Risarcimento del danno per il coniuge della vittima di lesioni colpose

(Cassaz. Sezione Terza Civile n. 1516 del 2 febbraio 2001)

I fatti:

nel 1986 il notaio L. G., di 68 anni, mentre attraversava le strisce pedonali, era investito da un' autovettura, riportando trauma cranico e lesioni.

Veniva accertata la responsabilità esclusiva del conducente dell'auto.

Il notaio, e la di lui consorte, convivente, signora C. L., chiedevano, in giudizio, il risarcimento dei danni

  1. personali e diretti, per il notaio, il quale lamentava di aver dovuto interrompere la propria attività lavorativa, di aver perduto ogni attività di relazione, di aver riportato lesioni gravissime con encefolalopatia traumatica con un grave deterioramento della sfera intellettiva nonché disturbi della sfera emozionale.
  2. danni personali per la moglie convivente, di anni 63, di ordine biologico, patrimoniale (per il precoce pensionamento) e morale.

Il Tribunale di primo grado accolse parzialmente le richieste risacitorie del notaio, rigettando invece quelle della moglie.

La decisione era impugnata dai coniugi, che proponevano appello.

Con sentenza pubblicata il 14 luglio 1997 la Corte di Appello di Palermo accoglieva parzialmente le richieste del notaio, aumentando la cifra del risarcimento, rigettando invece le pretese della moglie.

I coniugi presentavano ricorso in Cassazione per una serie di dieci diverse motivazioni. La Suprema Corte ne rigettava otto, accogliendone due.

In particolare venivano rigettate, per eccessiva genericità mancanza di specificità, le richieste di maggior risarcimento presentate dall' investito.

Venivano invece accolte le richieste della moglie, che chiedeva il risarcimento del danno patrimoniale da lei subito sotto forma di lucro cessante.

Infatti la ricorrente sosteneva che il suo ritiro dalla attività di insegnamento per la doverosa assistenza al marito, era conseguenza diretta della gravità delle lesioni subite dal marito ed al progressivo aggravamento della sua salute.

Afferma la Corte che "Erroneamente la Corte d'appello aveva escluso tale danno con riferimento al principio della regolarità causale... Ed in vero il danno subito dalla moglie della vittima primaria, che rinunci per solidarietà familiare ad una propria attività lavorativa (insegnamento) per dedicarsi al soccorso del proprio marito, è un danno riflesso o di rimbalzo rispetto alla vittima primaria (secondo l'originaria intuizione della giurisprudenza francese), ma è un danno diretto, sia pure di natura consequenziale, per la vittima secondaria, che lo subisce come conseguenza rispetto al medesimo evento, subendo l'ingiusta menomazione della propria sfera "patrimoniale".

Per tale motivo il ricorso veniva accolto.