D.Zamperini

CERTIFICATO PER INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA ( L. 22/5/1978 n. 194)

OBBLIGHI DEI SANITARI

Il personale sanitario ed esercente l’attivita’ ausiliarie non e’ tenuto a prender parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 della legge n.124 e agli interventi di I.V.G. quando sollevi obiezione di coscienza (Art. 9) con preventiva dichiarazione da comunicare al medico provinciale o al Direttore Sanitario dell’Ospedale. L’obiezione di coscienza non puo’ essere invocata quando data la particolarita’ delle circostanze il personale intervento del medico o dell’esercente delle attivita’ ausiliarie sia indispensabile a salvare la vita della donna in imminente pericolo. Inoltre l’obiezione di coscienza non esonera dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento Non esonera, cioe' dall' obbligo della certificazione di cui si dira'. L’obiezione, diritto irrinunciabile proponibile in ogni tempo (T.A.R. Puglia n. 88/1986)

deve essere proposta, per avere effetto immediato, entro:

Se proposta fuori termine, produce effetto solo dopo un mese dalla presentazione.

Puo’ essere invece revocata in ogni momento con effetto immediato.

PROCEDURE LEGALI

Donna maggiorenne

I.V.G. entro i 90 giorni

  1. La donna che accusi circostanze per cui la prosecuzione della gravidanza, il parto e la maternita’ comporterebbero serio pericolo per la sua salute fisica e psichica (valutata in relazione alle sue condizioni sia di salute economiche sociali o famigliari ecc.) deve rivolgersi personalmente a un Consultorio pubblico, a una struttura socio sanitaria abilitata dalla Regione o a un medico di sua fiducia.
  2. Il medico puo’ riscontrare o meno l’esistenza di condizioni tali da rendere urgente l’intervento (L' urgenza va valutata considerando la possibilita' di concreti e imminenti rischi per la donna).

  • In caso affermativo rilascia immediatamente un certificato attestante l’urgenza .
  • In caso negativo viene rilasciata una copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l’avvenuta richiesta e l’invito a soprassedere per 7 giorni.

3. Il padre del concepito potra' essere sentito ma solo col consenso della donna (Tale aspetto e' fortemente contestato da alcuni; l' IVG di donna sposata senza consenso del marito puo' comportare diversi aspetti negativi in caso, ad esempio, di separazione coniugale).

 

4. Trascorso tale termine la donna, sulla base dello stesso documento, puo’ presentarsi presso una sede autorizzata per ottenere l’I.V.G.

L’I.V.G. dopo i primi 90 giorni

  1. Dopo i primi 90 giorni l’I.V.G. puo’ essere praticata soltanto quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna. Con cio’ si intende anche pericolo per la salute fisio-psichica derivanti ad esempio da rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro.
  2. I processi patologici che configurano i casi sopra previsti devono essere accertati da un medico del servizio Ostetrico- Ginecologico dell’Ospedale in cui deve praticarsi l’intervento. Il medico, che puo’ avvalersi della collaborazione di specialisti, certifica l’ esistenza di tali evenienze fornendo quindi al Direttore Sanitario dell’Ospedale la documentazione sul caso e la propria certificazione.
  3. Quando sussiste la possibilita’ di vita autonoma del feto l’I.V.G. puo’ essere praticata solo nel caso che la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna .
  4. Il medico che esegue l’intervento deve adottare ogni misura intesa a salvaguardare la vita del feto.

 

IMMINENTE PERICOLO DI VITA

Se l’I.V.G. e’ resa necessaria per l’imminente pericolo della donna le procedure suddette non sono piu' necessarie e l’intervento puo’ esser praticato anche senza lo svolgimento delle procedure di accertamento e al di fuori delle sedi previste dagli art. 7 ed 8 della legge.

 

Donna minorenne o interdetta

Se la donna e’ minorenne per l’I.V.G. occorre l’assenso di chi esercita su di lei la patria potesta’ o la tutela e cioe’ occorre la firma di entrambi i genitori. Qualora vi siano nei primi 90 giorni seri motivi che impediscano o sconsiglino una consultazione dell’esercente la patria potesta’ oppure se tali persone interpellate rifiutino l’assenso o esprimano pareri contrastanti il Consultorio, la Struttura o il Medico richiesti dalla prestazione espletano i compiti delle procedure di accertamenti e di assistenza rimettendo pero’ entro 7 giorni dalla richiesta dell’I.V.G. una relazione, corredata del proprio parere, al Giudice Tutelare. Questi, entro 5 giorni, sentita la donna, con atto non soggetto a reclamo puo’ autorizzare la minore a decidere l’I.V.G.

In caso di richiesta dopo i primi 90 giorni anche alla donna minorenne si applicano le procedure di cui all’art. 7 indipendentemente dall’assenso di chi esercita la potesta’ o tutela: se il medico cioe’ accerti l’urgenza per grave pericolo per la salute della minore, deve certificare senz’altro l’esistenza di tali condizioni (indipendentemente dall’assenso di chi esercita la patria potesta’ e senza adire il Giudice Tutelare). Con tale certificazione la donna puo’ ottenere l’intervento in via d’urgenza e se necessario il ricovero.

Quando l’I.V.G. su donna minorenne avviene al di fuori dei casi e senza l’osservanza delle modalita’ previste dall’art. 12, chi la cagiona e’ punito con pene previste per le violazioni dall’art. 5- 6-7-8 (reclusione fino a 3 anni o da 1 a 4 anni aumentata fino alla meta’).

Quando la donna e’ interdetta per infermita’ mentale la richiesta dell’I.V.G. puo’ essere presentata

1) Personalmente dall’interessata (in tal caso deve essere sentito il parere del tutore il quale dovra’ controfirmare la richiesta);

  1. Dal tutore (in tal caso deve essere confermato dalla donna);
  2. Dal marito non tutore, purche’ non legalmente separato (occorre il parere dal tutore e la richiesta deve essere confermata dalla donna).

Entro 7 giorni dalla presentazione della richiesta il medico trasmette al Giudice Tutelare una relazione contenente ragguagli circa la domanda e la sua provenienza, l’atteggiamento comunque assunto dalla donna, le condizioni della gravidanza , la specie dell’infermita’ mentale della donna, il parere del tutore se espresso.

Il Giudice Tutelare entro 5 giorni dal ricevimento della relazione decide con atto non soggetto a reclamo sentiti (se lo ritiene opportuno) gli interessati. Il suo provvedimento costituisce titolo per ottenere in via di urgenza l’intervento e se necessario il ricovero .

Chi cagiona I.V.G. su donna interdetta senza l’osservanza delle suddette modalita’ e’ punito con le pene previste e gia’ citate in precedenza per le minori.

FACSIMILE CERTIFICAZIONE PER IVG NON URGENTE

Dott. XY

Medico-chirurgo

Via ZZZ, tel. 0000 - …

…., li …

Si dichiara che la signora………

nata a………

il…

residente a…………

in Via……….

e` in stato di gravidanza.

La gestante dichiara che la sua ultima mestruazione risale al

Ella manifesta l'intenzione di ricorrere all' interruzione della gravidanza presso le idonee strutture sanitarie autorizzate, a norma della Legge 194/78.

Il presente certificato viene rilasciato alla paziente, debitamente informata, la quale potra` utilizzarlo trascorsi sette giorni dalla data del rilascio.

In fede

Dr. XY

(Firma della donna)

(Daniele Zamperini 1999)