Le sanzioni cautelari e disciplinari per il medico vanno considerate contestuali, e non si sommano l’una all’altra (Sentenza 592/2001 Corte di Cassaz. sez III Civ. depositata in cancelleria il 17 gennaio 2001).

 Secondo la Corte di Cassazione, nel caso in cui al medico colpevole di un reato, venga comminata, sia dal giudice penale che dall’organo disciplinare, l’ interdizione all’esercizio della professione per un certo periodo, i due provvedimenti non si sommano tra di loro: qualora il medico abbia gia’ scontato un periodo di sospensione, il periodo scontato va detratto dal provvedimento comminato successivamente.
La sentenza ha dato ragione a un chirurgo romano che, nel 1980, era stato imputato del reato di prescrizione abusiva di stupefacenti. Per questo motivo il Magistrato aveva deciso una sospensione provvisoria dall’esercizio della professione.
La misura penale era stata poi revocata, pur essendo stato il medico giudicato colpevole del reato ascrittogli.

Il Consiglio dell’Ordine dei medici di Roma, a sua volta, dispose l’ulteriore sospensione di un mese dall’ albo. In seguito all’ impugnazione del provvedimento da parte del medico, la Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie stabili’ che il mese di sospensione stabilito dall’Ordine andava conteggiato nel periodo, più lungo, in cui il chirurgo non aveva potuto esercitare la professione a causa del divieto del giudice penale.
La Cassazione ha confermato questa tesi, rigettando il ricorso dell’Ordine dei medici di Roma. Infatti secondo la Corte, a cio’ si giunge mediante l’esame combinato delle norme del regolamento sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie (articoli 40 e 43 del Dpr 221/50). Anche se da tali disposizioni si evince che "l’applicazione della misura cautelativa della sospensione non osta alla successiva erogazione allo stesso medico della sanzione disciplinare della sospensione", è anche vero che dalle stesse norme non può desumersi il principio secondo cui "la misura cautelativa precedentemente applicata non si possa detrarre dalla sanzione disciplinare successivamente inflitta".
Per questi motivi, secondo la Cassazione, "non solo la detrazione della misura cautelativa dalla sanzione disciplinare non risulta vietata dal contesto normativo", ma si tratta di misure omogenee e questo metodo di conteggio della sospensione risponde a un più generale principio di ragionevolezza.
Daniele Zamperini (fonte: Sole24ore 20/1/01)