L' ACCERTAMENTO DI PATERNITA' NON GODE DI ESENZIONE IVA (Sentenza C.E.)
E stata emessa una importante sentenza dalla Corte di Giustizia
delle Comunita Europee, V Sez., 14 Settembre 2000, causa C-384/98 una importante
decisione: lesame genetico per accertamento di paternita non e esente a
fini I.V.A in quanto non attivita di diagnosi e cura.
La Corte ha stabilito che lesenzione stabilita dalla direttiva 77/388/CEE riguardava
solo le prestazioni che specificamente mirano alla salvaguardia della salute della
persona. Non rientrano in ess altre prestazioni, come gli esami genetici, utili ad
accertare la paternita.
Viene sentenziato percio che "non rientrano nellambito dell
applicazione di tale disposizione le prestazioni mediche che consistono non gia nel
somministrare cure alle persone mediante diagnosi o trattamenti di una malattia o di
qualsiasi altro problema di salute, bensi nello stabilire con analisi biologiche
laffinita genetiche di individui. Il fatto che il medico che agisce in
qualita di perito sia stato incaricato da un Giudice e irrilevante al
riguardo".
Tale decisione puo avere una grossa ripercussione in Italia in quanto finora veniva
applicato con una certa larghezza lart. 10 del D.P.R. 633/72 il quale esenta da
I.V.A tutte le prestazioni sanitarie di diagnosi cure e riabilitazione rese alla persone
da soggetti esercenti arti sanitarie.
La dizione, generica e ampia, e stata sempre interpretata dallamministrazione
finanziaria italiana in senso molto lato per cui e stata spesso concessa esenzione a
tutte quelle prestazione rese dai medici anche se non strettamente legate alla cura e alla
abilitazione soggettiva: perizie di parte, perizie giudiziali, perizie assicurative,
consulenze INPS o INAIL ecc.
Ora alla luce della Sentenza della Corte Europea e possibile una reinterpretazione
di tale DPR con una riconduzione sotto il regime I.V.A di tutte o parte di queste
prestazioni.
Daniele Zamperini (fonti: Giofil; "Sole 24 Ore"; rag. Enrico Pinci, consulente fiscale FIMMG)