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"PILLOLE" DI MEDICINA TELEMATICA
Patrocinate da - SIMG-Roma -
A. S. M. L. U. C. - eDott. it 

Periodico di aggiornamento medico e varie attualità
di: 
Daniele Zamperini, Raimondo Farinacci e Marcello Gennari
Iscrizione gratuita su richiesta. Archivio consultabile su: www. edott. it e su http://zamperini. tripod. com
Il nostro materiale è liberamente utilizzabile per uso
privato. Riproduzione riservata
.


Da questo mese eDott offre un nuovo servizio a tutti i suoi utenti:
"La Guida di Normativa Sanitaria"
Una guida sintetica sulle normative di maggiore interesse per il settore sanitario.

Gennaio 2003

INDICE GENERALE

PILLOLE


APPROFONDIMENTI


MEDICINA LEGALE E NORMATIVA SANITARIA

Rubrica gestita da D. Z. per l'ASMLUC: Associazione Specialisti in Medicina Legale Università Cattolica

PILLOLE


Asma: l'"Hygiene hypotesis" guadagna terreno

L'"Hygiene ipotesis" delle malattie allergiche, e quindi anche dell'asma allergico, sostiene che l'esposizione precoce nella vita ad antigeni batterici infettivi diminuisce la tendenza del sistema immunitario alla reazione contro allergeni.
Per confermare questa ipotesi sono state misurati i livelli di endotossine batteriche nella polvere di materasso di 812 bambini, di età media di 9.5 anni.
Si è trovato che i livelli di endotossine erano inversamente proporzionali alla probabilità di essere affetti da febbre da fieno e asma atopico, ma non erano correlati significativamente all'asma non atopica.
In particolare, il gruppo di bambini esposti ai maggiori livelli di endotossine manifestavano una riduzione maggiore dell'80% nel tasso di malattie allergiche rispetto ai bambini esposti a livelli minori.
L'esposizione ad endotossine inoltre era inversamente correlata alla produzione di citochine di vario tipo, indicando una retroregolazione del sistema immunitario.

N. E. J. M. 2002 Sep 19; 347: 869-77

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Birra e coronarie

Una birra al giorno potrebbe levare gli infarti di torno, secondo i risultati ottenuti da un gruppo di ricercatori della Hebrew University di Gerusalemme. In uno studio preliminare di un gruppo di uomini affetti da problemi coronarici, i ricercatori hanno mostrato che bere una birra al giorno per un mese produce nella chimica del sangue cambiamenti che sono associati a una riduzione del rischio di infarto. Si tratta di uno degli ormai numerosi studi che sembrano confermare gli effetti benefici di un moderato consumo di alcool. I risultati sono stato pubblicati sul "Journal of Agricultural and Food Chemistry".
I cambiamenti osservati nei pazienti partecipanti al test comprendono la riduzione dei livelli di colesterolo e l'aumento di quelli degli antiossidanti, oltre alla riduzione dei livelli di fibrinogeno, una proteina che contribuisce all'ostruzione delle arterie. Lo studio ha anche mostrato, per la prima volta, che il consumo di alcool produce un cambiamento strutturale del fibrinogeno che ne riduce l'attività.
I 48 partecipanti allo studio sono stati divisi in due gruppi. Gli appartenenti al primo gruppo hanno ricevuto una lattina di birra al giorno, mentre i pazienti del secondo gruppo hanno ricevuto solo acqua minerale. La dieta, ricca di frutta e verdura, è però stata uguale per tutti. In 21 dei 24 appartenenti al primo gruppo i ricercatori, guidati da Shela Gorinstein, hanno trovato cambiamenti della chimica del sangue che sono associati, secondo studi precedenti, a una diminuzione del rischio di subire un infarto. Secondo i ricercatori, questo effetto è dovuto all'alto contenuto di polifenoli della birra.

www.lescienze.it

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Celecoxib versus FANS: una revisione della letteratura

In questa revisione sistematica dei lavori presenti in letteratura, sono stati estratti dati da 9 trials randomizzati e controllati sulla efficacia del celecoxib, somministrato per un periodo di almenno 12 settimane nel trattamento della osteoartrosi e artrite reumatoide.
Sia il celcoxib che i FANS presi in considerazione si rivelarono ugualmente efficaci in tutti i parametri presi in considerazione.
L'incidenza di sospensione della terapia a causa di effetti avversi del farmaco fu del 46% inferiore nel gruppo trattato con celecoxib. L'incidenza di ulcere rilevate con endoscopia fu del 71% inferiore tra i pazienti trattati con celecoxib.

BMJ 2002 Sep 21; 325: 619-23

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I COX2 sono più tollerati; il celecoxib più degli altri

In questo studio gli autori hanno paragonato retroattivamente l'incidenza di ricovero per sanguinamento del tratto gastrointestinale superiore in anziani che avevano impiegato per la prima volta FANS, rofecoxib, celecoxib o diclofenac + misoprostolo. Venne incluso nello studio anche un gruppo di controllo che non aveva impiegato FANS.
Tutti i farmaci indicati, ad eccezione del celecoxib, erano correlati ad una incidenza significativamente superiore di ricovero per sanguinamento gastrointestinale superiore rispetto ai controlli.
I ricoveri per sanguinamento gastrointestinale risultarono significativamente meno numerosi per il gruppo trattato con celecoxib rispetto a tutti gli altri farmaci e significativamente meno numerodi nel gruppo trattato con rofecoxib rispetto al gruppo trattato con FANS.

BMJ 2002 Sep 21<325>624/7

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Chronic Prostatitis Cohort Study (SPCS): primi dati

Nel 1998 il National Institute of Health varò lo studio CPCS in cui vennero arruolati 488 uomini di età media di 43 anni affetti da prostatite cronica o da sindrome dolorosa cronica della pelvi.
Lo studio aveva le caratteristiche di studio prospettico.
Vengono ora pubblicati i primi dati che descrivono le caratteristiche di base della coorte.
Tutti gli uomini accusavano sintomi dolorosi o di fastidio nella regione pelvica per almeno 3 dei 6 mesi precedenti. I sintomi erano localizzati nel 68% dei casi nell'area tra il retto ed i testicoli, nel 60% dei casi sotto la cintura nell'area pubica corrispondente alla vescica, e nel 48% nei testicoli.
Durante o dopo un rapporto sessuale nel 52% dei casi veniva accusato dolore o fastidio e nel 40% dei casi durante la minzione.
Alla palpazione della prostata, nel 38% dei casi si evocò dolore. La maggior parte dei pazienti aveva sperimentato trattamenti diversi con poco beneficio.
Di ogni paziente vennero esaminati campioni di urina, di secrezione prostatica e liquido seminale.
Vennero raccolti campioni di urina e nel 50% dei campioni di mitto iniziale, nel 43% dei campioni dal mitto intermedio e nel 77% dei campioni post massaggio prostatico venne rilevato uno o più leucociti per campo.
Impiegando un cutoff di 5 leucociti per campo, un numero elevato di leucociti venne rilevato nel 49% di campioni di secrezione prostatica e nel 16% di campioni di liquido seminale. tuttavia non venne evidenziata correlazione tra gravità della sintomatologia e conta leucocitaria in questi campioni.
Inoltre, nell'8% di questi campioni le colture per germi risultarono positive, ma senza alcuna correlazione con la sintomatologia.

Shaeffer AJ et al
Demographic and clinical characteristics of men with chronic prostatitis : The National Institutes of Health Chronic Prostatitis Cohort Study.
J Urol 2002 Aug: 168: 593-8

Schaeffer AJ et al
Leukocyte and baxcterial counts do not correlate with severity of symptoms in men with chronic prostatitis : The National Institutes of Health Chronic Prostatitis Cohort Study
J Urol 2002 Sep:168: 1048-53

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Da cellule staminali a reni

Un gruppo di ricercatori guidato da Yair Reisner, del Weizmann Institute of Science, ha indotto cellule staminali umane e di maiale a crescere e svilupparsi in reni funzionanti in topi di laboratorio. Il metodo, descritto sulla rivista "Nature", potrebbe portare a una soluzione del problema della perenne scarsità di reni per il trapianto.
Le scoperte suggeriscono che il tessuto fetale umano, o di maiale, potrebbe prendere la forma e la funzionalità di un rene sano, anche se trapiantato negli esseri umani. Il tessuto dei maiali, a differenza degli organi interi, non dovrebbe causare forti reazioni di rigetto, come è stato dimostrato dal recente trapianto di cellule produttrici di insulina prelevare da un feto di maiale. I ricercatori sperano quindi che le cellule staminali di maiale possano fornire una fonte inesauribile per i pazienti che attendono un rene.
Reisner ha trapiantato cellule umane e di maiali precursori di reni in topi. Entrambi i tessuti hanno dato luogo alla formazione di reni delle stesse dimensioni di quelli di topo e funzionali. In un esperimento successivo, i ricercatori hanno iniettato linfociti umani in topi effetti da immunodeficienza, per avere un'idea della possibile risposta immunitaria umana, con risultati incoraggianti. La procedura è ora in fase di studio preclinico, ma se tutto va bene potrebbe diventare utilizzabile entro pochi anni.

www. lescienze. it

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Dai pipistrelli una nuova arma contro l'ictus

Una potente sostanza anticoagulante estratta dalla saliva di una specie di pipistrelli vampiri può essere usata per un periodo di tempo almeno tre volte più lungo delle attuali terapie trombolitiche. La sostanza, il cui nome è desmoteplase, contiene un potente fattore che individua e distrugge la fibrina che costituisce lo scheletro del trombo. L'unico trombolitico approvato dalla FDA negli USA per il trattamento dell'ictus è un ricombinante dell'attivatore tissutale del plasminogeno (rt-PA) che deve essere somministrato entro 3 ore dall'insorgenza dei sintomi di ictus. Il desmoteplase, che tra l'altro non presente alcun effetto sfavorevole sulle cellule cerebrali, può essere somministrato anche fino a 9 ore dopo l'insorgenza dell'ictus come si sta verificando in un vasto trial di fase III in Europa, Asia e Australia

Lancet 2003; 361:149

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Dopo l'infarto è utile prescrivere l'ACE inibitore

Dopo un infarto miocardico, il paziente facilmente può andare incontro a scompenso o disfunzione ventricolare sinistra. Gli ACE inibitori riducono la mortalità e la morbilità riferibili a queste problematiche.
Oltre a questo vi sono ipotesi teoriche che sostengono l'impiego degli antagonisti dell'angiotensina II a livello recettoriale.
In questo trial multinazionale doppio cieco, 5477 pazienti (età 50 o più) con infarto miocardico e scompenso cardiaco acuto o infarto anteriore acuto o recidiva di infarto furono randomizzati per ricevere losartan (fino a 50 mg/die) o captopril (fino a 50 mg x 3/die).
Durante un follow-up medio di 2. 7 anni, l'incidenza di mortalità per tutte le cause fu leggermente, ma non in modo significativo, più alta nel gruppo trattato con losartan (18% contro 16%, P= 0. 07).
Fu rilevato inoltre un trend verso una maggiore incidenza di morte cardiaca improvvisa o arresto cardiaco acuto recuperato con rianimazione nel gruppo trattato con losartan (9% contro 7%, P=0. 007).
L'incidenza di infarto fatale e non fatale fu la stessa nei due gruppi (14%).
Un numero significativamente minore di pazienti trattati con losartan interruppe il trattamento (17% contro 23%).

Lancet 2002 sep 7; 360: 752-60

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L'endoscopia con la capsula!

È stata messa a punto una capsula da inghiottire che contiene una telecamera che nel transito attraverso il tratto gastrointestinale fotografa i vari segmenti di intestino, inviando le immagini ad un ricevitore esterno che il paziente porta con sè.
Attualmente questo dispositivo è stato approvato dalla FDA per l'esame dell'intestino tenue.
In questo studio sono stati valutati 20 pazienti in cui vi era il sospetto di alteraziioni patologiche a carico dell'intestino tenue.
13 di essi presentavano sanguinamento di origine ignota e in 3 vi era il sospetto di malattia di Crohn. Ogni paziente fu anche studiato con la radiologia convenzionale.
In 3 pazienti di dimostrarono anomalie del transito della colonna baritata.
Invece, mediante la telecamera incapsulata fu possibile rilevare angiodisplasie in 8 pazienti. In 1 di essi si evidenziò un sanguinamento in atto.
In 3 pazienti si evidenziarono ulcerazioni tipo malattia di Crohn e in 4 pazienti si videro polipi intestinali.
Le caratteristiche osservate in 9 pazienti risultarono diagnostiche, ovvero le immagini permisero di rendere conto totalmente della patologia e di fare diagnosi.

Gastroenterology 2002 Oct; 123: 999-1005

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Epatite C: consensus Conference dell'NIH

Pubblicate nel novembre 2002 le conclusioni della Consensus Conference sull'epatite C organizzada dal NIH nel giugno dello stesso anno.
I Medici di Medicina Generale in particolare devono prestare attenzione ai seguenti punti:

  • Nella maggior parte dei casi, ad un test positivo per la presenza di anticorpi contro l'HCV deve seguire la conferma mediante saggio qualitativo su RNA di HCV.
  • Il trattamento di scelta è composto da interferone pegilato e ribavirina: la risposta sostenuta a questa terapia risulta del 40-50% per i pazienti con genotipo HCV tipo I e del 75-80% per i pazienti con genotipi virali tipo 2 e 3.
  • La maggior parte dei pazienti con livelli di ALT persistenti normali hanno biopsie che mostrano la presenza di malattia a bassa attività. Non vi è consenso se praticare biopsie epatiche e trattare pazienti di questo tipo.
    Alcuni pazienti con ALT persistenti elevate mostano alla biopsia minime caratteristiche infiammatorie e assenza di fibrosi. Questi pazienti possono non essere trattati. Le preferenze dei pazienti possono giocare un ruolo nella strategia terapeutica di questi casi a basso rischio. Se il trattamento è rimandato si deve attuare un follow-up periodico.
  • Dalla parte opposta dello spettro vi sono pazienti con fibrosi e cirrosi. Questi pazienti mostrano un basso tasso di risposta alla terapia antivirale, ma alcuni dati suggeriscono come la malattia possa avere un andamento più lento se trattata.
  • Nelle coppie eterosessuali in cui un partner sia HCV positivo, il rischio di trasmissione è molto basso. Non viene raccomandato l'uso di anticoncezionali di barriera, anche se si ricorda che, pur essendo il rischio basso, esso non è uguale a zero.

National Institutes of Health consensus Development conference
Management of Hepatitis C: 2002
Hepatology 2002 Nov; 36: syuppl 1: S1-S252

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Infarto miocardico acuto (IMA): trombolisi preospedaliera o angioplastica primaria?

Abbiamo molti studi che dimostrano che l'angiopalstica primaria è più efficace della trombolisi intraospedaliera per il trattamento di pazienti con IMA.
In questo studio si cerca di verificare se la trombolisi precoce extraospedaliera seguita da ricovero in un centro attrezzato per cardiologia interventistica possa migliorare i risultati.
840 pazienti con IMA vennero randomizzati per un trattamento con angioplastica primaria contro trombolisi preospedaliera seguita da eventuale angioplastica (di salvataggio) quando necessario.
106 pazienti nel gruppo fibrinolisi vennero trattati con angioplastica di salvataggio. A 30 giorni, l'incidenza dell'endpoint composito composto da decesso, reinfarto non fatale, e ictus invalidante non fatale non differì in modo significativo tra i due gruppi (6.2% angioplastica e 8.2% trombolisi, rispettivamente). fu rilevato un trend verso una aumentata incidenza di emorragia grave nel gruppo trattato con angioplastica (2% contro 0.5%). Si ebbero due episodi di ictus emorragico nel gruppo trattato con trombolisi.
questo studio aveva preventivato il reclutamento di 1200 pazienti. si ha quindi una perdita parziale dell'efficacia dei dati secondo quanto preventivato all'inizio.
attualmente la strategia di scelta per il trattamento dell'IMA è l'angioplastica.
Se fosse confermato il risultato di questo studio, effettuando prima la trombolisi al letto del paziente e in seguito una eventuale angioplastica si otterrebbero diversi vantaggi: un minore numero di interventi e un grosso risparmio in risorse, e un intervento precoce che, se anche non ottenesse il risultato sperato farebbe comunque guadagnare tempo e metterebbe il cardiologo interventista in condizioni di lavorare in modo più semplice.

Lancet 2002 Sep 14; 360: 825-9

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Losartan contro Atenololo nell'ipertensione sistolica isolata

Lo studio LIFE ha riportato una minore incidenza di ictus in pazienti ipertesi trattati con losartan rispetto al trattamento con atenololo, a parità di effettto sull'abbassamento ella rpesseione.
Lo stesso gruppo di ricercatori ha ora estrapolato i dati relativi a apzienti afferenti allo studio che mostravano una ipertensione sistolica isolata.
I pazienti erano 1326, di età media di 70 anni con pressione sistolica variabile da 160 a 200 mm Hg e diatolica < 90 mm Hg.
I pazienti erano trattati con losartan oppure atenololo. Se necessario venivano aggiunti idroclorotiazide e altri farmaci.
Durante un follow-up medio di 4. 7 anni la pressione si abbassò in misura uguale nei due gruppi.
L'incidenza dell'endpoit primario composito (mortalità cardiovascolare, ictus e infarto miocardico) fu più bassa nel gruppo trattato con losartan rispetto a quello trattato con atenololo /11. 4% contro 115. 6% P=0.06). La differenza era attribuibile principalmente alle differenze nella mortalità cardiovascolare e per ictus, ma non per infarto miocardico.
Nel gruppo di treattaemtno con losartan si osservarono anche altre differenze in endpoint secondari: una minore mortalità totale (10% cpontro 14% p=0.046) e minore insorgenza di nuovi caqsi di diabete (5. 8% contro9. 0% P=0. 04).
Un numero significativamente minore di pazienti in trattamento con losartan uscì dallo studio a causa di effetti collaterali del farmaco assunto (7.1 contro 13.5).

JAMA 2002 Sep 25; 288: 1491-8

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Nanotecnologie e diabete

Sono state presentate alcune ipotesi per la realizzazione di sensori per la determinazione della glicemia costruiti con nanotecnologie. Questi minuscoli sensori potrebbero essere applicati sulla pelle dei pazienti ed indicare con precisione la glicemia. Al momento si tratta solo di descrizioni per un uso potenziale nel futuro di questa tecnologia.
Due tipi di sensori potrebbero essere studiati per una futura applicazione pratica: il primo è costituito da nanoparticelle solide rivestite da enzimi in film sottile; il secondo è costituito da micro/nanocapsule cave contenenti indicatori fluorescenti, enzimi o proteine leganti il glucosio. La possibilità di un uso umano di questi sensori deve tener conto dell'eventuale tossicità, degradabilità e usura di questi materiali.

Diabetes Technol Ther 2002;4(4):533-8

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Nicotina e cancro

Sebbene la nicotina contenuta nel tabacco non avesse dimostrato effetti cancerogeni diretti, i ricercatori hanno sospettato per molti anni che essa avesse un ruolo nel promuovere la crescita tumorale. Recentemente uno studio Statunitense ha aggiunto nuove prove a questa teoria. Questi nuovi dati richiamano l'attenzione sull'uso a lungo termine della nicotina come terapia sostitutiva nella disassuefazione dal tabacco. I ricercatori del National Cancer Institute di Bethesda e del Lovelace Respiratory Research Institute di Albuquerque hanno studiato gli effetti della nicotina e del NNK, una sostanza cancerogena specifica del tabacco, su colture di cellule epiteliali bronchiali umane normali.
Basandosi su precedenti studi che avevano dimostrato l'attività del sistema enzimatico Akt nelle cellule di cancro del polmone prelevate da fumatori i ricercatori hanno ipotizzato che composti come la Nicotina e NNK potessero avere effetto sul sistema enzimatico Akt anche nelle cellule normali del polmone. Il sistema enzimatico serina/treonina kinasi Akt regola diverse attività cellulari come la crescita cellulare e l'apoptosi. L'ipotesi formulata dai ricercatori è che le cellule con danni al DNA in presenza di Akt attivata possono più facilmente sopravvivere e crescere e quindi possono accumulare altri danni al DNA promuovendo la trasformazione da cellule precancerose a cellule cancerose. I risultati dello studio hanno dimostrato che le concentrazioni di nicotina e di NNK pari a quelle che si raggiungono nel sangue dei fumatori attivano la cascata enzimatica dell'Akt. L'attivazione dell'Akt avviene in pochi minuti e rende le cellule epiteliali normali dell'epitelio bronchiale più simili alle cellule cancerose. L'apoptosi viene inibita e viene stimolata la crescita delle cellule malate. Lo studio dimostra che lo sviluppo del cancro del polmone è più complesso di quanto si pensasse prima e che l'attivazione dei segnali di trasduzione a livello cellulare contribuisce alla cancerogenesi tabacco correlata. Lo studio potrebbe aprire, inoltre, un nuovo filone di ricerca per farmaci antitumorali. Alcuni hanno suggerito per la nicotina un nuovo meccanismo d'azione nella cancerogenesi che implicherebbe la promozione dello sviluppo dei vasi tumorali. La scoperta che la nicotina possa promuovere la crescita tumorale ha implicazione per i consumatori dei sistemi di rilascio della nicotina? Questi prodotti sono sicuri?
Per quanto emerge dagli studi attuali non ci sono ancora motivi per controindicare l'uso dei dispositivi di rilascio della nicotina per le 10 o 12 settimane previste per la terapia sostitutiva in corso di sospensione del fumo di tabacco e i vantaggi della cessazione del fumo sono senz'altro maggiori dei rischi associati nel breve periodo all'assunzione della nicotina. Oltre tale periodo non possiamo affermare che l'uso della nicotina sia sicuro.

Lancet 2003;361:146

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Nuovo farmaco per l'ipertrofia prostatica benigna

La Dutasteride (AVODART) ha ricevuto l'approvazione dei maggiori stati europei per l'indicazione al trattamento della Ipertrofia Prostatica Benigna con sintomi moderato - severi e per la riduzione del rischio di ritenzione urinaria acuta e del trattamento chirurgico. Il farmaco è prodotto dalla GSK che prevede di lanciarlo sul mercato europeo nella prima metà del 2003. La Dutasteride è, finora, il primo e unico inibitore della 5 alfa redattasi che agisce su entrambe gli isoenzimi della 5 alfa redattasi, enzima responsabile della conversione del Testosterone a DHT nella prostata e negli altri tessuti. La dutasteride riduce del 90% il livello di DHT e mantiene questo risultato dopo 2 anni di terapia. Avodart sembrerebbe essere una nuova opportunità terapeutica a lungo termine per i pazienti affetti da IPB, afferma il Professor Roger Kirby Urologo del St. George's Hospital di Londra. I trial clinici, condotti su 4. 300 paziernti con ipertrofia prostatica benigna, hanno dimostrato una riduzione del 57 % del rischio di ritenzione urinaria acuta, e del 48 % di trattamenti chirurgici correlati. Gli effetti collaterali più comuni riportati sulle caratteristiche del prodotto sono: impotenza 6%, alterazioni della libido 3,7 %, alterazioni della eiaculazione 1,8%, ginecomastia 1,3%.

www.docguide.com

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Osteoporosi: U. S. Preventive Services Task Force Issues New Guidelines

L'USPSTF ha impostato, sulla base delle evidenze disponibili, nuove linee guida per sollo screening dell'osteoporosi nella donna in postmenopausa. La conclusione è che vi sono evidenze importanti che la misurazione della densità ossea possa predire il rischio di frattura e che il trattamento di donne asintomatiche con osteopenia e osteoporosi possa ridurre il rischio di frattura.
L'USPSTF raccomanda di iniziare lo screening all'età di 65 anni per tutte le donne e all'età di 60 anni per quelle a rischio aumentato.
La raccomandazione è di tipo B (Intervento raccomandato).
L'USPSTF rileva che la misurazione della densità ossea al collo del femore mediante metodica DEXA (Dual Energy X-ray Absorbiometry) è quella che meglio predice il rischio di fratture dell'anca. L'intervallo tra una misurazione e l'altra non è chiaramente indicato, ma viene specificato che occorrono 2 anni almeno per mettere in rilievo variazioni. Per donne a rischio basso è ipotizzabile un intervallo maggiore. Vi sono pochi studi sul trattamento dell'osteoporosi in donne di età maggiore di 85 anni.
l'USPSTF non ha trovato studi sull'efficacia dello screening. Le sue conclusioni, quindi, si basano su dati ottenuti da studi sulla determinazione del rischio o sulla misurazione della densità ossea.
Sono stati identificati parecchi fattori di rischio associati con un rischio di frattura aumentato, ma le linee guida non indicano quali fattori di rischio impiegare per decidere se una donne debba iniziare lo screening a 60 o a 65 anni.

Ann Intern Med 2002 Sep 17; 137: 526-8

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Prevenzione ca della mammella con autopalpazione: serve?

La BSE (Breast self Examination) è stata propagandata per anni come misura di prevenzione del carcinoma della mammella senza che adeguate evidenze ne sostenessero la validità.
Adesso abbiamo a dsiposizione irisultati di un trial supportato dal NIH che ci permettono di arrivare a conclusioni più sicure.
Sono state incluse nel trial donne lavoratrici in 519 fattorie cinesi.
Circa 133,000 donne ricevettero un accurato training nella autopalpazione del seno. Un gruppo di controllo della stessa consistenza non ricevette alcuna istruzione.
La mammografia non era disponibile e la maggior parte delle donne non si sottoponeva a palpazione del seno da parte del proprio medico.
Tutti gli esami istologici furono riesaminati negli Stati Uniti.
In 10 anni di follow-up, il numero di morti per tumore della mammella risultò virtulamente identico nei due gruppi: (135 - gruppo BSE e 131 - gruppo di controllo).
La sopravvivenza totale però, per motivi non chiari, risultò leggermente superiore nel gruppo BSE (95.2% contro 94.9%, risultato significativo). Nel gruppo BSE vennero praticate 3600 biopsie contro 2400 del gruppo di controllo)
Gli autori concludono che sarebbe opportuno avvertire le pazienti che l'efficacia della BSE non è dimostrata.

J Nat. Cancer Inst 2002 Oct 2; 94: 1445-57

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Primi successi dei linfociti T contro il cancro dopo 20 anni di delusioni

Nell'ambito delle masse tumorali sono presenti linfociti T (tumor-infiltrating lymphocytes-TILs) dotati di capacità citotossiche nei confronti delle cellule neoplastiche.
Il loro piccolo numero tuttavia ben poco può fare contro la intensa proliferazione cellulare maligna.
I ricercatori hanno quindi avuto l'idea di prelevare campioni di tessuto neoplastico, isolare i linfociti T e moltiplicarli in vitro per poi reinfonderli nel paziente.
Questo accadeva 20 anni fa. 20 anni di delusioni ma che hanno visto un progressivo affinamento della tecnica e una ricerca continua di nuove e più efficaci soluzioni.
In questo ultimo lavoro, i ricercatori hanno fatto proliferare in vitro solo i linfociti T che rispondevano ad un ben specifico antigene del melanoma. Inoltre mediante chemioterapia hanno impoverito il patrimonio linfocitario dei pazienti prima di reinfondere i linfociti T clonati.
Su 13 pazienti affetti da melanoma in fase terminale si sono avute risposte significative, tra cui la regressione delle lesioni primarie e delle masse metastatiche.
In due pazienti si è assistito alla regressione del 95% e del 98% delle lesioni primarie.
I linfociti TIL sono rimasti attivi anche per 10 mesi, cosa mai successa in precedenza.
Forse è possibile cominciare a sperare in una effettiva applicazione pratica della metodica.

Science 2002 Sep 19

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Screening del carcinoma della prostata con il PSA: ancora una prova di non efficacia

In alcuna zone degli Stati Uniti vi è un atteggiamento aggressivo nei confronti dello screenng del carcinoma ella prostata mediante PSA. Altre zone mantengono un atteggiamento più astensionista.
Gli autori di questo studio hanno pensato di utilizzare la disparità di comportamento tra zona e zona per una sorta di "esperimento naturale".
Sono quindi stati confrontati i dati riguardanti lo screening, il trattamento e la mortalità riferiti a ca della prostata in 94,900 uomini abitanti nell'area di Seattle - Puget Sound con i dati di 120,621 uomini abitanti nel Connecticut. alla data del 1 gennaio 1987, la popolazione era di età compresa tra 65 e 79 anni e non vi erano casi di da tumore della prostata.
Dopo 10 anni si sono esaminati i risultati.
Dal 19887 al 1990, il numero di PSA effettuato a Seattle fu 5.39 volte superiore di quelli effettuati in Connecticut e il numero di biopsie prostatiche a Seattle fu di 2.2 volte superiore di quelle effettuate in Connecticut.
Durante il follow-up di 10 anni, il tasso cumulativo di prostatectomia e radioterapia a Seattle furono del 2.7% e 3.9% rispettivamente contro 0.5% e 3.1% del Connecticut.
La mortalità cumulativa per carcinoma della prostata nelle due aree rimase la stessa, per cui sembrerebbe del tutto inutile la differente impostazione diagnostica delle due regioni.
Questo studio, sebbene intelligentemente impostato e diligentemento condotto, presenta però due limitazioni parziali. In primo luogo si tratta di uno studio di tipo retrospettivo e inoltre, benchè in percentuale diversa tra i due Stati, solo una bassa percentuale di soggetti inclusi nello studio, anche a Seattle, è stata sottoposta al test del PSA.
È comunque in corso negli USA un trial randomizzato che si spera chiarirà definitivamente l'argomento.

BMJ 2002 Oct 5; 325: 740-3

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Nuove conferme all'efficacia della Talidomide nel trattamento del Mieloma Multiplo

Uno studio recente condotto presso a University of Texas ha dimostrato che i pazienti affetti da Mieloma multiplo possono essere efficacemente trattati con la Talidomide (un farmaco ritirato in precedenza dal commercio a causa dei suoi effetti teratogeni).
Il 70% dei 40 pazienti trattati con una terapia combinata di Talidomide e Desametasone hanno risposto rapidamente al trattamento, in genere entro 1 mese dall'inizio della terapia, e tra questi il 16% ha raggiunto la completa remissione della terapia. Questi risultati sono stati superiori a quelli di un secondo braccio dello studio condotto con l'uso della sola Talidomide, in questo secondo gruppo di pazienti solo un terzo ha ottenuto una remissione parziale e nessuno ha avuto remissioni complete. Nello studio è stato notato che anche le forme resistenti della malattia dove i farmaci in monoterapia non hanno alcun effetto l'associazione Talidomide/ desametasone è efficace per una forte sinergia trai farmaci.
I ricercatori non conoscono ancora bene i meccanismi d'azione della talidomide come antitumorale, ma ritengono che essa possa arrestare la crescita tumorale riducendo l'apporto di ossigeno e fattori nutritivi al tumore interferendo con la formazione dei vasi sanguigni neoformati.
Dato che sono tristemente noti gli effetti teratogeni della Talidomide le donne in età fertile sottoposte al trattamento debbono usare assolutamente un metodo contraccettivo sicuro.
I risultati della terapia combinata per via orale sono paragonabili per efficacia alla tradizionale chemioterapia iniettiva ma gravati da minor effetti collaterali (vomito, alopecia, anemia, rischi infettivi...). Secondo gli Autori questo nuovo schema terapeutico rappresenta il trattamento di scelta di prima linea per il Mieloma e comporta effetti collaterali che possono essere facilmente prevenuti. Gli autori hanno notato che circa il 15% dei pazienti trattati con Talidomide e desametasone sviluppavano trombi a livello delle gambe o dei polmoni, trattando i pazienti con anticoagulanti questi effetti collaterali potrebbero essere del tutto annullati.
L'obiettivo principale del trattamento dei pazienti affetti da Mieloma Multiplo è quello di ridurre il numero e le dimensioni delle lesioni presenti nel midollo osseo nel più breve tempo possibile in modo da poter eseguire il prelievo di cellule staminali normali per un successivo trapianto di midollo dopo un trattamento intensivo. Questo di tipo di trattamento costituito dalla sequenza: terapia primaria, trattamento intensivo, trapianto di midollo è ormai il trattamento standard del Mieloma Multiplo per ottenere la più alta frequenza di remissioni complete.
La American Cancer Society stima circa 14,600 nuovi casi di Mieloma per il 2002 negli USA e 10,800 morti per Mieloma nello stesso anno. La sopravvivenza media dalla diagnosi è di soli 3 anni e mezzo, ma questi nuovi schemi terapeutici potrebbero presto modificare i dati attuali.

www.docguide.com

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Tamoxifene farmaco per la sterilità?

Il potente farmaco anticancro tamoxifene potrebbe trovare un nuovo uso nel risolvere i problemi di infertilità delle pazienti curate per cancro della mammella. La chemioterapia causa una insufficienza ovarica in molte pazienti e anche quelle che rimangono fertili impiegano tra i 2 e i 5 anni a concepire. Una nuova ricerca pubblicata di recente ha evidenziato che la stimolazione con tamoxifene delle ovaie delle pazienti sopravvissute al cancro della mammella permette di aumentare il numero di ovociti che possono essere prelevati per la fertilizzazione in vitro. Fino ad oggi tutte e 12 le pazienti trattate hanno ottenuto uno o più embrioni per il congelamento, una paziente ha avuto 2 gemelli ed 1 paziente è riuscita a concepire al secondo tentativo.

Lancet 2003; 361:149

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APPROFONDIMENTI


La responsabilità può essere collettiva, nel caso di doping

I genitori di una mia paziente, giovane ma già maggiorenne, mi piombano in studio per riferirmi qualcosa di grave. A casa loro è arrivato un pacco postale indirizzato alla figlia, ma da consegnare in realtà al suo fidanzato. I genitori, insospettiti per lo strano confezionamento del pacco, per la sua provenienza olandese, e per il fatto di aver dovuto pagare circa 400.000 L., hanno deciso di aprirlo all'insaputa della figlia. Il contenuto rappresenta una specie di summa del doping: numerose di confezioni di Eritropoietina, ormone della crescita, steroidi anabolizzanti, beta stimolanti, vitamine varie, perfino qualche scatola di Viagra.

Nonostante le reticenze della mia paziente, riesco a ricostruire facilmente tutta la storia: con la scusa di non avere la portineria, il fidanzato fa in modo che i farmaci vengano inviati alla fidanzata, in modo tale che il suo nome resti in ogni caso "pulito". Più tardi i vari prodotti verranno smerciati all'interno della palestra, dove entrambi lavorano come istruttori, a vari clienti che chiedono in maniera eufemistica qualche "integratore" per migliorare le proprie performances fisiche.

Francamente non so che fare. È evidente che si tratta di un reato, ma devo denunciarlo o salvaguardare la mia paziente ?

L'accaduto riferito dal collega, comporta una serie di problemi medico-legali di rilevante complessità e difficoltà.

Innanzitutto occorre osservare come esista una distinzione fondamentale tra "doping" e "stupefacenti" (o "farmaci da abuso"). Infatti, benchè il parlar comune confonda spesso queste diverse fattispecie in realtà, dal punto di vista legale, si tratta di questioni del tutto diverse: benchè alcuni farmaci possano appartenere ad entrambi i gruppi (ad esempio alcuni anfetaminici) non è detto che ciò avvenga nella maggioranza dei casi.

I farmaci stupefacenti sono regolati dal D. L. 539 del 30/12/92 e successive modificazioni (fondamentalmente dalla legge 8/2/2001, n. 12, G. U. n. 41 del 19/2/01).

Tali leggi stabiliscono e limitano in modo inequivocabile le indicazioni, la prescrizione, la distribuzione e l'uso di tali farmaci per tutti i soggetti, con alcune facilitazioni per i soli soggetti neoplastici o comunque affetti da dolore cronico. Le sostanze stupefacenti vengono divise in classi diverse (le famose Tabelle) che dettagliano analiticamente l'uso e la prescrivibilità di tali farmaci.

L'uso di tali farmaci al di fuori delle indicazioni autorizzate costituisce di per sè reato penale.

Le sostanze "dopanti" sono invece sostanze o farmaci di uso comune, liberamente prescrivibili per una serie svariata di patologie più o meno gravi, di uso molto diffuso. Alcune di queste non sono neppure veri e propri farmaci. Il loro uso non costituisce di per sè reato: lo può divenire solo allorchè la cessione o l'uso avvengano in concomitanza con attività sportive e siano finalizzate all'alterazione dei risultati.

Vediamo in dettaglio: le sostanze dopanti sono disciplinate dal Decreto 31/10/2001 n. 440, e dalla Legge 14 Dicembre 2000 n. 376; questa Legge stabilisce che "costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive... idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti... sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci e l'adozione di pratiche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i controlli sull'uso dei farmaci delle sostanze...".

Deriva dalla lettura della Legge quindi che il concetto di sostanza dopante è strettamente connesso a quello di "attività sportive" e di "atletica". Acquistano quindi valore di doping, qualora assunti a questo scopo, tutta una serie di sostanze che, usati in circostanze diverse, sarebbero da considerare farmaci utili o addirittura salvavita.

Non è la sostanza in sè che fa il doping, ma è l'uso che se ne fa: il tentativo di alterare, mediante tali sostanze, le performance degli atleti.

Allo scopo di controllare meglio il fenomeno doping, il Ministero della Sanità ha istituito con Decreto 12 Marzo 2001 la Commissione per la Vigilanza e il controllo sul Doping, e ha anche costituito, aggiornandolo periodicamente, l'elenco delle sostanze dopanti.

In questo elenco sono compresi farmaci di importante effetto clinico come i beta bloccanti, i corticosteroidi, gli anestetici locali, i diuretici, senza contare i tristemente famosi anabolizzanti, e le emotrasfusioni.

Il fatto che si tratti di farmaci di uso comune non evita però che il loro uso a fini dopanti sia disciplinato da norme legali specifiche, di rilievo addirittura penale:

La giovane figlia del paziente, che incautamente si è prestata a fare da "passamano" per la fornitura di tali sostanze, ignora certamente, ad esempio, che, l'art. 9 della Legge 14/12/2000 n. 376, pubblicata sulla G. U. del 18/12/2000 n. 294 stabilisce che "salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni, chiunque procura ad altri, somministra, o assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive ricomprese nelle classi previste dall'art. 2 comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e che siano idonee a modificare le condizioni psicofiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ... . La pena è aumentata se dal fatto deriva un danno per la salute, se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne, se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del CONI, se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, in questo caso consegue l'interdizione temporanea all'esercizio della professione".

Il comma 7 poi stabilisce che "chiunque commercia i farmaci ... attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere e da altre strutture che detengono farmaci direttamente, destinati all'utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 150 milioni".

Per evitare l'aggiramento delle norme mediante la distribuzione dei farmaci dopanti sotto forma di galenici (preparati dal farmacista e quindi non risultanti tra le comuni prescrizioni del SSN) la legge prevede appunto che le preparazioni galeniche, officinali o magistrali che contengono i principi attivi appartenenti alle classi farmacologiche vietate, sono prescrivibili solo dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile; il farmacista è tenuto a conservare l'originale della ricetta per sei mesi.

È chiaro che alcune sostanze tra quelle numerate sono indubbiamente comprese nell'elenco delle sostanze dopanti: Eritropoietina, ormone della crescita, steroidi anabolizzanti, beta stimolanti.

È utile ricordare come tra le sostanze "dopanti" siano stati inclusi (in base alla normativa del Comitato Olimpico Internazionale) principi attivi solitamente considerati innocui o usati per patologie del tutto diverse. Qualche esempio:

  • Caffeina

  • Efedrina

  • Clortalidone, Idroclorotiazide, Furosemide e altri diuretici

  • Alcool

  • Cortisonici

  • Betabloccanti

  • Anestetici locali.

Le responsabilità penali

È evidente come diversi soggetti possano venire implicati nel compimento di tali reati: il medico che incautamente avesse prescritto tali farmaci (o il farmacista che li distribuisse irregolarmente) incorrerebbe, oltre alle pene detentive e pecuniarie, anche nell'interdizione all'esercizio professionale; alle "sole" pene detentive e pecuniarie incorrerebbero invece il procacciatore, il custode, il distributore, l'eventuale importatore.

La ragazza si è perciò prestata, certo inconsapevolmente e credendo di fare solo un favore al fidanzato, a un gioco molto pericoloso, che per certi aspetti è assimilabile a coloro che detengono e spacciano stupefacenti.

Astuto (dal suo punto di vista) appare il comportamento del fidanzato, abilissimo nello scaricare i rischi sulle spalle della ragazza.

Cosa deve fare il medico?

Occorre per prima cosa valutare se il collega che ci ha scritto sia un libero professionista o un medico convenzionato con il SSN.

È noto infatti come il medico convenzionato possa trovarsi, nello svolgimento delle sue mansioni, a svolgere il ruolo di Pubblico Ufficiale, per cui può soggiacere a norme particolarmente severe.

Il medico (qualsiasi medico, anche libero-professionista) che in occasione della sua attività professionale venga a conoscenza di un reato perseguibile d'ufficio, ha obbligo di presentare referto all'Autorità Giudiziaria.

Il nuovo Codice di Procedura Penale art. 334 stabilisce, a questo proposito: "Chi ha l'obbligo di referto deve farlo pervenire entro 48 ore o, se vi è pericolo di ritardo, immediatamente al Pubblico Ministero o a qualsiasi Ufficiale di Polizia Giudiziaria nel luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza, ovvero, in loro mancanza, all'Ufficiale di Polizia Giudiziaria più vicino. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonchè il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare...".

L'art. 365 c. p. stabilisce poi che "Chiunque avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestata la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per i quali si debba procedere d'ufficio omette o ritarda di riferire alle Autorità indicata nell'art. 361, è punito con la multa fino a un milione. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale".

Come si può osservare, perchè scatti l'obbligo di referto occorre che:

  • Il medico abbia prestato assistenza o opera professionale (sono esclusi i pettegolezzi o le notizie apprese in occasioni diverse).

  • Che i fatto possano presentare i caratteri di delitto perseguibile d'ufficio (non è necessario che ciò sia certo, è sufficiente che sia possibile).

  • Il fatto non esponga il proprio assistito a procedimento penale (per assistito si intende la persona a cui si è prestata assistenza o opera).

Nel caso in oggetto non sembra che siano presenti le caratteristiche che obblighino al referto.

Diverso è il caso del Medico Convenzionato: in quanto Pubblico Ufficiale egli può essere tenuto all'obbligo di denuncia.

La denuncia è la segnalazione all'autorità Giudiziaria di un reato, obbligatoria da parte di un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di Pubblico Servizio che siano venuti a conoscenza di un reato perseguibile d'ufficio (art. 333, 361, 363, 331, 332, 362 C. P. ).

Per quanto riguarda la denuncia l'art. 331 stabilisce che "I Pubblici Ufficiali o gli Incaricati di un pubblico servizio che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizie di un reato perseguibile d'ufficio, devono farne denuncia per iscritto anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al Pubblico Ministero o a un ufficiale di Polizia Giudiziaria. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto ...".

L' art. 332 precisa: "La denuncia contiene l'esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonchè le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti la ricostruzione dei fatti".

Come si può osservare, perchè scatti l'obbligo di denuncia occorre essenzialmente che il collega abbia avuto notizia di reato "nell'esercizio e a causa delle sue funzioni", sia stato cioè interpellato nella sua specifica qualità di medico curante. Egli solo può valutare se così sia stato o se invece il colloquio avuto con i genitori, indipendentemente dal luogo ove si sia svolto, sia stato solo uno sfogo o una richiesta di consiglio rivolta ad un amico, e, sostanzialmente, extraprofessionale.

Certo, in ogni caso, l'imprudente ragazza va assolutamente informata e fermamente ammonita a non farsi docilmente strumentalizzare da chi, evidentemente, abusa del suo sentimento e della sua buona fede.

Un' ultima annotazione: l'art. 76 del Codice Deontologico vieta espressamente al medico di consigliare, prescrivere o somministrare trattamenti dopanti. Queste regole forse non sono abbastanza rispettate, ma le conseguenze di un incauto comportamento possono essere gravi.

Daniele Zamperini (pubblicato con qualche modifica su "Occhio Clinico" Giugno 2002)

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MEDICINA LEGALE E NORMATIVA SANITARIA


Rubrica gestita dall'ASMLUC: Associazione Specialisti in Medicina Legale Università Cattolica (a cura di D. Z. )

Va riconosciuto il danno morale anche alla moglie separata della vittima di un sinistro

Cassazione III civ. n. 10393 del 17 luglio 2002

N. G. vedova B., in proprio e nel nome dei figlio, chiedeva in giudizio innanzi al tribunale di Prato il risarcimento dei danni per un sinistro nel quale era morto B. C., rispettivo marito (da cui era separata) e padre.
In seguito ad un complesso iter processuale, si adiva alla Corte di Cassazione perchè valutasse la legittimità della richiesta di danno morale avanzato dalla N. G. la quale sosteneva che tale risarcimento sarebbe stato a lei spettante, tenuto conto dell'estremo disagio materiale e morale in cui ella versava in seguito alla morte del marito. Lo stato di separazione non valeva infatti ad escludere che la N. avesse provato sofferenza morale e patema d'animo, onde non le si poteva negare il "pretium doloris".
La Corte approvò questa tesi, ricordando che il danno morale, tradizionalmente definito come "pretium doloris", viene generalmente ravvisato nell'"ingiusto turbamento dello stato d'animo del danneggiato in conseguenza dell'illecito", o anche nel "patema d'animo o stato d'angoscia transeunte" generato dall'illecito; il Tribunale aveva negato il risarcimento a questo titolo alla N. col semplice rilievo "che non può rientrare in tali concetti l'aggravio di responsabilità che deriva alla madre per la crescita e l'educazione del figlio a seguito della morte del padre; aggravio che, nella normalità, deve ritenersi non si concreti in un danno risarcibile".
Questo ragionamento, afferma la Corte, per le sue evidenti lacune logiche e giuridiche, non può essere condiviso.
Occorre sottolineare che lo stato di separazione personale non è incompatibile, di per sé solo, col risarcimento del danno morale a favore di un coniuge per la morte dell'altro coniuge, dovendo aversi riguardo alla sua almeno tendenziale temporaneità e alla possibilità, giammai esclusa "a priori", di una riconciliazione che ristabilisca la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, nonchè alle ragioni che l'hanno determinato e a ogni altra utile circostanza idonea a manifestare se e in qual misura l'evento luttuoso, dovuto all'altrui fatto illecito, abbia provocato, nel coniuge superstite, quel dolore e quelle sofferenze morali che solitamente si accompagnano alla morte di una persona più o meno cara.
La Corte, non condividendo quindi la motivazione adottata dal Tribunale (che aveva identificato il danno morale solo col peso, venuto a gravare unicamente sulla madre, della responsabilità del mantenimento, dell'educazione e dell'istruzione del figlio), sottolinea che questi non poteva fermare qui la sua indagine, ma avrebbe dovuto accertare altresì se quell'importo potesse essere accordato, secondo la sua naturale finalità, quale "pecunia doloris", ossia a ristoro e compensazione di un ingiusto turbamento dello stato d'animo patito per la morte del marito.
La Cassazione cassava quindi, con rinvio, la sentenza impugnata.

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Il certificato del medico convenzionato ha la stessa validità di quello del medico dipendente ASL

T. A. R. Lazio - Roma - Sezione Prima Decisione 8 maggio 2002 n. 8701/2002

I "medici di base" convenzionati con le Unità Sanitarie Locali sono medici del Servizio Sanitario Nazionale a tutti gli effetti. Pertanto la certificazione prodotta da un medico di base che attesti la malattia di una candidata a concorso, deve essere considerato alla stregua di un certificato rilasciato dal S. S. N. e, nella specie, dalla U. S. L. territorialmente competente. È nulla quindi l'esclusione dal concorso dei candidati che avessero prodotto certificazioni giustificative rilasciate dal medico di base, non potendo queste essere considerate irregolari.

I fatti
La ricorrente, contrattista presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, aveva partecipato ad un concorso superando la prova scritta.
Prima di presentarsi alla prova orale, chiedeva che il suo esame venisse spostato in data successiva (già fissata per le prove di recupero) presentando un certificato medico rilasciato dal suo medico di base del Servizio Sanitario Nazionale.

L'Amministrazione la ammetteva alle prove orali, con riserva di verifica della documentazione sanitaria prodotta a giustificazione della richiesta di rinvio, ma, successivamente, apprendeva di essere stata esclusa dalla graduatoria in quanto l'Amministrazione aveva ritenuto inefficace il certificato medico perché rilasciato da un medico convenzionato anzicchè da un medico della USL, come richiesto da bando di concorso.

Il TAR accoglieva il ricorso in base alle seguenti considerazioni:

" L'Amministrazione ha ritenuto che il certificato medico prodotto dalla ricorrente al fine di ottenere il rinvio della prova orale d'esame non fosse valido perché era stato rilasciato da un medico "convenzionato" con il S. S. N. anzichè da un medico "dipendente" dalla USL.
...
La tesi dell'Amministrazione non può essere però condivisa.
La L. n. 833 del 1978 qualifica come personale del Servizio Sanitario Nazionale sia i medici dipendenti dalle Unità Sanitarie Locali (oggi Aziende), sia quelli "a rapporto convenzionale".
I "medici di base" convenzionati con le Unità Sanitarie Locali sono, dunque, medici del Servizio Sanitario Nazionale a tutti gli effetti.
Ne consegue che il certificato che la ricorrente ha prodotto alla Commissione esaminatrice al fine di ottenere il rinvio (per ragioni di salute) della prova orale, non poteva non essere considerato alla stregua di un certificato rilasciato dal S. S. N. e, nella specie, dalla U. S. L. territorialmente competente.

Né può essere condivisa l'eccezione dell'Avvocatura Generale, secondo cui l'art. 10 del Bando prescriveva che il certificato dovesse essere rilasciato da un Medico di una Unità Sanitaria Locale, sicchè quello prodotto dalla ricorrente, mancando di tale "requisito soggettivo", sarebbe da considerare inefficace.
Posto, infatti, che il rapporto di convenzionamento di cui all'art. 48 della L. n. 833/1978 si instaura fra un medico ed una USL, e che tanto quest'ultima quanto il medico convenzionato costituiscono articolazioni del S. S. N. , non v'è alcuna ragione per ritenere che il certificato medico rilasciato da un medico convenzionato costituisca atto funzionalmente differente dal certificato rilasciato da una USL e che i due documenti non siano equipollenti, quanto ad efficacia certatoria, siccome comunque provenienti da una struttura pubblica. "

Tutt'al più, aggiunge il TAR, pur ribadendo come tale certificazione mantenga comunque un suo ambito di validità nell'Ordinamento, " accertata l'autenticità del certificato (e dunque la sua sostanziale generale validità di "pubblico atto di certazione"), l'Amministrazione ben avrebbe potuto chiedere alla ricorrente di farlo, per così dire, "ratificare" ("avallare" o "convalidare") dalla competente USL con la quale risultava convenzionato il medico che lo aveva rilasciato; con il che si sarebbe comunque realizzato l'effetto di regolarizzazione giustamente invocato dalla ricorrente."

(La sentenza del TAR ribalta alcune prassi ormai consolidate, restituendo piena validità alla certificazione del medico di famiglia, in molte occasioni considerato certificato di "secondo ordine", pressochè privo di autorevolezza certificatoria. Tale certificato può invece, nella generalità dei casi, sostituire la certificazione ASL quanto meno sotto l'aspetto di efficacia certatoria.
Questo aspetto, pur molto soddisfacente per i Medici convenzionati, sottolinea però la responsabilità che deriva al medico dalla certificazione prodotta in ambito convenzionato, che è sempre equiparata ad atto pubblico, con tutte le conseguenze che ne derivino. Daniele Zamperini)

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Non c'è incompatibilità tra invalidità civile e causa di servizio

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione terza ter) n. 7779/2002

Alla sig. ra C. B. , dipendente della Croce Rossa Italiana, era riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dell'infermità "Rachialgia persistente - Scoliosi vertebrale a doppia curva - Diffusa spondilo - discoartrosi", valutando la sua menomazione nella percentuale dell'11%.

In epoca succesiva la ricorrente aveva iniziato un nuovo procedimento per il riconoscimento dell'equo indennizzo connesso ad altra infermità anch'essa riconosciuta da causa di servizio, presentando nella documentazione sanitaria un certificato di invalidità civile rilasciato dalla Commissione Sanitaria Provinciale Invalidi Civili di Napoli per la stessa infermità.
Per tale motivo la Giunta Esecutiva della C. R. I., ravvisando una incompatibilità, e considerato che il riconoscimento di invalidità civile era precedente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e, "pertanto, incompatibile con quest'ultimo (art. 1 della legge 118/71)", annullava i benefici connessi al riconoscimento della causa di servizio.

La C. B. ricorreva al TAR il quale accoglieva il ricorso.

La delibera della Croce Rossa, secondo il TAR, non trova plausibile giustificazione nella disposizione alla quale ha inteso fare riferimento.
Infatti andava premesso che la ricorrente aveva prodotto dichiarazione con la quale asseverava di essere stata riconosciuta invalida civile senza però fruire dei benefici previsti dalla legge 118/1971.
Il richiamo all'art. 1 della legge 118/1971 si rivelava erroneo, in quanto tale articolo reca soltanto la conversione in legge del D. L. 30. 1. 1971; inoltre, sottolinea il TAR, "mette conto rilevare che, nella legge 118/1971, non si rinviene alcuna disposizione che renda incompatibile il riconoscimento di invalidità civile (che non abbia dato luogo a benefici economici) col riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità. Nei termini in cui è stata motivata, la deliberazione impugnata dee ritenersi, quindi illegittima."

(È prassi costante escludere dal riconoscimento di causa di servizio le infermità che siano state riconosciute in ambito di invalidità civile. La ratio di tale regola consiste nell'evitare che un invalido riceva più provvidenze per una stessa condizione morbosa. Benchè la decisione del TAR riguardi un caso piuttosto specifico, andrà valutato opportunamente se esistano altre norme esplicite che istituiscano espressamente tale incompatibilità; in mancanza, non può non sottolinearsi l'inciso del tribunale amministrativo, che distingue espressamente, per la concessione del beneficio, le invalidità che non abbiano dato luogo a benefici economici. Daniele Zamperini)

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PRINCIPALI NOVITÀ IN GAZZETTA UFFICIALE: nel mese di gennaio 2003 (a cura di Marco Venuti)

La consultazione dei documenti citati, come pubblicati in Gazzetta Ufficiale, è fornita da "Medico & Leggi" di Marco Venuti: essa è libera fino al giorno 22. 02. 2003. Per consultarli, cliccare qui

DATA GU TIPO DI DOCUMENTO TITOLO DI CHE TRATTA?
02. 01. 03 1 Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome, Accordo 30 maggio 2002 Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sul protocollo operativo dell'indagine sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che hanno operato nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo ........
07. 01. 03 4 Decreto del Ministero della Salute Elenco dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto del Ministero della salute 27 settembre 2002 recante la riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, pubblicato nel supplemento ordinario n. 200 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 249 del 23 otttobre 2002, e successive modificazioni Oltre a riportare l'elenco dei medicinali rimborsabili dal SSN, sono ulteriormente riscritte la nota 66 e quella sui cortisonici per uso topico (allegato 3)
20. 01. 03 15 Decreto del Ministero della Salute Aggiornamento delle tabelle contenenti l'elenco delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al decreto del Ministro della sanità 27 luglio 1992 ed aggiornamento degli elenchi delle specialità medicinali di cui al decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 4 dicembre 1996 .......

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