Le nuove disposizioni sulla privacy in studio: alcuni aspetti molto discutibili (1)

Le ricette anonime

"Oggi sono venuti a trovarmi il signore e la signora Rossi. Sono due candidi e simpatici vecchiettini, canuti e sorridenti. Vivono da soli in quanto i figli, sposati, hanno messo su casa in altre citta’ ma si mantengono autonomamente. L’eta’, certamente, comincia a farsi sentire, in quanto la signora ha problemi di vista importanti per cui non riesce quasi piu’ a leggere e vede con difficolta’ la televisione; lui invece comincia ad avere qualche problema di memoria e di comprensione: e’necessario ripetergli piu’ volte le cose e le prescrizioni, lasciare spesso bigliettini di istruzioni scritti molto chiaramente in quanto ha la tendenza a dimenticare.

Ho dovuto fare loro diverse prescrizioni, e, secondo le nuove norme sulla privacy, ho dovuto lasciare loro una serie di ricette anonime, senza il nome dell' intestatario. Data l’eta’ e le condizioni fisiche un po’ precarie, le ricette sono state numerose, molte su ricetta "bianca".

Quando sono usciti, mi sono chiesto: saranno in grado di identificare i farmaci di ciascuno senza fare confusione? Quante volte capitera’che uno dei due sbagli e assuma un farmaco dell’altro? ricorderanno quali sono le ricette per lui e quali sono le ricette per lei?

E a questo punto viene da chiedersi: ma e’ veramente utile questa norma sulla privacy? Quanti errori, quante intossicazioni, quante terapie malfatte, e (Dio non voglia) quanti morti dovranno esserci prima che il legislatore si renda conto che queste regole sono perniciose?"

Il nuovo decreto legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 (G.U. n. 174 del 29/7/2003, supplemento ordinario n. 123) ha stabilito che dal 1° Gennaio 2004 entrassero in vigore le nuove normative sulla privacy. Il decreto suddetto, da noi gia’ commentato in un precedente articolo pubblicato su Edott- www.edott.it " Aggiornate le norme sulla privacy: molte novita’ e grosse incertezze per i medici") riassume, integra e completa tutta una serie di normative che prima erano state emanate in modo abbastanza confuso e disordinato, con difficolta’ quindi di integrazione e applicazione.

Il decreto doveva entrare pienamente in vigore gia' dal 1° Gennaio 2004, e da tale data sono in effetti scattati alcuni degli obblighi ad esso connessi. Alcuni aspetti (in primis quello riguardante l' anonimizzazione delle ricette per i farmaci distribuiti dal SSN) sono stati fatti slittare di un anno in quanto le modalita’ tecniche previste impongono l’uso di particolari apparecchi non ancora in distribuzione. L’entrata in vigore di questo aspetto dovrebbe scattare il 1° Gennaio 2005.

Confidiamo in un ripensamento del legislatore ed in una abolizione della norma, per i motivi che esporremo in seguito.

Le ricette "bianche"

Per quanto riguarda invece l’anonimizzazione delle ricette "bianche" essa e’ gia’ operativa dal 1° Gennaio 2004 e riguarda tutti i farmaci cui e’ ammessa la ricetta ripetibile.

Occorre sottolineare: la normativa precedente prevedeva gia' per le ricette ripetibili la "facoltà" di omettere le generalita’ del paziente; dal 1° Gennaio 2004 tale facolta’ e’ diventata "obbligo".

Occorre pure sottolineare come la gran maggioranza dei farmaci comunemente utilizzati, qualora prescritti in regime privato, e' sottoposto a ricetta "ripetibile": rientrano in questa categoria, per esempio, i FANS, gli antibiotici, le pillole anticoncezionali, i farmaci contro il deficit erettile, molte benzodiazepine eccetera.

Si tratta quindi di prodotti dalla potente azione farmacologica, con controindicazioni spesso importanti, per i quali non e' ammesso il rischio di scambio, di confusione, di uso improprio.

L' applicazione acritica di tale norma puo' creare percio' una serie di gravi problemi:

"Certamente, prenda l' appuntamento"

"Ma come, non puo' prepararmela e lasciarla presso la segretaria, che' io passerei subito a ritirarla?"

"Impossibile: essendo anonima, la segretaria non puo' riconoscerne il destinatario. Deve venire personalmente da me, quando ci sara' disponibilita'."

La legge, in verita', indica la possibilita' di fare eccezione: " il medico può indicare le generalità dell’interessato solo se ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua identità, per un’effettiva necessità derivante dalle particolari condizioni del medesimo interessato o da una speciale modalità di preparazione o di utilizzazione."

Tale dizione appare pero' poco chiara e passibile di difformi interpretazioni: le "particolari condizioni", ad esempio, possono riguardare anche problemi economici (come il rimborso da parte dell' Assicurazione) o la necessita' di impedire l' uso erroneo o fraudolento della ricetta da parte di terze persone?

Noi riteniamo che tale comma vada interpretato in senso assolutamente estensivo. Sara' pero' necessario che tale aspetto venga avallato da una "interpretazione autentica" delle autorita'. Meglio ancora se la norma venisse abolita e si ritornasse ad una anonimizzazione "facoltativa"

Le ricette del SSN (ricette "rosse")

I problemi cha abbiamo esposto per le ricette private si ripresentano, in forma molto piu' grave, per le ricette emanate in regime di SSN.

In questo ambito, rivestendo il sanitario una qualifica "pubblica", l' obbligo diviene ancora piu' cogente. Pur essendo slittata al 2005, la prospettiva sta gia' creando tensioni tra i pazienti, i medici e le Autorita' sanitarie.

Vengono ad essere ancora piu' accentuati i problemi riportati sopra per le ricette private, a cui poi se ne aggiungeranno altri:

Il medico non puo' comunque permettersi l' inosservanza delle norme, stanti le gravi sanzioni che ne potrebbero derivare:

Trattamento illecito di dati: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli … ovvero in applicazione dell’articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri

profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazionedi quanto disposto dagli articoli… è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.

- Misure di sicurezza: Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall’articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro.

Inosservanza di provvedimenti del Garante: reclusione da 3 mesi a 2 anni.

La conflittualita' tra paziente e medico, in conseguenza della nuova normativa, magari in conseguenza di qualche "incidente" clamoroso, potrebbe aumentare a dismisura deteriorando il rapporto fiduciario, e finendo, poi, per coinvolgere le Autorita' Sanitarie e in genere la classe politica, identificata dai piu' come responsabile.

Sarebbe opportuno, da parte delle Autorita', abolire questa falsa "norma protettiva", in quanto in realta' potenzialmente dannosissima.

Daniele Zamperini

Per una panoramica sulla nuova normativa, vedi l' articolo esteso pubblicato su Edott.