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Normativa
Sanitaria" | |
INDICE GENERALE
PILLOLE
APPROFONDIMENTI
MEDICINA LEGALE
E NORMATIVA SANITARIA
Rubrica gestita da
D. Z. per l'ASMLUC: Associazione Specialisti in Medicina Legale Università
Cattolica
PILLOLE
ALERT - Rischio di ictus e TIA con il
Risperidone
Il Risperidone
(Risperdal) può causare gravi effetti indesiderati cardiovascolari. In
studi clinici condotti su pazienti anziani (n=1.230) con psicosi associata
alla demenza sono stati segnalati casi di ictus e TIA (attacchi ischemici
transitori), ed alcuni casi mortali. Negli Usa Janssen Pharmaceutica,
in accordo con l'FDA, ha modificato gli "warnings" della scheda tecnica
del prodotto ed ha inviato ai medici una lettera in cui si dichiara che il
Risperidone non è né sicuro né efficace nel trattamento della psicosi
associata alla demenza.
www.xagena.it
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all'inizio
L'acido acetilsalicilico previene lo sviluppo
di polipi colorettali?
Si è già dimostrato
come trattamento con farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) possa
indurre la regressione dei polipi colorettali nei pazienti con poliposi
familiare. In questi due studi, randomizzati e in doppio cieco, si è
cercato di accertare invece, se la somministrazione di acidi
acetilsalicilico sia anche in grado di "prevenire" la formazione di polipi
colorettali. Nel primo studio furono reclutati 635 pazienti affetti da
tumore colorettale operato e trattati con aspirina (325 mg/die) contro
placebo. Durante un follow-up medio di 31 mesi i pazienti trattati con
aspirina svilupparono la crescita di polipi con frequenza
significativamente minore rispetto ai pazienti trattati con placebo (17%
contro 27%). Lo studio fu interrotto precocemente per motivi etici,
dati questi risultati favorevoli per il gruppo in trattamento. Nel
secondo studio furono arruolati 1121 pazienti operati da poco di
asportazione di almeno 1 polipo adenomatoso. Questi pazienti furono
trattati con aspirina a due dosaggi (81 mg e 325 mg) o placebo. Solo la
differenza tra il gruppo trattato con 81 mg di aspirina e il gruppo
placebo risultò significativa, mentre non risultò significativa la
differenza tra il gruppo placebo e quello trattato con 325 mg. Si può
concludere quindi che il beneficio del trattamento con aspirina è sicuro
nei pazienti operati per tumore colorettale, mentre i dati risultano
ancora controversi per i pazienti operati di poliposi, con il curioso
problema della disparità di effetto inversamente correlata alla dose
ancora tutto da studiare.
Sandler RS et
al A randomized trial of aspirin to prevent colorectal adenomas in
patients with previous colorectal cancer N engl J Med 2003 Mar 6;
348-883-90
Baron JA et al A
randomized trial of aspirin to prevent colorectal adenomas N engl J Med
2003 Mar 6; 348: 891-9
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all'inizio
Crema al pimecrolimus efficace nella
dermatite atopica
Circa il 10%-15% dei
bambini dei paesi sviluppati va incontro a dermatite atopica. La terapia
di questa condizione patologica spesso è problematica. In questo studio si
valuta l'effetto di una crema all'1% di Pimecrolimus, immunomodulatore
selettivo non steroideo, in 186 bambini affetti da dermatite atopica di
lieve o media entità. L'età dei pazienti variava da 3 a 23 mesi. I
pazienti vennero randomizzati per ricevere la crema al Pimecrolimus oppure
placebo. La terapia prevedeva 2 applicazioni per 2 mesi. Al termine
del trattamento si ebbe un numero significativamente superiore di
risoluzione completa o quasi completa del quadro nel gruppo di trattamento
(54.5% contro 23.8% del gruppo di controllo). Il gruppo di trattamento
mostrò un effetto rapido ed iniziale: nei primi 15 giorni la dermatite
scomparve nel 37.4% dei casi. Durante una fase successiva di 20 giorni
i bambini trattati con placebo passarono al trattamento con Pimecrolimus e
andarono incontro a risultati paragonabili al gruppo che continuava il
Pimecrolimus. In particolare la crema al Pimecrolimus si dimostrò in
grado di eliminare o alleviare notevolmente il prurito nei due terzi dei
casi. Inoltre si dimostrò sicura in test clinici e di laboratorio, con
assenza di effetti collaterali significativi.
Ho VC et
al Safety and efficacy of non-steroid pimecrolimus cream 1% in the
treatment of atopic dermatitis in infants J Pediatr 2003 feb; 142:
155-62
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all'inizio
Diabete tipo 2: più efficace
l'intervento multifattoriale
La modifica dei
singoli fattori di rischio è efficace nella prevenzione delle complicanze
nel paziente diabetico. In questo studio si esamina il risultato
dell'intervento su più fattori di rischio contemporaneamente. Sono
stati randomizzati 160 pazienti di età media di 55 anni affetti da diabete
di tipo 2 con microalbuminuria. I pazienti furono divisi in due gruppi:
il primo gruppo fu sottoposto a trattamento intensivo comprendente
assistenza dietologica, programmi di esercizio fisico, corsi per smettere
di fumare, trattamento con aspirina, ACE-inibitori e AR-inibitori,
controllo dell'emoglobina glicata mediante algoritmi di trattamento,
controllo stretto della pressione arteriosa e dei livelli dei lipidi. A
questi pazienti venivano offerti consulti con un team multidisciplinare
ogni 3 mesi. L'altro gruppo fu sottoposto a terapia convenzionale con
obiettivi meno rigorosi, in accordo con le linee guida della Danimarca del
1988. Durante un follow-up medio di 8 anni, l'endpoint composito (morte
cardiovascolare, infarto cardiaco non fatale, intervento sulle coronarie,
ictus non fatale, amputazione o intervento chirurgico a carico del sistema
vascolare periferico) fu raggiunto nel 24% dei pazienti trattati in
maniera intensiva e nel 44% dei pazienti trattati in modo convenzionale.
La differenza risultò significativa. Nel gruppo di intervento intensivo
inoltre si rilevarono in misura minore nefropatia, retinopatia, e
neuropatia a carico del sistema nervoso autonomo.
Gaede P et
al Multifactorial intervention and cardiovascular disease in patients
with type 2 diabetes N Engl J Med 2003 Jan 30; 348:
383-93
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all'inizio
Alcuni pazienti con attacchi emicranici
potrebbero essere affetti da malattia celiaca
La malattia celiaca
subclinica è stata associata a vari disturbi neurologici (neuropatia,
atassia cerebellare). Gli obiettivi dello studio, compiuto dai
Ricercatori dell'Università del Sacro Cuore di Roma, sono stati:
- calcolare
l'incidenza di malattia celiaca nei pazienti affetti da emicrania;
- verificare
l'esistenza di anomalie del flusso ematico cerebrale regionale nei
pazienti con emicrania e con malattia celiaca rispetto ai pazienti senza
malattia celiaca;
- valutare gli
effetti di una dieta priva di glutine nei pazienti con emicrania e
malattia celiaca.
Hanno preso parte allo
studio 90 pazienti con emicrania idiopatica, che sono stati sottoposti a
misurazione degli anticorpi antitransglutaminasi plasmatiche (TgA) e degli
anticorpi antiendomisio (EmA). Nel caso di un riscontro positivo i pazienti sono
stati sottoposti a conferma endoscopica. I pazienti a cui è
diagnosticata la malattia celiaca, sono stati sottoposti a dieta priva di
glutine e seguiti per 6 mesi. In questo periodo, uno dei 4 pazienti
non ha più avuto attacchi emicranici, mentre i rimanenti 3 pazienti hanno
presentato un miglioramento riguardo alla frequenza, alla durata e alla
gravità dell'emicrania. Secondo gli Autori alcuni pazienti che
soffrono di emicrania potrebbero essere affetti da malattia celiaca;
pertanto una dieta priva di glutine potrebbe migliorare lo stato
emicranico.
Am J Gastroenterol
2003; 98:625-629
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all'inizio
I farmaci antinfiammatori sarebbero in grado
di ridurre il rischio di carcinoma polmonare nei fumatori
Esistono pochi dati
riguardo all'effetto protettivo dei farmaci antinfiammatori (FANS) nello
sviluppo del tumore del polmone nell'uomo. Lo studio ha valutato la
relazione tra impiego regolare dei farmaci antinfiammatori, tra cui
l'Aspirina, ed il rischio di carcinoma polmonare. Hanno preso parte
allo studio 1.038 pazienti. Il gruppo controllo era costituito da 1.002
soggetti. Il rischio relativo di carcinoma del polmone, associato
all'uso di antinfiammatori 3 volte o più alla settimana per uno o più
anni, è stato di 0,68, significativamente inferiore rispetto al gruppo non
trattato. Non è stata osservata alcuna differenza tra i farmaci
antinfiammatori impiegati. Dallo studio emerge che l'impiego
continuativo dei farmaci antinfiammatori potrebbe avere un effetto
chemioprotettivo per i soggetti che sono attuali fumatori o per gli
ex-fumatori.
Cancer 2003;
97:1732-1736
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all'inizio
In Cina l'epidemia di SARS non si
arresta
6 Maggio 2002 La
situazione in Cina per quanto riguarda l'infezione da virus SARS si
complica di giorno in giorno. Le Autorità Sanitarie cinesi hanno
ammesso che le morti causate dalla Sindrome Respiratoria Acuta sono salite
a 206 con 4.280 persone infettate e 160 nuovi casi. L'Organizzazione
Mondiale della Sanità ha comunicato i primi dati sulla stabilità e sulla
resistenza del Coronavirus che causa la SARS. Il virus è stabile nelle
feci (e nelle urine) a temperatura ambiente per almeno 1-2 giorni ed è più
stabile (fino a 4 giorni) nelle feci dei pazienti con diarrea (che
presentano un pH più alto del normale). Il virus è inoltre più stabile
di quanto ritenuto. Si osserva infatti solo una minima riduzione nella
concentrazione virale dopo 21 giorni a 4°C e a -80°C. La temperatura
superiore a 56°C uccide invece il Coronavirus in modo rapido.
(Xagena_2003) Fonte: OMS
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all'inizio
Mieloma multiplo: l'FDA ha approvato un
nuovo farmaco, Bortezomib
L'FDA ha approvato
negli Usa l'anticorpo monoclonale Bortezomb (Velcade) nel trattamento dei
pazienti con mieloma multiplo, già sottoposti ad almeno due precedenti
terapie, o con neoplasia recidivante. Il Bortezomib è il capostipite di
una nuova classe di farmaci, gli inibitori del proteasoma. Agisce
bloccando l'enzima proteasoma, interrompendo in tal modo diversi pathway,
tra cui quelli correlati alla crescita e alla sopravvivenza delle cellule
tumorali.
(Xagena
2003)
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all'inizio
Nuovi markers infiammatori per il danno
miocardico: come devono essere usati?
Sta sempre più
prendendo piede il concetto che il processo aterosclerotico sia una
malattia sistemica in cui l'infiammazione gioca un ruolo importante.
L'impiego dei markers sierici dell'infiammazione, (per esempio la PCR) sta
acquistando sempre maggior valore, come dimostrano anche recenti
importanti lavori (vedi per es NEJM 2003; 347: 1557, 1615). Colpiti dal
battage pubblicitario, i pazienti sempre più spesso si rivolgono al medico
di fiducia per la prescrizione di questi nuovi test. La American Hearth
Association e il Center for Disease Control hanno recentemente messo a
punto alcune linee guida per l'uso dei markers infiammatori nella
prevenzione cardiovascolare.
- Non esistono
attualmente indicazioni di classe I (indicativa di evidenze o di
consenso generale sull'efficacia ed utilità di una procedura)
sull'impiego dei markers infiammatori nello screening delle malattie
cardiovascolari.
- Vi sono
raccomandazioni di classe IIa (evidenze o opinioni contrastanti ma con
tendenza complessiva in favore dell'efficacia/utilità) sull'impiego
della PCR in pazienti a rischio intermedio (10%-20% di rischio di
malattia coronaria a 10 anni) e sull'impiego della PCR come marker
prognostico per recidiva in paziente con coronaropatia stabile o
sindrome coronaria acuta, incluse possibili complicanze dopo intervento
per cutaneo sulle coronarie (benché non siano disponibili dati che
confermino l'ottenimento di un risultato utile, per le strategie
terapeutiche basate sul test della PCR)
- Vi sono
raccomandazioni di classe IIb (opinioni o evidenze in contrasto con
giudizio di efficacia/ utilità meno definito) sulla misurazione della
PCR come elemento per la misura del rischio globale in adulti senza
malattia cardiovascolare accertata e l'inpiego del test della PCR per
motivare il paziente a cambiamenti dello stile di vita.
- Il panel di esperti
cosiglia, quando si esegue il test della PCR, l'impiego di test
cosiddetti ad alta sensibilità. Il test deve essere eseguito in pazienti
metabolicamente stabili con una media di 2 misurazioni a distanza di 2
settimane l'una dall'altra.
Queste raccomandazioni
possono essere considerate come una guida provvisoria ai test dei markers
dell'infiammazione. Data la mancanza di solide basi di conoscenza sulle
strategie che comprendono il test della PCR, non possono ancora essere
stabilite regole definitive. Viene incoraggiato un uso cauto del test
in gruppi selezionati di pazienti, ma viene scoraggiato l'impiego
routinario per lo screening di popolazione. Grandi e importanti trials
per definire gli ambiti di utilizzo di questi nuovi test sono al momento
in corso.
Pearson Ta et
al Markers of inflammation and cardiovascular disease: Application to
clinical and public health practice. A statement for healthcare
professionals from the Center for disease control and Prevention and the
American Heart association Circulation 2003 Jan 28; 107:
499-511
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all'inizio
Nuovo Gold Standard per il trattamento
della Leucemia Mieloide Cronica (LMC)
La molecola Imatinib
Mesilato (Gleevec) inibisce una proteina responsabile della proliferazione
cellulare nella LMC Philadephia positiva. Vi sono studi che documentano
come l'imatinib possa indurre remissioni in pazienti in cui il
trattaemento con interferone si è rivelato inefficace. In questo studio
si cerca di valutare l'effetto del trattamento con imatinib come primo
trattamento a confronto con il trattamento tradizionale comprendente
interferone e citarabina. Sono stati reclutati e randomizzati 1106
pazienti per ricevere uno dei due trattamenti summenzionati. L'endpoint
primario fu la progressione della malattia, rappresentato da decesso del
paziente, sviluppo della cosiddetta crisi blastica o della fase di
accelerazione o la perdita di risposta ematologica o citogenetica. A 18
mesi il 92% del gruppo imatinib contro il 74% del gruppo di terapia
combinata non mostrava progressione della malattia. La differenza risultò
altamente significativa. La tossicità risultò molto più comune nei
pazienti trattati con terapia di combinazione.
O'Brien Sg et
al Imatinib compared with interferon and low-dose cytarabine for newly
diagnosed chronic-phase chronic myeloid leukemia N Engl J Med 2003 Mar
13; 348: 1048-50
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all'inizio
Nuovo trattamento per l'epatite
cronica B correlata
L'interferone e la
lamivudina rappresentavano, fino a poco tempo fa, il gold standard per la
terapia dell'epatite cronica B correlata. Molto recentemente è entrato
in commercio una nuova molecola, un analogo nucleosidico, l'adefovir
dipivoxil (Hepsera) che è stato valutato in due trial distinti. Nel
primo studio 515 pazienti affetti da epatite cronica B correlata con
antigene "e" positivo furono randomizzati per ricevere una dose
giornaliera di adefovir (30 mg o 10 mg) contro placebo. A 48 settimane
entrambi i gruppi di trattamento con adefovir mostravano una probabilità
significativamente superiore rispetto al gruppo placebo di avere un
miglioramento istologico alla biopsia epatica (59% e 53% contro 25%),
livelli di HBV DNA sierici non rilevabili (39% e 21% contro 0%) e normali
livelli di transaminasi. La dose di 30 mg si associò con una lieve
tossicità renale. In un secondo studio, 185 pazienti e-antigene
negativi furono randomizzati per ricevere dosi giornaliere di adefovir (10
mg) o placebo. Dopo 48 settimane i pazienti trattati col farmaco
presentavano una percentuale significativamente superiore di miglioramenti
istologici (64% contro 33%), livelli non riconoscibili di HBV DNA nel
siero (51% contro 0%) e normali livelli di transaminasi. Non furono
descritti effetti collaterali importanti. Anche l'epatite B sta
finalmente trovando gli antagonisti più efficaci.
Marcelloin P et
al Adefovir dipivoxil for the treatment of hepatitis B e
antigen-positive chronic hepatitis B N Engl J Med 2003 feb 27; 348:
808-16
Hadziyannis SJ et
al Adefovir dipivoxil for the treatment of hepatitis B e antigen
negative chronic hepatitis B N Engl J Med 2003 Feb 27; 348:
800-7
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all'inizio
"Paraurti" per la frattura del femore
I protettori dell'anca
sono cuscinetti protettivi che vengono contenuti in tasche di vestiti
appositamente concepiti. Essi sono posizionati in corrispondenza
dell'articolazione dell'anca e forniscono una protezione contro le
fratture del collo del femore nell'anziano. Lavori preliminari ne hanno
stabilito con certezza l'efficacia. Ricercatori tedeschi hanno studiato
l'applicazione di questi presidi in una popolazione di 942 anziani
ospitati in case protette. A 459 pazienti furono dati in dotazione i
"paraurti", mentre per 483 pazienti non veniva previsto alcun intervento
che non fosse quello adottato in condizioni normali. Alla consegna dei
paraurti seguivano sessioni educative circa il loro corretto impiego e
sulla necessità della prevenzione dei traumi. I gruppi di pazienti
vennero seguiti per una media di 14 mesi. Nel gruppo di intervento si
verificarono 21 fratture (4.6%) contro 42 del gruppo di controllo
(8.1%). La differenza non risultò significativa per poco
(P=0.07%). I paraurti vennero indossati dal 67% dei pazienti nel gruppo
di intervento che erano caduti e nel 15% dei pazienti caduti nel gruppo di
controllo. Nonostante i numeri non siano del tutto soddisfacenti, il
beneficio dei paraurti appare molto interessante.
Meyer G et
al Effect on hip fractures of increased use of hip portectors in
nursing homes: Clusters randomised controlled trial BMJ 2003 Jan 11;
326: 76-8
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all'inizio
Questioni ancora aperte sulla
SARS
Secondo l'OMS, il
virus che sarebbe l'agente causale della SARS (Sindrome Respiratoria Acuta
Grave) è un nuovo Coronavirus, mai identificato finora negli uomini e
negli animali. Molte questioni rimangono ancora aperte sull'infezione
causata dal virus della SARS. Lo studio dei casi importati di SARS,
cioè di persone colpite mentre viaggiavano nei Paesi a rischio, ha
dimostrato che se la malattia viene prontamente identificata, ed in
pazienti isolati e sottoposti a terapia, l'incidenza di infezioni
secondarie è bassa. Questo indicherebbe che il virus della SARS viene
trasmesso, nella maggioranza dei casi, attraverso secreti respiratori
durante stretti contatti da-persona-a-persona. L'epidemia di SARS che
ha colpito ad Hong Kong gli abitanti del complesso edilizio Amoy Gardens,
può rappresentare un buon modello per lo studio della diffusione della
SARS. Quasi contemporaneamente sono stati segnalati 321 casi di SARS
tra i residenti del complesso edilizio. L'infezione da SARS che ha
colpito gli abitanti dell'Amoy Gardens è risultata da subito di maggiore
gravità clinica rispetto all'infezione che ha colpito altre persone ad
Hong Kong. Il 20% dei casi riscontrati nell'Amoy Gardens ha richiesto
terapia intensiva contro il 10% degli altri casi verificatesi ad Hong
Kong. Il 66% dei pazienti, residenti all'Amoy Gardens, ha presentato
diarrea rispetto al 2-7% degli altri casi. In una prima fase le
persone morte a causa della SARS erano anziane ed affette da patologie
cardio-respiratorie. Ora le morti interessano anche persone sane e più
giovani. Gli Esperti dell'OMS hanno cercato di dare delle spiegazioni
a questi eventi. Gli abitanti dell'Amoy Gardens potrebbero essere venuti
in contatto con cariche virali più elevate, o che il virus abbia subito
una mutazione e sia diventato più virulento. In Vietnam l'epidemia di
SARS, invece, sembrerebbe essersi arrestata, confermando l'efficacia delle
misure di controllo messe a punto al French Hospital di Hanoi. Nessun
nuovo caso mortale sarebbe stato segnalato in Vietnam ed i pazienti
attualmente ricoverati per SARS sarebbero 10, ma non si troverebbero in
condizioni critiche.
(Xagena_2003)
Fonte: OMS
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all'inizio
Resistenza al Tamoxifen
Un marcatore
enzimatico (scoperta effettuata da scienziati dell'Università
dell'Illinois di Chicago) potrebbe consentire di prevedere quali pazienti
che soffrono di tumore del seno risponderanno bene al Tamoxifen,
permettendo lo sviluppo di terapie appropriate a seconda dei casi. Il
Tamoxifen è ormai usato da più di 25 anni per curare i pazienti con
particolari tipi di tumori del seno. Ma il farmaco non è efficace per
tutti i pazienti e, fino a oggi, i medici e i ricercatori non sono in
grado di prevedere chi ne riceverà benefici e perché. In un articolo
pubblicato sulla rivista "British Journal of Cancer", la farmacologa Debra
Tonetti presenta i risultati di uno studio che identifica un possibile
indicatore di resistenza al Tamoxifen. Il tamoxifen agisce bloccando
gli effetti dell'estrogeno, che favorisce la crescita delle cellule del
tumore del seno contenenti il recettore dell'estrogeno. Tuttavia, in uno
studio retrospettivo, Tonetti ha scoperto che i pazienti in cui la
malattia era ricorrente avevano livelli alti di un enzima chiamato
proteina chinasi C alfa (PKC-alfa), mentre i pazienti che non presentavano
ricorrenza della malattia per almeno cinque anni avevano livelli di
PKC-alfa molto bassi o pari a zero. "La produzione eccessiva di
PKC-alfa - spiega Tonetti - può essere usata per predire chi non
risponderà al tamoxifen. Inoltre, abbiamo scoperto che nei topi i tumori
che superproducono PKC-alfa regrediscono completamente con un trattamento
dell'estrogeno". Queste scoperte potrebbero guidare verso importanti
applicazioni terapeutiche per i malati di tumore del seno.
www.lescienze.it
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Rischio di perforazione dopo colonscopia
e sigmoidoscopia
Questo studio compiuto
presso la Columbia University a New York (Usa) ha confrontato l'incidenza
di perforazione intestinale nel corso della colonscopia e della
sigmoidoscopia nello screening colorettale. Sono stati individuati
soggetti senza malattia tumorale, che erano stati sottoposti a colonscopia
o sigmoidoscopia tra il 1991 ed il 1998 ed è stata calcolata l'incidenza
ed il rischio di perforazione entro 7 giorni dalla procedura. Ci sono
state 77 perforazioni dopo 39.286 colonscopie (incidenza 1,96/1000
procedure) e 31 perforazioni dopo 35.298 sigmoidoscopie (incidenza
0,88/1000 procedure). Dopo aggiustamento, l'odds ratio (OR) di
perforazione con la colonscopia rispetto alla perforazione con la
sigmoidoscopia è stato di 1,8 (CI:1,2-2,8). Il rischio di perforazione
con entrambe le perforazioni è aumentato con l'aumentare dell'età e con la
presenza di 2 o più comorbidità. Il rischio di morte è risultato
aumentato in coloro che avevano avuto una perforazione sia dopo
colonscopia (OR = 9) che dopo sigmoidoscopia (OR = 8,8). Da questo
studio emerge che il rischio di perforazione dopo colonscopia è circa il
doppio rispetto alla sigmoidoscopia
Natl Cancer Inst
2003; 95:230-236
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all'inizio
SARS e sistema
immunitario
I risultati di uno
studio di tre settimane su 75 pazienti di SARS (Severe Acute Respiratory
Syndrome) nel quartiere residenziale di Amoy Garden a Hong Kong forniscono
nuove informazioni sulla progressione della nuova forma di polmonite. Lo
studio è stato pubblicato sul sito web della rivista "The Lancet". Ad
Amoy Garden, un complesso residenziale di Hong Kong, attorno al 24 marzo
si è verificato un alto numero di casi di SARS, con 321 persone colpite.
Le investigazioni hanno suggerito che la fonte del contagio fosse da
collegare a un sistema fognario difettoso, inizialmente contaminato dagli
escrementi di una persona infetta da SARS che aveva visitato il complesso.
I primi 75 pazienti adulti, appartenenti a 57 unità familiari, sono stati
ricoverati all'United Christian Hospital con un diagnosi clinica di SARS.
K.Y. Yuen e colleghi dell'Università di Hong Kong e dell'ospedale hanno
studiato questi pazienti in prospettiva per stabilire la patogenesi e
l'impatto del trattamento ricevuto. I pazienti, cui è stato
somministrato un trattamento standard a base di ribavirina, un agente
antivirale, e di corticosteroidi, sono stati seguiti per tre settimane.
Per molti di essi è emerso un identico schema, con un miglioramento dei
sintomi nella prima settimana seguito da un peggioramento nella seconda.
La febbre, per esempio, inizialmente è calata, ma l'85 per cento dei
pazienti ha sviluppato una febbre ricorrente dopo nove giorni. Nell'80
per cento dei casi, dopo una settimana i raggi X hanno rivelato un
peggioramento della condizione dei polmoni. Nella terza settimana, molti
pazienti hanno sviluppato problemi respiratori che in certi casi
richiedevano la ventilazione meccanica. I ricercatori ritengono che il
deterioramento clinico dei pazienti nella seconda settimana dopo il
ricovero non sia collegata alla replicazione virale incontrollata, ma sia
associata a una risposta eccessiva del sistema immunitario all'infezione
del virus.
www.lescienze.it
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Scoperto
il meccanismo degli acufeni
Uno strano effetto
collaterale dell'udito, che da tempo incuriosisce gli scienziati, potrebbe
essere provocato dai circuiti anti-rumore presenti nel cervello. Lo
affermano alcuni scienziati del dipartimento di fisica dell'Università
Tecnica di Monaco di Baviera in un articolo pubblicato sulla rivista
"Physical Review Letters". Jan-Moritz Franosch e colleghi sono convinti
che il loro modello del cosiddetto "Zwicker Tone" possa guidare verso
nuove cure per un disturbo uditivo noto come tinnitus, o ronzio
auricolare. Quando si viene esposti a un "rumore bianco", un segnale
sonoro a banda larga, che contiene un gap di frequenze, il cervello
"sentirà" un suono a una determinata frequenza per diversi secondi dopo
che il vero segnale è terminato. Questa illusione uditiva, nota come
Zwicker Tone, è sorprendente in quanto la nota percepita dal cervello
corrisponde a una frequenza che cade proprio nel mezzo del gap del segnale
originale. Gli scienziati concordano sul fatto che lo Zwicker Tone non
abbia origine nella chiocciola o nel nervo uditivo, ma finora sono stati
incapaci di spiegare il fenomeno in termini di attività neuronale. Le
insolite caratteristiche legate alla frequenza escludono la possibilità
che i neuroni stimolati rimangano attivi per un breve periodo dopo che il
segnale è cessato, il che rende lo Zwicker Tone fondamentalmente diverso
dall'"abitudine" dei neuroni che producono immagini persistenti nel
sistema visivo. Franosch e colleghi avrebbero scoperto che l'effetto,
che si verifica per diverse configurazioni sonore che contengono rumore su
banda larga, è prodotto dai neuroni del sistema di soppressione del rumore
nel cervello. Se una tonalità pura viene sovrapposta a un rumore bianco, i
neuroni che rispondono al suono sopprimono l'attività dei neuroni che
riducono il rumore in un range di frequenze attorno a quella della
particolare tonalità. Questo effetto è però asimmetrico, e i neuroni
anti-rumore a frequenza più bassa di quella tonalità rimangono inibiti per
un certo periodo anche dopo che il segnale è cessato: in questo modo il
cervello "sente" una tonalità di questa frequenza più bassa. Grazie a
una simulazione al computer, i ricercatori sono stati in grado di spiegare
il fenomeno e ritengono che il modello possa mostrare come il sistema
uditivo gestisce il rumore. Questo potrebbe aiutare i pazienti che
soffrono di ronzio auricolare, i quali "sentono" ininterrottamente rumori
alle frequenze corrispondenti alla loro perdita di udito.
www.lescienze.it
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all'inizio
I farmaci ipocolesterolemizzanti possono
causare disfunzione erettile?
La relazione tra
farmaci che abbassano i livelli di colesterolo (ipocolesterolemizzanti) e
la disfunzione erettile è controversa. I Ricercatori del College of
Medicine dell'University of Wales a Wrexbam in Gran Bretagna hanno
compiuto sull'argomento una revisione consultando diversi database
elettronici e richiedendo informazioni alle Agenzie regolatorie. Dalla
letteratura, definita significativa, anche se talvolta di origine non
chiara è emerso che i fibrati possono dar origine a disfunzione erettile.
Le Autorità regolatorie hanno comunicato di aver ricevuto segnalazioni
di casi di disfunzione erettile dopo assunzione delle statine. Anche
dagli ultimi studi clinici sta emergendo l'evidenza che le statine possono
causare disfunzione erettile.
Fam Pract 2002; 19:
96-98
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Utile
l'integrazione vitaminica nella mezza età
Il battage
pubblicitario che riguarda la somministrazione di polivitaminici a scopo
preventivo in soggetti non più giovani è molto insistente. In questo
studio si è cercato di capire se questi prodotti abbiano un qualche
effetto reale o sfruttino solo l'effetto placebo per coltivare l'illusione
di "curare" gli anni che passano e le prestazioni che si
affievoliscono. Sono stati reclutati 158 pazienti di età 45 o più, che
sono poi stati randomizzati per ricevere una dose giornaliera di
integratori minerali e vitaminici o placebo per la durata di un anno. I
pazienti furono stratificati per età e presenza o meno di diabete. Alla
partenza dello studio si osservò che i pazienti con diabete avevano una
probabilità maggiore dei presentare carenza di almeno un
micronutriente. Lo studio sembra dimostrare alcune effettive utilità
del trattamento: un numero significativamente minore di pazienti che
furono trattati con vitamine riportò sintomi di patologia infettiva (come
per esempio infezioni del tratto respiratorio superiore) rispetto ai
pazienti del gruppo placebo (43% contro 73%). Inoltre l'incidenza
globale di episodi infettivi fu significativamente minore nei pazienti più
giovani di 65 anni trattati con integratori (RR 0.6) o che erano affetti
da diabete (RR 0.2) rispetto ai corrispondenti gruppi trattati con
placebo. Non fu rilevato alcun effetto sulla qualità della vita
correlata alle condizioni fisiche e mentali. Questo lavoro è importante
poiché è il primo che dimostra come farmaci ritenuti finora pressochè
inutili (almeno nei paesi industrializzati) e talvolta neppure iscritti
nella farmacopea ufficiale possano avere una loro validità, anche se
l'ambito in cui si sono dimostrate efficaci è abbastanza inaspettato e
necessita di ulteriori studi chiarificatori.
Barringer TA et
al Effect of a multivitamin and mineral supplement on infection and
quality of life: A randomized, double-blind, placebo-controlled
trial Ann Intern Med 2003 Mar 4; 138: 365-71
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Vaccino contro la polmonite potenziale
ausilio contro l'aterosclerosi
Uno studio americano
afferma che un vaccino contro la polmonite è in grado di ridurre le
placche che ostruiscono le arterie nei topi. Questo fa sperare i
ricercatori di poter sviluppare un vaccino contro diverse malattie
cardiache negli esseri umani. Secondo i ricercatori dell'Università
della California di San Diego, i topi vaccinati con un tipo di batterio
che provoca la polmonite hanno mostrato una riduzione del 21 per cento di
arteriosclerosi, l'accumulo di depositi grassi nelle arterie e nei vasi
sanguigni che può condurre ad attacchi di cuore e colpi apoplettici. Il
vaccino, afferma Joseph Wiztum, co-autore dello studio pubblicato sulla
rivista "Nature Medicine", attiva elementi del sistema immunitario per
combattere sia il processo di infiammazione che porta all'arteriosclerosi
sia i microbi che causano la polmonite. "Le LDL (lipoproteine a bassa
densità, o colesterolo cattivo) - spiega Wiztum - sono immunogeniche:
quando si ossidano, il sistema immunitario le riconosce". I topi producono
anticorpi per le LDL che si legano alle molecole di grasso e impediscono
loro di trasformarsi in depositi di placche e lesioni. Il prossimo
passo sarà quello di identificare e caratterizzare meglio la risposta
immunitaria equivalente negli esseri umani, il cui sistema immunitario è
molto più complesso, nella speranza di progettare un vaccino specifico per
l'arteriosclerosi.
www.lescienze.it
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Vitamina D e
osteoporosi
Altro importante
lavoro sulla prevenzione delle fratture da osteoporosi mediante
somministrazione di vitamina D. Sono stati arruolati 1686 pazienti
(1037 uomini e 649 donne) di età compresa tra 65 e 85 anni. Il gruppo
di trattamento riceveva una dose di vitamina D di 100.000 U per via orale
ogni 4 mesi. Durante 5 anni di trattamento si ebbero 268 fratture delle
quali 147 in siti anatomici usualmente interessati da fratture
osteoporotiche. A paragone del gruppo placebo, il gruppo di
trattamento mostrò un numero significativamente minore di primi episodi di
frattura (RR 0,78 - 22% in meno) e meno prime fratture nei comuni siti
anatomici interessati dall'osteoporosi (RR 0.67 - 33% in meno). Il
calcolo statistico ha permesso di valutare che per evitare una frattura
bisogna trattare 250 pazienti. Inoltre le modalità di somministrazione
utilizzate appaiono molto promettenti per la compliance.
Trivedi DP et
al Effect of four monthly oral vitamin D3 (cholecalciferol)
supplementation on fractures and mortality in men and women living in the
community: Randomised double blind controlled trial BMJ 2003 Mar 1;
326: 469-72
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APPROFONDIMENTI
Radioprotezione: norme severe
per i minorenni
Maria è una bambina
che, rimasta orfana, riveste verso il fratellino minore, in parte, anche
il ruolo di madre. Arrivata in Italia ancora minorenne insiema la
fratellino più piccolo, ha trovato ospitalità presso alcuni parenti
immigrati prima di lei; si è ben inserita nella scuola e nella società, e
ha trovato in Italia mun notevole miglioramento del livello di vita a cui
era abituata, ma la sua serena felicità è stata disturbata da un episodio
che non ha saputo spiegarsi. Al fratellino, affetto da una tosse
stizzosa e ribelle, venne prescritto un controllo radiologico del torace,
nel dubbio si trattasse di una forma tubercolare. Accompagnato in
ospedale, non le era stato permesso di rimanergli accanto mentre
effettuava la radiografia ma era stata cortesemente ma fermamente
allontanata. Il bambino, che ancora non comprende bene l'italiano, si
disperava e piangeva, ma i medici erano stati irremovibili: lei non poteva
rimanergli accanto. "Ma perchè?" si chiedeva Maria...
Per capire i motivi
dell'accaduto, occorre esaminare il disposto del D.L. 26 Maggio 2000
n.187, pubblicato sulla G.U. del 05/06/2001, che disciplina le
disposizioni della radioterapia.
La diffusione delle
sorgenti di raggi X e la facilità degli accertamenti radiologici, ha fatto
sì che ci si dimenticasse la potenziale pericolosità delle radiazioni
ionizzanti, e se ne abusasse effettuando accertamenti per motivi non
strettamente necessari. La storia clinica di molti pazienti è in effetti
costellata da un numero di accertamenti radiologici francamente eccessivo,
sommatisi nel tempo e prescritti per le più svariate ragioni, senza piena
coscienza del loro accumulo e dell'importanza clinica che ne potrebbe
derivare. La recente normativa, quindi, è intervenuta a disciplinare
in modo particolarmente severo i trattamenti non finalizzati ad una
immediata utilità diagnostica o terapeutica, come ad esempio quelli
finalizzati alla ricerca scientifica e a scopi medico-legali.
La base
normativa I principi di base della nuova normativa sono quelli di
giustificazione e di ottimizzazione. Il primo
(giustificazione) prevede il divieto di esposizione non giustificata
alle radiazioni ionizzanti. L'esposizione, per essere considerata
giustificata, deve comportare vantaggi in termini di diagnosi o terapia
rispetto ad altre metodiche che comportino minore esposizione alle
radiazioni ionizzanti. Il medico specialista ha il compito di effettuare
tali valutazioni. Il principio di ottimizzazione invece
stabilisce che le dosi dovute a esposizioni per finalità mediche debbano
essere mantenute a livello più basso ragionevolmente ottenibile,
compatibilmente con le finalità che si vogliano raggiungere. In base a
questi principi, viene disciplinata tutta una serie di casi particolari:
L'art. 3, ai commi 7 e 8, sottolinea come le esposizioni a soggetti
che non siano direttamente interessati a problemi terapeutici o
diagnostici ma che si espongono per motivi di assistenza ad altri soggetti
debbano essere sottoposti a vincoli e ad attenzioni particolari, sia per
quanto riguarda la dose assorbita (allegato 1 parte I) sia per quanto
riguarda la valutazione del rapporto costo beneficio. Dal disposto
dell'art. 3 comma 9 e all'art.1 comma deriva poi una proibizione
assoluta per le donne in gravidanza e per soggetti minori di anni 18 di
prestare assistenza a persone esposte alle radiazioni. (e questo è
appunto il caso di Maria).
Le categorie
protette La legge, su questo aspetto, è precisa e tassativa, ma va
anche oltre: l'articolo 10 disciplina in modo particolare la protezione
durante la gravidanza e l'allattamento, prevedendo che i responsabili
prestino particolare attenzione (eventualmente sulla base della
valutazione dosimetrica) alla giustificazione, alla necessità e
all'urgenza, fino a prevedere, in caso di dosi radioattive che possano
essere di rischio per il bambino, anche la temporanea o definitiva
interruzione dell'allattamento. Tornando al caso delle persona che
prestino assistenza ai soggetti che praticano trattamenti radiologici,
l'allegato 1 parte I, specifica che l'esposizione è da considerarsi
giustificata se queste persone collaborano a certi compiti ritenuti
importanti: posizionare o sorreggere i pazienti in caso di esami
radiodiagnostici, accogliere assistere o confortare pazienti portatori di
radioattività in seguito a prestazioni diagnostiche o a trattamento
radioterapico. Questa categoria comprende essenzialmente soggetti
volontari, esterni alla struttura, e non comprende i lavoratori dipendenti
o comunque operanti nella struttura stessa. Per questi volontari
l'allegato 1 parte II prevede che l'esposizione deve limitarsi ai casi di
stretta necessità; lo specialista può valutare l'opportunità di eventuali
visite ai pazienti radioattivi; viene stabilito, in caso di radioattività
particolarmente rischiosa, il ricovero protetto con raccolta delle
deiezioni dei pazienti. Sono esclusi da queste rigide disposizioni
alcuni casi elencati dalla legge stessa, fino a dosi esattamente
specificate (come il caso di somministrazione di iodio radioattivo per
ipertiroidismo o di sostanze radioattive per alcuni disordini
meloproliferativi o cancerosi). In tutti i casi viene stabilito che
debbano essere fornite al paziente e rese note ai suoi famigliari le
necessarie informazioni sui rischi delle esposizioni, istruzioni e norme
di comportamento.
La ricerca
scientifica "La ricerca con radiazioni ionizzanti su persone deve
venire giustificata sulla base del beneficio diretto che può derivarne per
le persone esposte o, allorchè questa non sia ipotizzabile, sulla base
dell'utilità sociale dei risultati conseguibili. Non è ipotizzabile
beneficio diretto nel caso di ricerca utilizzante volontari sani. Ad essi
sono equiparati i pazienti con patologia non coerente con l'oggetto della
ricerca". "Le donne con gravidanza accertata o sospetta sono
escluse dalla partecipazione e ricerca con radiazioni ionizzanti. Le donne
che allattano al seno sono escluse da ricerche che comportino
somministrazioni di radionuclidi o radiofarmaci. Soggetti in età infantile
possono venire utilizzati solo per ricerche su patologie proprie dell'età
infantile di cui siano affetti e nell'ipotesi di un beneficio diretto... è
vietata l'esposizione per ricerca di persone che abbiano già ricevuto
esposizione a radiazioni ionizzanti in precedenti programmi di ricerca e
per le quali non siano prospettabili benefici diretti". In questi casi
la giustificazione deve essere particolarmente accurata tenendo conto
dell'utilità sociale attesa.
I
problemi Da tutto ciò possono porsi alcuni problemi:
- È possibile
ipotizzare ad esempio che una minorenne, divenuta madre, abbia necessità
di assistenza ad un bambino durante un esame radiologico. In questo caso
il disposto congiunto dall'art. 3.9 e 1.3 pone un divieto assoluto.
- Un problema più
grave si pone allorchè un minorenne si trovi a dover convivere con altra
persona trattata con sostanze radioattive e quindi portatore di una
certa dose di radioattività. In questi casi la legge prevede in effetti
la permanenza in ricovero protratto con raccolta delle deiezioni di
questi pazienti in modo da evitare il periodo di maggior rischio. Poichè
questi trattamenti sono assai difformi sia per intensità di dose
radioattiva che per modalità e tempi di eliminazione della sostanza, i
rischi connessi possono quindi essere estremamente variabili da caso a
caso. In questo caso è previsto un consenso informato molto
particolareggiato; sarà cura degli interessati evitare gli atteggiamenti
e le circostanze di rischio.
Considerazioni È da considerare come la legge sia
finalizzata ad disciplinare una scala di priorità tra diversi beni da
proteggere. A questo fine la norma antepone l'evitamento di un rischio
reale, concreto e dimostrato (quale l'esposizione eccessiva a radiazioni
ionizzanti) ad un beneficio reale ma considerato secondario e transitorio
(quale il conforto morale ad un bambino sottoposto a raggi X). Da
questo punto di vista va valutata la severità della normativa, rigidas
nella protezione dei minori e, caso ancora più serio, delle donne in
gravidanza, allorchè il divieto è legato a chiari e giustificabili
principi di tutela del feto. È evidente come casi estremi, come quello
di Maria, siano piuttosto rari: il conforto al soggetto sottoposto a raggi
X può esser offerto, nella maggioranza dei casi, anche da persona
alternativa alla minorenne (quale un familiare maggiorenne: padre, nonno,
un vicino di casa particolarmente intimo). Inoltre un comune esame
radiologico non comporta generalmente tempi talmente lunghi e modalità
talmente stressanti da comportare la possibilità concreta di un trauma
psichico irreversibile nel soggetto malato. Il problema può realmente
porsi nel caso di una lunga radioterapia oncologica. Occorre
considerare che nella maggior parte dei casi, i minori sposati e con figli
acquistano lo status di "minorenni emancipati", aventi cioè diritti civili
per certi aspetti (anche se non completamente) paragonabili a quelli dei
maggiorenni e quindi in grado di richiedere possibilità di deroga alla
normativa troppo "severa". Tale deroga, a nostro parere, non può però
essere concessa tout-court dal medico, ma necessiterebbe di autorizzazione
da parte del Giudice Tutelare. Nel caso di una lunga radioterapia
oncologica, la legge non proibisce la convivenza, ma si limita a indicare
linee di condotta tese a ridurre al minimo i rischi potenziali. In
complesso si tratta di una legge tesa a tutelare soprattutto le persone da
un uso troppo disinvolto dei trattamenti radiologici e radioterapici.
Daniele Zamperini
(pubblicato, con qualche modifica, su "Occhio Clinico" n. 1-2, febbraio
2003)
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MEDICINA LEGALE E NORMATIVA
SANITARIA
Rubrica
gestita dall'ASMLUC: Associazione Specialisti in
Medicina Legale Università Cattolica (a cura
di D. Z.)
ACCORDO 13 marzo 2003 tra il Ministro
della salute, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano
sugli
obiettivi e sul programma di formazione continua per l'anno 2003, di
cui ai commi 1 e 2 dell'art. 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, proposti dalla Commissione
nazionale per la formazione continua. (GU n. 85 del 11-4-2003)
LA
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Visti gli articoli 2, comma 2,
lettera b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire
accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di leale
collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive
competenze e svolgere attività di interesse comune; Visto l'art. 16-bis
del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, e successive
modificazioni, che prevede che l'attività di formazione continua comprenda
l'aggiornamento professionale e la formazione permanente, per il
miglioramento dell'efficacia, efficienza e appropriatezza dell'assistenza
erogata dal Servizio sanitario nazionale; Visto l'art. 16-ter del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che
prevede l'istituzione della Commissione nazionale per la formazione
continua, cui è affidato il compito di definire, con programmazione
pluriennale, sentita la Conferenza Stato-Regioni, nonchè gli ordini ed i
collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di carattere
nazionale, con particolare riferimento all'elaborazione, diffusione, e
adozione delle linee guida e dei percorsi diagnostico-terapeutici; e che
dispone inoltre che la suddetta Commissione deve anche definire i crediti
formativi, indirizzi per l'organizzazione di programmi, criteri e
strumenti di valutazione delle esperienze formative di "Educazione
continua in medicina", nonchè i requisiti per l'accreditamento delle
società scientifiche, soggetti pubblici e privati e verificarne la
sussistenza; Rilevato che l'attività di formazione continua di che
trattasi, rientra nella materia "Tutela della salute" affidata alla
potestà legislativa concorrente delle regioni, secondo le modifiche
apportate all'art. 117 della Costituzione dalla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3; Visto l'Accordo sancito da questa Conferenza il 20
dicembre 2001 (repertorio atti n. 1358) tra il Ministro della salute, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sugli obiettivi di
formazione continua di interesse nazionale di cui ai commi 1 e 2 dell'art.
16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, con il quale, al fine di assicurare una leale e produttiva
collaborazione nelle materie di comune interesse, soprattutto nella fase
di transizione verso la compiuta attuazione del nuovo impianto
costituzionale, si convenne, tra l'altro (punto 3), che l'accordo
diventasse lo strumento per assumere decisioni relative ad aspetti e
criteri sia generali che di carattere prescrittorio del programma ECM;
Vista la proposta di accordo in oggetto, trasmessa dal Ministro della
salute l'11 dicembre 2002; Considerato che, in sede tecnica l'8 gennaio
2003, i rappresentanti regionali hanno avanzato alcune osservazioni e
proposte di modifica e che l'esame del provvedimento è stato rinviato alla
successiva riunione del 29 gennaio 2003; che, in tale sede, i
rappresentanti regionali hanno presentato una proposta di accordo sui cui
contenuti il rappresentante del Ministero della salute si è riservato una
valutazione; Vista la nota del 13 marzo 2003, con la quale il Ministero
della salute ha comunicato il proprio avviso favorevole sul testo
consegnato dalle Regioni nella riunione tecnica del 29 gennaio 2003, ivi
compresa la modifica al punto 7 dello stesso di sostituzione della parola
"promosse" con la parola "accreditate"; Considerato che, nel corso
dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'argomento è stato posto,
ancorchè non iscritto, all'ordine del giorno su richiesta dei presidenti
delle regioni e che il Ministro della salute ha dichiarato il proprio
assenso all'esame nel testo del presente accordo come proposto dalle
regioni, ivi compresa la modifica al punto 7 dello stesso di sostituzione
della parola "promosse" con la parola "accreditate"; Acquisito l'assenso
del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome, espresso
ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281; Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nei termini sotto
indicati:
-
Sono
confermati per l'anno 2003 i contenuti dell'Accordo sancito da questa
Conferenza il 20 dicembre 2001, fatte salve le modifiche e le
precisazioni di cui ai punti seguenti.
-
Gli
esiti delle sperimentazioni finalizzate a testare attività di formazione
a distanza, ad individuare i requisiti per l'accreditamento delle
società scientifiche nonchè dei soggetti pubblici e privati che svolgono
attività formative, e a realizzare un progetto unitario per la gestione
e certificazione dei crediti formativi acquisiti dai singoli
professionisti, dovranno essere portati all'esame della Conferenza
Stato-Regioni, cui resta riservata ogni ulteriore decisione di livello
nazionale.
-
Le
regioni, in forza del loro ruolo nel programma di educazione continua in
medicina, possono contribuire alla realizzazione delle predette
finalità, partecipando alle sperimentazioni o utilizzando l'esperienza
già maturata nel settore anche con la collaborazione di partner diversi
da quelli individuati dalla Commissione, favorendo così la definizione
di criteri condivisi.
-
Per
l'anno 2003 le attività formative residenziali, ivi comprese quelle
aziendali, continueranno ad essere accreditate e valutate con le
modalità e le procedure attualmente in vigore, ferma restando l'esigenza
dei necessari adeguamenti dettati dall'esperienza acquisita nel corso
dell'anno 2002.
-
Il
predetto sistema di accreditamento degli eventi formativi dovrà
continuare, almeno durante il periodo sperimentale, anche per gli eventi
organizzati dai provider accreditati, al fine di poter confrontare la
correttezza delle valutazioni dei provider stessi in rapporto a quelle
che fornisce il sistema generale ed elaborare gli eventuali correttivi
necessari in caso di scostamenti rilevanti nelle valutazioni o
disfunzioni del sistema.
-
Le
regioni, che abbiano deciso di procedere ad una propria attività di
accreditamento comunicheranno alla Commissione nazionale l'avvio
dell'attività di accreditamento secondo i criteri individuati dalla
stessa e garantendo la pubblicizzazione anche a livello nazionale degli
eventi formativi accreditati regionalmente.
-
I
crediti maturati dai singoli professionisti nell'ambito delle iniziative
di formazione continua accreditate dalle regioni sono riconosciuti su
tutto il territorio nazionale.
- In considerazione
della carente offerta formativa per alcune categorie professionali
registratasi nel corso dell'anno 2002, e tenuto conto che il predetto
anno è stato il primo della formazione residenziale a regime, non
essendo stata ancora attivata la formazione a distanza, è consentito di
soddisfare il debito formativo stabilito per il 2002 anche nel corrente
anno (2003).
-
In
mancanza del Piano sanitario nazionale sono confermati anche per il 2003
gli obiettivi d'interesse nazionale già individuati per l'anno 2002 con
l'accordo del 21 dicembre 2001, ferma restando la facoltà delle regioni
di individuare obiettivi formativi di specifico interesse regionale.
-
I costi
delle attività formative di cui al presente accordo possono annualmente
gravare sulle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale di cui all'ultimo periodo del comma 1, dell'art. 1 del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito dalla legge 16
novembre 2001, n. 405, così come ripartite alle singole regioni, solo
entro il limite costituito dall'importo complessivo medio di spesa
annualmente registrata nel triennio 2000-2002 per interventi formativi
nel campo sanitario nelle singole regioni.
-
Sono
fatti salvi i crediti maturati con la partecipazione ad eventi formativi
nel periodo compreso dal 1 gennaio 2003, fino alla data del presente
accordo.
-
Roma,
13 marzo 2003 Il presidente: La Loggia Il segretario:
Carpino
(Commento: appaiono importanti, per medici di famiglia, gli
artt. 7 e 8, in quanto consentono di estendere a tutti la possibilità di
usufruire di iniziative regionali (anche di altre Regioni), e consentono
di recuperare eventuali carenze verificatesi nel 2002. Vale la pena
ricordare come in alcune regioni (nel Trentino, per es.) siano state
attivate, in accordo con importanti portali come Edott e altri, iniziative
ECM a distanza per via telematica, finora valide solo per i medici
trentini, ora usufruibili in tutta Italia, previa, ovviamente, proroga
dell'iniziativa da parte della Regione. DZ)
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Il pagamento del Plus orario è dovuto solo in
presenza di delibere valide ed efficaci (Consiglio di Stato)
Con
decisione n. 6629, del 2 dicembre 2002, rifacendosi anche a precedenti
decisioni, i giudici di Palazzo Spada hanno definito e individuato
dettagliatamente la disciplina del c.d. plus orario, hanno precisato che
il diritto al pagamento sussiste solo in presenza di delibere valide ed
efficaci, in mancanza, invece, la posizione soggettiva vantata dal
sanitario è solo di interesse legittimo. La motivazione della
sentenza chiarisce che "l'istituto del plus orario è una forma di premio
alla produttività disciplinato prima dal D.P.R. 25.6.1983 n. 348, poi dal
D.P.R. 20.5.1987 n.270 e quindi dal D.P.R. 28.11.1990 n.384, che è dovuto
agli operatori sanitari che concorrono personalmente e direttamente
all'erogazione delle prestazioni incentivate per l'attività resa oltre
l'orario ordinario e/o straordinario e da retribuire nei limiti
preventivamente programmati ed autorizzati dall'amministrazione secondo le
quote di riparto del relativo fondo (V. le decisioni di questo Consiglio,
A.P. n. 7 del 13.10.1998 e di questa Sezione n. 1979 del
31.12.1998). Inoltre, la situazione soggettiva del dipendente al
pagamento del plus orario effettivamente prestato ha natura di diritto
soggettivo solo quando il servizio sia stato svolto in conformità a
delibere autorizzative valide ed efficaci, mentre in difetto di tali
condizioni ha consistenza di interesse legittimo da far valere nel termine
di decadenza (V. la decisione di questa Sezione n. 232 del
10.3.1999)".
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Visite senza "fasce orarie" per i
lavoratori infortunati sul lavoro
Diversamente dal
dipendente assente per malattia, il lavoratore dipendente in infortunio
non ha l'obbligo di rispettare le fasce per le visite di controllo
medico (Corte di Cassazione sez. Lavoro Sentenza n. 1247 del 30
gennaio 2002)
Con la sentenza n.
1247/2002, la Corte Suprema di Cassazione ha nuovamente ribadito il
principio secondo il quale "le norme relative alle fasce orarie di
reperibilità che il lavoratore deve osservare ai fini del controllo del
suo stato di malattia in caso di assenza dal lavoro, riguardano solo gli
accertamenti relativi alle malattie ordinarie (espressamente previsti
dall'articolo 5 della legge 638/1983) e non anche quelli sullo stato di
inabilità conseguente ad infortuni sul lavoro".
La Corte osserva
altresì come l'obbligo sancito dall'articolo 4 del decreto ministeriale 15
luglio 1983, il quale prevede, all'articolo 4, che "L'orario di
reperibilità del lavoratore entro il quale devono essere effettuate le
visite mediche di controllo è dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di
tutti i giorni, compresi i domenicali o festivi", incida direttamente
sul diritto del lavoratore, quale cittadino, alla libertà di movimento sul
territorio dello Stato, previsto dall'articolo 16 della Costituzione (v.
precedenti sentenze n. 1453 del 20 febbraio 1999 e n. 5414del il 2 giugno
1998). "Le norme relative alle fasce orarie di reperibilità che il
lavoratore deve osservare ai fini del controllo del suo stato di malattia
in caso di assenza dal lavoro (di cui all'art. 5, comma quattordicesimo,
del D.L. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983)
riguardano soltanto gli accertamenti relativi alle malattie ordinarie
(espressamente previsti dalla citata disposizione) e non anche quelli
sullo stato di inabilità conseguente ad infortuni sul lavoro, non potendo
la disposizione stessa non interpretarsi restrittivamente, data la sua
incidenza sul diritto del lavoratore quale cittadino alla libertà di
movimento sul territorio dello Stato, previsto dall'art. 16
Cost". Nella sentenza 5414 si affermava anche che era affetta da
nullità - rilevabile d'ufficio - una eventuale clausola del contratto
collettivo che estendesse l'obbligo del rispetto delle fasce orarie alle
infermità del dipendente da infortunio sul lavoro, anche se solo a fini
disciplinari.
Da ciò discende che
qualsiasi sanzione disciplinare irrogata per il solo fatto che il
dipendente non abbia mantenuto la reperibilità durante le citate "fasce"
in caso di assenza dal servizio causata da infortunio occorso durante il
servizio medesimo dovrà essere considerata illegittima.
La normativa prevede
però la possibilità (e il diritto), da parte dell'Amministrazione, a
disporre opportuni controlli, mediante visite mediche previste e normate
dagli articoli 32 e 34 d.P.R. 30 maggio 1957, n. 686, recante "Norme di
esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3", e sia in base all'art. 5 della legge n.
300 del 1970, sia in base alla contrattazione collettiva che eventualmente
lo consenta espressamente."
Daniele
Zamperini
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PRINCIPALI NOVITÀ IN GAZZETTA
UFFICIALE: mese di aprile-maggio 2003 (a cura di Marco
Venuti)
La consultazione dei documenti
citati, come pubblicati in Gazzetta Ufficiale, è fornita da "Medico
& Leggi" di Marco Venuti: essa è libera fino al giorno
22.06.2003. Per consultarli, cliccare qui
|
DATA GU |
N° |
TIPO DI DOCUMENTO |
TITOLO |
DI CHE TRATTA? |
24.04.03 |
95 |
Decreto-legge n. 89 |
Proroga dei
termini relativi all'attività professionale dei medici e
finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonchè
delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati
infetti |
......... |
03.05.03 |
101 |
Decreto
legislativo n. 95 |
Attuazione
della direttiva 2000/38/CE relativa alle specialità
medicinali |
Sulla
farmacovigilanza |
06.05.03 |
103 |
Decreto del
Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca |
Regolamento
concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di
specializzazione in medicina |
......... |
09.05.03 |
106 |
Ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri |
Ulteriori
disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare
l'emergenza derivante dalla attuale situazione
internazionale |
SARS |
12.05.03 |
108 |
Decreto-legge n. 103 |
Disposizioni urgenti relative alla sindrome respiratoria
acuta severa (SARS) |
......... |
17.05.03 |
113 |
Conferenza
Stato-Regioni, accordo 27.03.03 |
Accordo tra
il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
sulla determinazione del numero globale di medici specialisti da
formare nelle scuole di specializzazione nell'anno accademico
2002-2003 e borse di studio per l'anno accademico
2002-2003 |
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