Obbligo di referto nei casi di overdose
E noto come il medico convenzionato soggiaccia al duplice obbligo di denuncia e di referto in caso venga a trovarsi in condizioni di essere a conoscenza di un reato.
La differenza tra le due fattispecie consiste in sostanza nel fatto che lobbligo di referto sia esplicato allorche il medico venga a conoscenza nel corso della sua attivita di un reato perseguibile dufficio; l obbligo di rapporto riguarda invece qualsiasi Pubblico Ufficiale che venga a conoscenza di un reato. Nel caso che un medico venga a trovarsi ad assistere un paziente in overdose, egli e tenuto a presentare referto in quanto, ha il dovere sociale di collaborare a combattere il traffico di stupefacenti.
La Cassazione (Sentenza 9445 del 2001) ha stabilito che non esclude dallobbligo lincertezza sulla provenienza delle sostanze utilizzate dal tossicodipendente.
Il medico conserva lobbligo di denunciare il reato di spaccio di cui il suo paziente e stato vittima. Il medico non e tenuto a redigere il referto se la notifica rischia di esporre il suo assistito a procedimento penale ma, lo e nei casi in cui il suo assistito sia stato soggetto passivo di un reato come, in questo caso, del reato di spaccio di stupefacenti.
"La dimenticanza" del medico configura il reato di omissione referto, punito dallart. 365 del C. P.