Daniele
Zamperini: "Avvenire Medico" maggio 1999
REGOLE PER IL BUON CERTIFICATO DEL MEDICO DI FAMIGLIA
Questo articono non ha il fine di insegnare le leggi e le normative
medico-legali che occorrono per stendere un cerificato medico, bensi’
quello di fornireal MdF le indicazioni per una "buona" certificazione;
per una certificazione, cioe’, pienamente rispondente allo scopo prefisso
e che non sia soggetta a critiche, contestazioni, accuse di falso o peggio.
Regole Generali
I certificati medici sono "atti" che qualificano un fatto conferendogli
rilevanza nei confronti di terzi, ivi compreso il soggetto interessato,
produttivi di effetti nella sua sfera giuridica e fanno fede fino a
prova contraria.
Affinche’ un documento proveniente da un medico possa qualificarsi "certificato
medico" è necessario che il suo contenuto rappresenti in tutto e
in parte una "certificazione" cioe’ che attesti i fatti dei quali l’atto
è destinato a provare la verita’ (1). Infatti i cosiddetti
"certificati" che pero’ non attestino fatti di cui è venuto il medico
a conoscenza, ma esprimano opinioni o risultati di accertamenti o simili
non producono certezza legale e non sono quindi valutabili come certificati
medici ai fini dell’art. 481 C.P.
Il certificato medico quindi, a prescindere dalla qualificazione, rappresenta
un
documento che contiene una dichiarazione scritta nella quale si attesta
la sussistenza di fatti obiettivi riscontrati dalla percezione visiva,
auditiva e intellettiva del medico nell’esercizio della sua attivita’ professionale
ed
e’ destinato a conferire rilevanza giuridica nei confronti di terzi a fatti
che il medico accerta come veri.
Il certificato quindi deve riferirsi a dati oggettivi sui quali successivamente
il medico costruisce la sua valutazione tecnica fornendo diagnosi e prognosi.
La prognosi, che sovraintende al rilascio del certificato medico, non assume
pero’ di norma rilevanza giuridica di certezza, essendo basata generalmente
su criteri di probabilita’.
Come comportarsi di fronte agli elementi riferiti dal paziente?
E’ necessario come detto prima che il sanitario esprima nel certificato
la sua conoscenza personale e diretta dei fatti, in maniera rigorosa. Non
e’ possibile compilare un certificato giuridicamente ineccepibile sulla
base, sic et sempliciter, di quanto viene riferito dall’ assistito o comunque
da terze persone. Qualora si verifichi il caso in cui l’assistito richieda
che venga semplicemente riportato quanto da lui dichiarato su problematiche
non direttamente verificate dal medico (ad esempio manifestazioni cliniche
manifestatesi nei giorni precedenti a quello a cui viene richiesta e rilasciata
la certificazione), il medico deve adottare una formulazione dalla quale
emerga chiaramente che trattasi di certificato puramente "anamnestico",
sul quale ci si limita a riportare quanto riferito dal paziente senza aver
personalmente verificato tali elementi.
LE DIAGNOSI "RIFERITE".
Il problema delle diagnosi riferite dai pazienti e’ assai delicato. In
effetti il medico dovrebbe , in teoria, diagnosticare solo quanto da lui
personalmente riscontrato. E’ pero’ possibile e plausibile che alcuni stati
morbosi di breve durata ma di elevata intensita’ inabilitante provochino
disturbi che non siano visibili o che siano scomparsi all’ atto della visita
medica: per es. una crisi di emicrania , una nevralgia del trigemino, una
crisi di vertigine acuta, un’ enterite con diarrea profusa ma transitoria.
"Il medico anche in questi casi deve rilasciare al paziente il certificato
perche’ anche di fronte alla piu’ subiettiva delle infermita’ egli non
puo’ escludere che quella infermita’ sussista e non puo’ contrastare o
eludere l’ interesse del paziente ad ottenere il certificato. In tal caso
il medico deve certificare che il paziente "accusa" ad esempio cefalee
o colica renale che e’ formula idonea a lasciare al paziente la paternita’
e responsabilita’ di quanto egli dice al medico in merito ad infermita’
non obiettivabili"(Boll. O. M. di Roma e Prov., n.3, 1983).
Il medico potra’ anche esprimere un giudizio (diagnosi e prognosi) basandosi
sull’ "attendibilita’" della sintomatologia riportata dal paziente, sempre
chiarendo che trattasi di patologia riferita. Cio’ e’ stato confermato
da autorevole giurisprudenza (2). Riteniamo che, in caso di assenza
di ogni obiettivita’, non sia opportuno pero’ indicare ulteriori giorni
di prognosi, a meno che non si effettuino opportuni accertamenti al fine
di chiarire il quadro clinico..
REQUISITI SOSTANZIALI DEL CERTIFICATO
Il certificato DEVE contenere:
-
Nome, cognome, qualifica (medico chirurgo, specialista in, ecc.
ecc.) e domicilio di chi lo rilascia.
-
Generalita’ complete della persona a cui si riferisce.
-
L’oggetto della certificazione.
-
La precisazione in forma univoca dell’epoca a cui si riferisce il contenuto.
-
La descrizione dettagliata dei referti obiettivi.
-
La data di compilazione.
-
Il luogo della stessa.
-
La firma del compilatore.
|
REQUISITI "FORMALI" DEL CERTIFICATO
Esso deve essere:
-
Privo di abrasioni e correzioni successive (3) .
-
Non deve ingenerare dubbi né sull’estensore dell’attestazione
né sul suo certificato (calligrafia chiara e comprensibile che non
possa dar luogo a equivoci).
-
Intelligibile nella terminologia usata e nel significato.
-
Coerente tra quanto constatato obiettivamente dal Medico con quanto
da lui dichiarato per iscritto.
|
Per quanto concerne il contenuto e’ necessario
che consti di tre parti:
-
sintomatologia riferita dal paziente.
-
obiettivita’ rilevata dal sanitario .
-
giudizio del sanitario (diagnosi e prognosi).
Alcuni tipi di certificati possono fare a meno della espressione dell’esame
obiettivo e sono i cosiddetti "certificati di diagnosi" (sana e robusta
costituzione, sanita’ rispetto a determinate malattie) e quelli di eseguita
prestazione (vaccinazioni) nonche’ i "cosiddetti certificati complessi"
(incapacita’ a riprendere una determinata attivita’, impossibilita’ a compiere
determinati atti).
La diagnosi puo’ essere di vario genere:
-
Istologica -Eziologica – Patogenetica – Sintomatica.
Non e’ obbligatorio esprimerla nell’ uno o nell’ altro modo: il medico
puo’ scegliere la modalita’ piu’ idonea in modo che l’espressione diagnostica
renda conto della successiva prognosi di inabilita’ temporanea. |
Da tener presente assolutamente che
IL CERTIFICATO HA VALORE IN SE’ E PER SE’ E NON PER L’USO CHE NE VIENE
FATTO, PUO’ ESSERE DESTINATO CIOE’ IN OGNI MOMENTO A FAR FEDE DI CIO’ CHE
IN ESSO E’ STATO DICHIARATO ANCHE A FINI DIVERSI DI QUELLI PER CUI E’ STATO
REDATTO. |
Note:
-
Non e’ necessario che la firma del medico sia sempre leggibile.
Puo’ essere costituita anche da una semplice siglatura, purche’ conforme
al modello depositato presso la ASL. Qualora la firma risulti diversa da
tale specimen il medico puo’ essere chiamato a riconoscerla come sua.
-
Non e’ necessario che l’ intestazione del certificato
debba essere scritta a stampa, in quanto la legge non pone tale obbligo.
I dati del medico possono esservi riportati in qualsiasi modo, purche’
risulti certa l’ autenticita’ dell’ atto.
-
Non e’ necessario che il certificato sia scritto di pugno
del medico, in quanto puo’ essere scritto con qualsiasi mezzo, purche’
controfirmato; puo’ anche essere dettato ad un dipendente e poi firmato
dal medico. E’ assolutamente illegale invece la prassi inversa (firmare
il ricettario in bianco perche’ sia riempito dal dipendente).
-
La data del certificato DEVE essere sempre quella in cui
il certificato viene redatto; in caso si riferisca ad un periodo diverso,
cio’ deve essere espressamente menzionato.
-
In linea di principio la prognosi inizia a decorrere dal
giorno di redazione del certificato, e comprende necessariamente il giorno
del rilascio, anche quando il paziente abbia lavorato (4).
Fa eccezione il certificato che esprima espressamente una decorrenza anteriore
alla data del rilascio (v. paragr. su "diagnosi riferite").
-
Il certificato viene redatto e rilasciato a richiesta
del paziente o del legale rappresentante (tutore o genitore in caso di
minore ecc.)(5).
-
Il medico non puo’ rifiutarsi di rilasciare al proprio
assisitito, qualora richiesto, una certificazione attestante il suo stato
di salute essendo egli esercente un servizio di pubblica necessita’ se
non addirittura un pubblico ufficiale. ( Cod. deont. 1998, art.22)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Corte di Cassazione (Sez. V 3 luglio ‘79).
2) Cass. Sez. lavoro, dec. n. 3332 del 17/4/90-27/3/91.
In particolare: “ Il giudizio sotteso alla prognosi non verte soltanto
sul decorso futuro del fenomeno morboso ma concerne una valutazione complessiva
dello stesso che sulla base della diagnosi e dello stato di avanzamento
della malattia in atto ben puo’ riferirsi al periodo antecedente al momento
in cui la visita medica viene effettuata”.
3) Le eventuali correzioni devono essere controfirmate.
4) Cass., sez. Lavoro, dec. n. 1290 del 6/2/88
5) Boll. O.M. di Roma e Prov.. n. 7, 1997