CERTIFICAZIONE PER RICONOSCIMENTO DI CAUSA DI SERVIZIO
I dipendenti dello Stato e delle Pubbliche Amministrazioni godono di speciale tutela verso gli stati morbosi sopraggiunti a causa del Servizio prestato in favore della comunita'.
L’ Art. 36 del DPR 686/1957 non prevede espressamente che la domanda per accertamento relativo all’ infermita’ dipendente da causa di servizio venga accompagnata dalla presentazioone di un certificato medico: il pubblico dipendente deve presentare una domanda scritta all’ Amministrazione indicando egli stesso la natura dell’ infermita’, le circostanze che vi concorsero, le cause che la produssero e, ove possibile, le conseguenze sulla integrita’ fisica.
E’ ovvio pero’ che l’ interessato trarra’ queste informazioni di natura squisitamente medica da un referto radiologico o strumentale, da una cartella clinica, o, piu’ spesso ancora, da un certificato medico. Questo certificato pur potendo essere redatto da qualunque medico, viene generalmente chiesto al proprio Medico di Famiglia.
Mentre l’ assistenza ulteriore al paziente (tipicamente nel corso della visita collegiale) e’ atto squisitamente specialistico, il buon esito della pratica si basa in gran parte sulla correttezza formale e sostanziale della documentazione sanitaria prodotta dall’ assistito, e in particolare del primo certificato.
E’ necessario percio’ che il MdF conosca bene i punti fondamentali della questione:
PUNTI IMPORTANTI
- Per i dipendenti civili e militari dello Stato (e di altre Pubbliche Amministrazioni) e’ prevista una speciale tutela per i danni riportati per causa di servizio. Tale tutela si estende a tutti i casi di rapporto di servizio, anche temporaneo (come ad es. ai militari di leva).
- Per "causa di servizio": si intende la ricorrenza di un rapporto causale tra il servizio reso e l' infermita' riscontrata. Tale rapporto causale non deve essere necessariamente esclusivo: esso puo' costituire anche solo una concausa, purche' di una certa importanza ( "efficiente e determinante") E' frequente percio' che venga riconosciuto dipendente da c.di s. uno stato morboso ad etiologia multifattoriale, allorche' uno di questi fattori, "efficiente e determinante" sia dipeso dal servizio (si vedano esempi in fondo).
- Il riconoscimento di tale rapporto causale puo’ far ottenere due tipi diversi di trattamento: 1) L ’ "Equo Indennizzo" (versamento indennitario "una tantum", di entita' variabile a seconda della gravita' della malattia)
2) La "pensione privilegiata". I due trattamenti non si escludono l’ un l’ altro.
- Per conseguire l’ equo indennizzo il dipendente deve presentare la domanda entro sei mesi dall’ epoca in cui si e’ manifestata la patologia accusata. Il termine di sei mesi e’ da intendersi come assolutamente perentorio. (1)
- Nel caso di presentazione di domanda "non tempestiva" (che riporti cioe' patologie accertate da un periodo di tempo superiore a sei mesi), viene meno il diritto all’ equo indennizzo anche se viene riconosciuta la causalita' di servizio. Resta integro l' eventuale diritto alla pensione privilegiata. Ai fini dell' equo indennizzo e’ percio’ inutile basarsi su patologie gia’ riconosciute da tempo (in sede di invalidita’ civile ecc.); e' controproducente fare riferimento nella domanda ad accertamenti di vecchia data.
- E’ possibile sostenere la dipendenza per causa di servizio dell’ aggravamento di patologie preesistenti, purche’ tale aggravamento sia collegabile a particolari attivita’ di servizio.
- Sono comprese la patologie traumatiche (es. lesioni da sinistro stradale) subite in attivita’ di servizio.
- La diagnosi deve, possibilmente essere "ampia" e allargata,
comprendente cioe' tutti gli apetti della patologia riscontrata, senza lasciarne fuori alcuno, in quanto verra' presa in esame solo ed esclusivamente la patologia esplicitamente accusata e verra' lasciato fuori tutto il resto. Capita spesso, ad esempio, che si faccia domanda per "ernia discale" e che la domanda venga respinta perche' il servizio non giustificava tale patologia; nel contempo era presente spondiloartrosi vertebrale, che invece sarebbe stata riconosciuta ma che verra' invece di solito ignorata in quanto non compresa nella domanda.
- In presenza di piu' patologie, si effettua una valutazione complessiva mediante una sorta di "sommatoria". Va ribadita quindi la necessita' di includere tutte le patologie possibili nel primo certificato medico.
- La Commissione chiede all' Amministrazione una informativa sul tipo di servizio prestato. Su questa informativa si basa gran parte della valutazione finale.
Il grado di invalidita’ viene valutato in base a due tabelle di legge (tab. A e B), divise in fasce dette "categorie".
La tabella B da' diritto solo alla corresponsione dell’ equo indennizzo (e non alla pensione privilegiata).La soglia minima (ottava categoria della fascia B) corrisponde (all’ incirca, in quanto le tabelle di legge non riportano percentuali precise) ad una invalidita’ del 10% .
Qualora la patologia comporti una valutazione inferiore alla soglia minima viene comunque riconosciuta la dipendenza da c.di s. (utile in caso di futuro aggravamento e per benefici accessori, come il congedo straordinario per cure termali) ma non viene erogato alcun risarcimento.
E’ percio’ inutile, da questo punto di vista, iniziare procedure per patologie transitorie o di minima rilevanza. (2) Puo’ essere utile invece se si abbia ragione di temere un aggravamento futuro.
L’ accertamento della sussistenza di causa di servizio avviene mediante una visita collegiale effettuata presso la Commissione Medica Ospedaliera; del collegio fa parte, obbligatoriamente, un Sanitario nominato dall’ interessato. Data la complessita' della materia da trattare sarebbe auspicabile che il paziente venga accompagnato da uno specialista o da un MdF particolarmente esperto.
Data tale obbligatorieta' della presenza del Medico di Parte lo Stato rimborsa (a tariffa fissa) la spesa della visita.
CASI FREQUENTI
Vengono generalmente riconosciuti dipendenti da causa di servizio:
- Artrosi
e altre forme consimili in categorie sottoposte a sforzi fisici o inclemenza atmosferica (operai, bidelli, addetti a N.U.,vigili urbani, agenti P.S. ecc.)
- Laringite cronica, poliposi delle corde vocali
in insegnanti.
- Infarto e cardiopatia coronarica
in soggetti sottoposti per lavoro a stress (poliziotti, ispettori di varie Amministrazioni, alti funzionari).
- Ulcera
in soggetti costretti ad alimentazione irregolare.
- Per i tumori, i criteri non sono ben definiti. Pur se molto criticate, le Commissioni (e, in passato, la Corte dei Conti) seguono di solito un criterio "presuntivo": se il lavoratore e' stato esposto ad elementi cancerogeni e in seguito si e' sviluppato un tumore, si deve presumere il nesso di causalita'. L' allargamento di questo concetto ha pero' portato ad esagerazioni eccessive (radiotelegrafista con tumore cerebrale causato dal trauma acustico del "bip" continuo del telegrafo…) per cui si e' verificato un parziale ritorno ad un maggiore rigore. Vengono tuttavia accettati i casi con sufficiente documentazione: chi scrive ha ottenuto il riconoscimento di causa di servizio per un addetto alle fotocopie (affetto da leucemia) avendo dimostrato con dati di letteratura che alcune componenti dei vapori che aveva inalato in passato (prodotti attualmente non piu' in uso) erano ritenute potenzialmente leucemogene.
Note:
Il Consiglio di Stato (Sez.V, 29/4/85 n. 200) ha stabilito che il termine di 6 mesi decorre dal momento in cui l’ interessato ha potuto avere l’ esatta cognizione della natura e delle cause dell’ infermita’ che lo aveva colpito. In particolare la decorrenza inizia non dal momento in cui si e’ avuta conoscenza del mero fatto, ma da quello in cui ha acquistato la capacita’ critica necessaria per collegare tale infermita’ alle cause che l’ avevano determinata.
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Potrebbe essere utile ottenere tale riconoscimento qualora si prevedesse un peggioramento futuro, anche collegato a processi fisiologici, in quanto una patologia insorgente in un organo gia’ riconosciuto malato per causa di servizio viene anch'essa generalmente attribuita a tale causa, in base a criterio presuntivo (per es. un trauma al ginocchio con modesti esiti non ascivibili ad alcuna categoria che evidenzi dopo qualche anno note importanti di gonartrosi).
(Daniele Zamperini, 1999)