Gli atti 'indecenti' sono leciti se fatti con accortezza (Sentenza Cassazione III penale n. 12000)

I comportamenti osceni, se fatti con 'accortezza', in maniera tale da non "offendere il sentimento della costumatezza, generando fastidio e riprovazione non sono punibili. "Il nudo integrale in una spiaggia appartata appare penalmente irrilevante".

Mauro G. era stato condannato per il reato di atti contrari alla pubblica decenza dopo essere stato sorpreso da una telecamera nascosta a fare pipi' in luogo pubblico.

Poiche' in materia di atti 'indecenti occorre tenere conto anche delle "intenzioni" di chi li commette, "persino la visione di un nudo integrale, nell'attuale momento storico, avuto riguardo al sentimento medio della comunita' ed ai valori della coscienza sociale ed alle reazioni dell'uomo medio normale, condizionati dalle mode e dai mass media, puo' essere espressione di salvaguardia e contemperamento della liberta' individuale". La nudita', poi, puo' "derivare da convinzioni salutiste o da un costume particolarmente disinibito" e in casi come le "lezioni di educazione sessuale" o in "opere cinematografiche" o "teatrale" la "visione del nudo integrale" puo' essere a buon diritto esclusa dall'oscenita' prevista dall'art. 529 delc.p..
Infatti i concetti di "osceno", "pudore", "decenza" e "buon costume" non possono essere considerati prescindendo dall' "offesa che puo' derivare al pudore in relazione al contesto ed alle modalita' in cui quegli atti o quegli oggetti sono compiuti o esposti". Sicche' il concetto di pudore e di pubblica decenza "viene a variare non solo in senso spazio temporale ma anche in virtu' della concreta modalita' dell'azione e dell' intento dell'agente".

"Il nudo integrale in una spiaggia appartata appare penalmente irrilevante, mentre tale non e' lo stesso fatto verificatosi in una localita' balneare affollata da soggetti variamente abbigliati, in cui, tuttavia occorre indagare sull'intento dell'agente, giacche' e' configurabile un'offesa alla pubblica decenza piu' che al pudore".


Discutendo del caso in questione poi la Suprema Corte ha ricordato che "l'esibizione ostentata degli organi genitali, quando e' connotata da finalita' di soddisfacimento di libido e di una sessualita' malata e' sempre stato ritenuto costituire delitto di atti osceni" ma gli atti 'indecenti' se fatti con tutti "gli accorgimenti necessari per non farsi scorgere", tenuto conto anche dell'"ora", possono "ormai non configurare la contravvenzione" prevista dal codice penale.

I giudici, dopo la dissertazione in materia, confermavano per M. la condanna per violazione dell' art. 726 del c.p., in quanto il giovane "non aveva preso tutti gli accorgimenti necessari per non farsi facilmente scorgere".
Daniele Zamperini