La prescrizione, per i medici specializzandi 83/91, non e' automatica!

Come da noi anticipato in alcuni precedenti articoli, uno dei problemi piu' spinosi per gli specializzandi 1983/91 che avanzano il diritto alla corresponsione della borsa di studio per il periodo di specializzazione, e' quello della prescrizione del diritto.
Tale prescrizione puo' essere, a seconda dei settori, quinquennale o decennale; il TAR Lazio, investito del problema, stabiliva con sentenza n. 5927/02, e rifacendosi a precedenti sentenze ( n. 640 del 1999 e n. 6691 del 2001) che tale termine, nel caso in questione, fosse quello piu' breve, e che quindi il diritto decadesse dopo cinque anni dal momento in cui la somma dovesse essere riscossa.
Su tali basi, il Ministero rifiutava i rimborsi affermandone l' avvenuta prescrizione.   

Una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 4945/04) pero' ha rigettato l' eccezione di prescrizione opposta dal Ministero per evitare i rimborsi.
Afferma il Consiglio di Stato:

"- La discrezionalità dell’Amministrazione va riconosciuta per l’organizzazione, la programmazione e la gestione dei corsi di specializzazione, ma non può riguardare il limite temporale di applicazione delle direttive che dalle norme nazionali di recepimento viene fissato ai corsi di specializzazione iniziati nell’anno accademico 1991/92, senza considerare quelli iniziati prima e in corso di svolgimento.
- Va respinto il rilievo della Amministrazione - secondo il quale, in difetto di atti interruttivi, il diritto a percepire somme sostitutive dell’adeguata remunerazione prevista dalle direttive CEE dovrebbe ritenersi soggetto alla prescrizione quinquennale o decennale, laddove non vengono forniti elementi precisi, circa l’asserita inesistenza di atti interrutivi da parte dell’istante, anteriormente alla proposizione dell’originario gravame, non indicando la esatta avvenuta decorrenza del termine prescrizionale che si assume genericamente, non rispettato...".

A differenza di quanto diffuso da parecchi mezzi di informazione, va specificato quindi che il Tribunale non ha sancito, sic et simpliciter, il diritto al risarcimento: ha piuttosto affermato alcuni importanti principi:
- Che si debba tener conto anche dei corsi posti "a cavallo" della soglia temporale 1991/92
- Che non si possa dare per scontato il decorso dei termini di prescrizione, presentandolo in forma generica, ma che questo vada dimostrato, specificando (da parte dell' Amministrazione) sia quale sia il termine preso in considerazione, sia l' assenza di eventuali atti, da parte degli specializzandi, aventi il potere di interrompere il decorso della prescrizione stessa.

E' probabile, quindi, che vengano attivate nuove procedure idonee a verificare, caso per caso, i requisiti delle richieste, onde individuare i casi che rientrino nei parametri fissati dal Consiglio di Stato.
Daniele Zamperini. fonte della massima: http://www.dirittosanitario.net