L' ACCERTAMENTO DI PATERNITA' NON GODE DI ESENZIONE IVA (Sentenza C.E.)

E’ stata emessa una importante sentenza dalla Corte di Giustizia delle Comunita’ Europee, V Sez., 14 Settembre 2000, causa C-384/98 una importante decisione: l’esame genetico per accertamento di paternita’ non e’ esente a fini I.V.A in quanto non attivita’ di diagnosi e cura.
La Corte ha stabilito che l’esenzione stabilita dalla direttiva 77/388/CEE riguardava solo le prestazioni che specificamente mirano alla salvaguardia della salute della persona. Non rientrano in ess altre prestazioni, come gli esami genetici, utili ad accertare la paternita’.
Viene sentenziato percio’ che "non rientrano nell’ambito dell’ applicazione di tale disposizione le prestazioni mediche che consistono non gia’ nel somministrare cure alle persone mediante diagnosi o trattamenti di una malattia o di qualsiasi altro problema di salute, bensi’ nello stabilire con analisi biologiche l’affinita’ genetiche di individui. Il fatto che il medico che agisce in qualita’ di perito sia stato incaricato da un Giudice e’ irrilevante al riguardo".
Tale decisione puo’ avere una grossa ripercussione in Italia in quanto finora veniva applicato con una certa larghezza l’art. 10 del D.P.R. 633/72 il quale esenta da I.V.A tutte le prestazioni sanitarie di diagnosi cure e riabilitazione rese alla persone da soggetti esercenti arti sanitarie.
La dizione, generica e ampia, e’ stata sempre interpretata dall’amministrazione finanziaria italiana in senso molto lato per cui e’ stata spesso concessa esenzione a tutte quelle prestazione rese dai medici anche se non strettamente legate alla cura e alla abilitazione soggettiva: perizie di parte, perizie giudiziali, perizie assicurative, consulenze INPS o INAIL ecc.
Ora alla luce della Sentenza della Corte Europea e’ possibile una reinterpretazione di tale DPR con una riconduzione sotto il regime I.V.A di tutte o parte di queste prestazioni.

Daniele Zamperini (fonti: Giofil; "Sole 24 Ore"; rag. Enrico Pinci, consulente fiscale FIMMG)