Chiarimenti del Ministero sul nuovo ricettario per stupefacenti.

In seguito alle richieste avanzate da piu’ parti, il Ministero della Sanita’ ha emanato dei chiarimenti a proposito della nuova normativa sulla prescrizione e l’ uso dei farmaci stupefacenti. Infatti, al di la’ degli iniziali toni trionfalistici con i quali la legge 8/2/2001 n. 12 (la nuova normativa) era stata accolta in un primo momento, erano poi insorte diverse perplessita’ su diversi aspetti non secondari dei dettati normativi.

La Circolare di chiarimento (n.9 del 8/6/2001, pubblicata sulla G.U. n. 138 del 16/6/2001), prendendo lo spunto da richieste attinenti il settore dell’ assistenza ai tossicodipendenti, avanza delle affermazioni di carattere generale, coinvolgente anche il settore della Medicina Generale.

  1. Si sottolinea come il legislatore abbia ritenuto necessario "indicare esplicitamente l’ ambito operativo (della legge) conferendo a queste disposizioni una connotazione specifica, predeterminata e circoscritta, per l’ appunto finalizzata ad agevolare l’ impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore. Cio’ significa" prosegue la circolare " che le prescrizioni innovative in essa introdotte, ad integrazione e modifica di quelle di carattere generale,…, sono state concepite dal Parlamento e devono essere necessariamente interpretate in funzione di tale obiettivo".
  2. Viene ribadito che "la specifica utilizzazione degli oppiacei elencati nell’ allegato III-bis a favore di pazienti affetti da dolore severo in caso di patologie neoplastiche e degenerative" escludono altre indicazioni, con esplicita esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza.
  3. Si rileva come "per gli stessi presupposti della legge le modalita’ di prescrizione dei farmaci di cui all’ allegato III-bis per scopi terapeutici diversi da quelli del trattamento del dolore severo dei pazienti affetti da patologia neoplastica o degenerativa restano invariate". Restano invariati i disposti dell'art. 43 comma 3 del T.U. in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope approvate con D.P.R. 9 Ottobre '90 n. 309.

In altre parole viene ribadito come l’ ambito di applicazione della legge sia molto circoscritto, per cui le facilitazioni legislative sono limitate ai soli casi esplicitamente previsti, con esclusione di ogni altra fattispecie, pur se importante. Tutte le fattispecie non esplicitamente previste ricadono nella precedente normativa.

Ma quali possono essere i casi non compresi? Possono rivestire interesse per il Medico di Famiglia?

Occorre considerare diverse possibilita’:

  1. Non tutti i farmaci stupefacenti sono compresi nell’ allegato III-bis. Alcuni di quelli non compresi sono di notevole importanza terapeutica in quanto utilizzati, ad esempio, nell’ intossicazione acuta da alcool o nella terapia dei bambini ipercinetici. Molti analgesici sono pure esclusi dall’ elenco dei farmaci "facilitati".
  2. I farmaci dell’ allegato III-bis possono avere indicazioni diverse da quelle del dolore cronico: la morfina puo’ essere correttamente usata, ad esempio, per la terapia della dispnea nell’ edema polmonare acuto o nel dolore acuto nei politraumatizzati. Altri farmaci di questo gruppo possono essere usati come sostitutivi nella disassuefazione dei tossicodipendenti.

Soggetti con dolore neoplastico cronico, in trattamento con farmaci dell’ allegato III-bis

Soggetti in cura con farmaci non compresi nell’ allegato III-bis,

Soggetti in cura con farmaci stupefacenti (anche dell’ allegato III-BIS) per diagnosi diversa da dolore cronico.

Nuovo ricettario.

Trenta giorni di terapia

Annotazione (sul registro) del solo scarico

Possibilita’ di trasporto facilitate.

Vecchio ricettario

Max otto giorni di terapia

Annotazione (sul registro) del carico e dello scarico.

Limitazioni nel trasporto.

Vecchio ricettario

Max otto giorni di terapia

Annotazione (sul registro) del carico e dello scarico.

Limitazioni nel trasporto.

     

 

Da tutto cio' deriva la necessita’, per il medico, di dover seguire due linee parallele di condotta a seconda del caso concreto in oggetto. In particolare dovra’ munirsi di entrambi i ricettari per la prescrizione degli stupefacenti ma, anche se il Ministero ne permettesse in futuro l’ unificazione (nel senso di poter usare il nuovo ricettario per la prescrizione di tutti gli stupefacenti) restera’ tuttavia l’ obbligo di seguire accuratamente due procedure diverse. Gli errori potrebbero comportare pesanti sanzioni, in quanto la struttura sanzionatoria per i casi che interessano la vecchia normativa e’ rimasta invariata.

Daniele Zamperini 11/7/2001 – In corso di pubblicazione su Occhio Clinico – Proprieta’ riservata