I giudizi contenuti nelle perizie medico-legali sono dati personali

Le valutazioni e gli altri elementi di giudizio contenuti nelle perizie medico-legali sono dati personali e, nel rispetto degli espressi limiti previsti dalla legge n. 675 del 1996, devono essere messi a disposizione dell'interessato che ne faccia richiesta.
La questione è stata chiarita dall'Autorità in due diverse decisioni riguardanti i ricorsi presentati da due persone che avevano chiesto alla propria assicurazione di poter accedere ai dati che li riguardano ed in particolare alle informazioni personali, anche di tipo sensibile, contenute nella perizia medico-legale effettuata per conto della stessa società assicuratrice ai fini della liquidazione dell'indennizzo.
Non avendo ricevuto riscontro alla loro richiesta, gli interessati si sono, quindi, rivolti al Garante perché imponesse all'assicurazione di comunicare i dati.
Esaminando il primo caso, il Garante ha invitato l'assicurazione a fornire i dati richiesti, ma l'assicurazione ha adempiuto solo in parte, escludendo le valutazioni e gli altri elementi contenuti nella relazione medico-legale redatta dal consulente sanitario di fiducia della società. La mancata comunicazione delle valutazioni contenute nella perizia era stata motivata sulla base della considerazione che essa rappresenterebbe un mero giudizio personale che, pur se basato su parametri medico-scientifici, resterebbe il frutto di una elaborazione soggettiva e, in quanto tale, non potrebbe essere definito come dato personale, anche perché suscettibile per la sua natura di contestazioni e di valutazioni differenti.
Il Garante ha, invece, sancito che le valutazioni mediche devono essere ricondotte alla sfera dei dati personali.
Sulla scorta di quanto precedentemente stabilito nel recente provvedimento in materia di conoscibilità da parte dei dipendenti della note di qualifica (anche per ciò che riguarda le modalità di accesso alle valutazioni e alla loro integrazione), l'Autorità ha ribadito che la nozione di dato personale, stabilita dalla legge sulla privacy, include qualunque informazione che permetta di identificare una persona anche indirettamente. Nel caso in esame, i dati contenuti nelle valutazioni riguardano la salute degli interessati e sono riportati dal medico nella relazione, redatta per conto della società assicuratrice sulla base di documenti sanitari e di altri elementi ricavati da quest'ultimo nelle visite cui sono sottoposti gli assicurati.
L'Autorità ha dunque ritenuto fondata la richiesta dell'interessato di accedere a questi dati e alle informazioni personali in forma di giudizi sul grado di invalidità permanente da attribuire a causa del sinistro subito, e ha ordinato alla società assicuratrice di integrare la precedente risposta, comunicando al ricorrente integralmente ed in forma agevolmente comprensibile anche i dati personali contenuti nei giudizi e nelle valutazioni espresse nonché gli altri profili personali riscontrati dal medico della società.
Il principio è stato ribadito anche nel secondo ricorso affrontato dal Garante, nel quale, tuttavia è stato specificato che il diritto di accesso è, secondo la legge, temporaneamente "sospeso" quando i dati sono raccolti ai fini di indagini difensive o comunque per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. Il diritto è, però, sospeso limitatamente al periodo durante il quale l'accesso potrebbe causare un pregiudizio per lo svolgimento di tali indagini o per l 'esercizio di quei diritti, come specificamente previsto dall'art. 14, comma 1, lettera e) della legge n. 675; pregiudizio che deve essere prospettato dalla parte interessata e valutato caso per caso (nel caso si specie, ad esempio, non erano stati definiti tutti gli aspetti relativi alla consulenza tecnica d'ufficio). Cessate le esigenze di tutela, il diritto di accesso dell'interessato può pienamente esercitarsi e tali dati potranno essere integralmente comunicati all'interessato.


Garante per la protezione dei dati personali. Comunicati Stampa  1999 www.garanteprivacy.it