Se al paziente non viene prospettata una possibilita' di scelta, il medico ne risponde (Sentenza Cassazione)

Se con l' ecografia il medico non rileva la malformazione del feto deve risarcire la madre per il danno subìto per averle impedito di esercitare il suo diritto all’interruzione della gravidanza.

La terza sezione civile della Cassazione (sentenza n. 11488 del 21 giugno 2004), ha sentenziato: "La prestazione medica non è qualificabile come particolarmente difficile alla stregua dell’articolo 2236 Cc solo perché il risultato sperato è incerto, ben potendo accadere che una prestazione sia agevole (ad esempio la corretta somministrazione dei farmaci necessari) e che il risultato (ad esempio la guarigione o il miglioramento del paziente) sia tuttavia incerto". Le difficoltà vanno invece legate a problemi tecnici che trascendano la preparazione medica specialistica o che siano non ancora studiati a sufficienza o dibattuti. Inoltre "la prova dell’incolpevolezza dell’inadempimento (...) e della diligenza è sempre riferibile alla sfera d’azione del debitore; in misura inoltre tanto più marcata quanto più l’esecuzione della prestazione consista nell’applicazione di regole tecniche sconosciute al creditore". Come nel caso della medicina. Da ultimo, la Cassazione afferma che il danno può assumere semplicemente la veste di una perdita di chance. Nel caso in questione, quindi, il punto non sta nell’indagare se la donna, venuta a conoscenza della malformazione del feto, avrebbe o meno interrotto la gravidanza; il punto è che la condotta del medico le ha tolto una possibilità di scelta.