La prescrizione, per le accuse di Malpractice, si ferma a dieci anni. (Sentenza)
Il termine di prescrizione per le richieste di risarcimento e’ decennale, e decorre dal momento in cui e’ stata effettuata la prestazione (Cass., II Civ., n. 1547 del 28/1/2004)

 

Dopo anni di contrastanti decisioni da parte delle Corti di Merito, la Cassazione ha posto un punto fermo su un problema piuttosto spinoso che coinvolgeva molti medici accusati di malpractice.
Per diversi Giudici di merito la decorrenza per la richiesta di un risarcimento da parte dei pazienti era effettivamente decennale, ma tale termine doveva decorrere dal momento in cui il paziente "si fosse accorto" delle lesioni subite a seguito di un intervento chirurgico o di una prestazione medica in genere.
Questa giurisprudenza comportava, di conseguenza, che il paziente poteva di fatto adire le vie legali ed avanzare una richiesta di risarcimento anche molti anni dopo che il termine decennale fosse trascorso, affermando di aver preso coscienza del danno ricevuto solo in epoca successiva.
In altre parole per la precedente giurisprudenza non aveva rilievo giuridico il periodo in cui l'intervento era stato effettuato, ma il momento della "presa di coscienza del danno", il che rendeva possibile iniziare un procedimento civile in qualsiasi momento, con conseguente mancanza di certezze e deterioramento nei rapporti sociali, anche in quelli fra medico e pazienti.
L’ Alta corte ha fatto giustizia di tale interpretazione giurisprudenziale affermando che la decorrenza del termine decennale per avanzare una richiesta risarcitoria nei confronti dei medici inizia invece proprio dal momento in cui è stata effettuata la prestazione, e ciò perché un diverso termine di inizio produrrebbe l'effetto di inficiare gravemente la certezza dei apporti giuridici fra cittadini. E questo in quanto il dedotto rapporto derivante dalla pretesa responsabilità del medico per errore professionale o per imprudenza e negligenza resterebbe di fatto indefinitivamente in vita, con tutte le conseguenze giuridiche ipotizzabili, contro ogni logica e contro l'esigenza di definizione dei rapporti entro un tempo ragionevole e determinato, sottese all'istituto della prescrizione.
I fatti: Un uomo di 44 anni, sottoposto ad intervento chirurgico 15 anni prima, faceva causa affermando che vi era stato errore chirurgico, ma che gli effetti patologici (e conseguentemente la consapevolezza del danno) si erano manifestati solo dopo 13 anni.
La Cassazione rigettava la richiesta di risarcimento stabilendo che la prescrizione per i danni da colpa medica non può decorrere dal momento in cui il paziente destinatario della prestazione ha avuto conoscenza delle lesioni, ma deve essere fatto risalire alla data in cui è stata effettuata la prestazione.
La Corte, inoltre, detta i principi a cui si devono attenere i pazienti: essi devono essere diligenti e attenti anche nell'attivarsi per effettuare in fretta tutti gli accertamenti e gli esami diagnostici al fine di verificare e documentare l'esistenza del presunto danno alla salute conseguente all'opera del sanitario del quale essi intendono essere risarciti.
La Cassazione ha inteso tutelare soprattutto la certezza dei rapporti giuridici, ma certamente questa sentenza potra’ porre un punto fermo alle richieste risarcitorie, sempre piu’ forsennate e spesso pretestuose, di tanti pazienti.
Daniele Zamperini