunque,
degli informatori scientifici consegnare alcuni esemplari della scheda durante le visite
ai medici (articolo 3 del decreto del Ministero della salute del 12 dicembre 2003).
Discorso a parte deve essere fatto per i farmaci sottoposti a sperimentazione clinica: in
questo caso tutte le reazioni avverse serie inattese devono essere comunicate dallo
sperimentatore al promotore della sperimentazione il quale provvederà, a sua volta, a
notificarle al Ministero della salute e al/i Comitato/i etico/i interessato/i; il
promotore della sperimentazione è tenuto ad informare anche gli altri sperimentatori; in
caso di decesso notificato di un soggetto sottoposto a sperimentazione clinica con un
nuovo farmaco, lo sperimentatore ne darà comunicazione, oltre che al promotore della
sperimentazione, direttamente anche al Comitato etico (decreto legislativo n. 211 del 24
giugno 2003, articoli 16, 17 e 18).
Uno
schema riepilogativo aggiornato della normativa, di facile consultazione, è messo a
disposizione al seguente link: www.medicoeleggi.it/pillole/freeconsult.htm
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ML3 - Comunicazione dellOrdine dei Medici di Milano a proposito dellIVA
sulle parcelle n.12 del 22 Gennaio 2004).
La Federazione dellOrdine dei
Medici a chiarimento della Sentenza della Corte di Giustizia europea, cause 307/01 e
212/01, precisa lambito di applicazione della normativa IVA in Italia. Si sottolinea
come la Corte di Giustizia evidenzi come caratterizzanti le prestazioni mediche esenti da
IVA:
- La natura delle stesse cioe interventi diretti a diagnosi cura, guarigione,
ecc.
- La finalita delle prestazioni stesse cioe quando vengono effettuate in un
contesto che legittima sostenere che il loro scopo principale e quello di tutelare
mantenere o ristabilire la salute.
Mancando queste caratteristiche secondo la Corte Europea non e prevista
lesenzione dallIVA. A titolo di esemplificazione la circolare riporta alcuni
casi pratici: sono esenti da IVA le visite mediche di singoli per conto di datori di
lavoro o di compagnie di assicurazione; prelievi di sangue per verificare la presenza di
virus o altre malattie per conto di datori di lavoro o assicurazioni; rilascio di
certificati di idoneita fisica come per esempio viaggiare quando tali prestazioni
sono dirette principalmente a tutelare la salute dellinteressato.
Non sono esenti da IVA i rilasci dei certificati
sullo stato di salute della persona per fini quali il diritto a una pensione di guerra;
gli esami medici condotti al fine della preparazione di un referto medico peritale in
materia di questione di responsabilita e di quantificazione del danno per singoli
che intendano intentare unazione giurisdizionale; preparazione dei relativi referti
medici anche se basate su note mediche senza aver proceduto a esami clinici.
Unanalisi genetica non sara esente da
IVA nel caso in cui e finalizzata al riconoscimento di paternita mentre
sara esente da IVA quando sia finalizzata a un uso terapeutico.
E da sottolineare pero come queste
disposizioni dellOrdine dei Medici non siano state ancora ufficializzate attraverso
le autorita fiscali, legittimate a regolamentare questo aspetto. E stata
preannunciata una circolare chiarificatrice in proposito che non e ancora giunta a
nostra conoscenza. Nellattesa sara necessario regolarsi secondo un criterio di
ragionevolezza ma, secondo il nostro parere, sara necessario attendere i chiarimenti
dellufficio addetto (D.Z.).
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UTILITA'
ML4 - Elenco
indicativo delle specialita' farmaceutiche contenenti glutine
Il presente elenco e' stato stilato con la massima attenzione dalla Dottoressa Stefania Sabetti, di Roma, sulla base del Refi. L'
elenco ha tuttavia solo valore indicativo; l' Autore e il Gestore non sono quindi
responsabili di possibili errori o imprecisioni, o cambiamenti della composizione dei
farmaci, per cui ogni utilizzo va verificato consultando la scheda tecnica
aggiornata. Saremo grati di qualsiasi segnalazione a questo proposito, onde
effettuare una pronta correzione.
(scarica qui)
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ML5 - Elenco
indicativo delle specialita' farmaceutiche contenenti lattosio
Il presente elenco e' stato stilato con la massima attenzione dalla
Dottoressa Stefania Sabetti, di Roma, sulla
base del Refi. L' elenco ha tuttavia solo valore indicativo; l' Autore e il Gestore non
sono quindi responsabili di possibili errori o imprecisioni, o cambiamenti della
composizione dei farmaci, per cui ogni utilizzo va verificato consultando la scheda
tecnica aggiornata. Saremo grati di qualsiasi segnalazione a questo
proposito, onde effettuare una pronta correzione.
(scarica qui)
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ML6 - LE NOVITA' DELLA
LEGGE (Di Marco Venuti)
PRINCIPALI NOVITÀ IN GAZZETTA UFFICIALE
mese di aprile - maggio 2004 |
La consultazione dei documenti citati, come pubblicati in Gazzetta Ufficiale, è
fornita da "Medico & Leggi" di Marco Venuti: essa è libera fino al giorno
22.06.2004. Per consultarli, cliccare qui |
DATA
GU |
N° |
TIPO
DI DOCUMENTO |
TITOLO |
DI
CHE TRATTA? |
26.04.04 |
97 |
Decreto del Ministero della
salute 02.03.04 |
Istituzione di una banca dati
per il monitoraggio della terapia genica e la terapia cellulare somatica |
......... |
28.04.04 |
99 |
Decreto del Ministero della
salute 23.04.04 |
Individuazione dell'allegato
tecnico che le aziende farmaceutiche devono compilare per l'autocertificazione, ai sensi
dell'art. 48, comma 17, della legge n. 326/2003 |
Interessa indirettamente i
medici |
29.04.04 |
100 |
Comunicato del Ministero
della salute 29.04.04 |
Comunicato relativo
all'annullamento del comma 6 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28
luglio 2000, n. 272, recante il regolamento di esecuzione dell'Accordo collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera
scelta |
......... |
03.05.04 |
102 |
Ordinanza del Ministero della
salute 29.03.04 |
Non idoneità alla donazione
di sangue di coloro che hanno soggiornato nel Regno Unito |
......... |
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