Assicurazioni: accesso alle perizie medico legali

Quando un assicurato è in causa con la sua società di assicurazione o sta per avviare una controversia giudiziaria, l'accesso ai dati contenuti nelle perizie medico legali, effettuate dall'assicurazione, può essere temporaneamente differito per il periodo in cui tale conoscenza può arrecare effettivo pregiudizio all'esercizio del diritto di difesa. L'occasione per ribadire questo principio, affermato dall'art.14 della legge n.675 del 1996, è stata offerta dal caso di un sottoscrittore di una polizza di assicurazione sanitaria che aveva chiesto di accedere ai dati contenuti nella perizia medico legale effettuata da un medico per conto della società assicuratrice. Non avendo ottenuto soddisfazione dall'assicurazione, l'interessato aveva presentato ricorso al Garante.

Esaminando il ricorso, l'Autorità ha ricordato che nelle perizie medico legali si ritrovano, normalmente, tre categorie di dati:
a) dati identificativi di tipo anagrafico;
b) dati riferiti allo stato di salute, con particolare riferimento all'anamnesi;
c) la valutazione peritale vera e propria che risulta dalla visita medica cui viene sottoposto l'assicurato da parte del medico
fiduciario dell'assicurazione, la parte della perizia cioè nella quale il medico esprime appunto un giudizio sul rapporto tra sinistro
denunciato e patologie lamentate per le quali l'interessato chiede il risarcimento nonché, spesso, valutazioni e giudizi
sull'eventuale grado di genuinità delle istanze presentate all'assicurazione.
A giudizio del Garante, le informazioni risultanti da visite mediche, e le relative valutazioni, sono dati personali: nei loro confronti si può quindi esercitare il diritto di accesso previsto dall'art.13 della legge sulla privacy ( accesso, aggiornamento, rettificazione, cancellazione ecc.).
Tuttavia, quando c'è una causa in corso o ci si trova in situazioni propedeutiche ad una controversia, all'istanza dell'interessato può non seguire una immediata messa a disposizione di tutti i dati personali.
In ipotesi di questo genere, ha sottolineato l'Autorità, si può, infatti, far valere la particolare norma della legge (art.14 primo comma
lett.e) che prevede un differimento temporaneo dell'esercizio del diritto di accesso qualora la conoscenza immediata, da parte
dell'interessato, di alcuni dati che lo riguardano, possa determinare un pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa della controparte.
Il Garante ha precisato che il titolare del trattamento (nel caso, l'assicurazione) che vuole avvalersi del differimento non deve però limitarsi a far riferimento alla norma che lo prevede, ma deve fornire adeguate motivazioni che diano ragione del pregiudizio effettivo cui si andrebbe incontro in caso di immediato accesso ai dati.
Inoltre, per meglio bilanciare gli interessi tra titolare del trattamento ed interessato, il Garante ha effettuato un'attenta disamina delle vicende specifiche sottoposte, allo scopo di verificare l'esistenza dei presupposti che legittimassero il differimento.
Nel caso esaminato, ci si trovava infatti in una situazione precontenziosa, il cui ulteriore sviluppo poteva portare, a breve termine, o ad un accertamento probatorio sulle condizioni effettive dell'interessato, d'intesa tra le parti (in base ad una precisa norma del contratto di assicurazione), o ad una controversia giudiziaria di fronte alla magistratura ordinaria.
Il Garante, dunque, pur riconoscendo la presenza di motivi che rendevano opportuno il differimento ai profili valutativi contenuti nella perizia medico legale, ha riconosciuto l'immediato diritto di accesso ai dati sanitari obiettivamente riscontrabili, presenti nella perizia.
L'Autorità ha, infine, sottolineato che, essendo il differimento previsto dalla legge n.675 del 1996 a carattere temporaneo, una volta cessate le esigenze di tutela, il diritto di accesso potrà riespandersi e questi dati dovranno essere integralmente comunicati
all'interessato che ne abbia fatto richiesta, anche in riferimento alle valutazioni espresse in sede di perizia medico legale dal medico fiduciario della società assicuratrice, nonché alle opinioni dello stesso in ordine al complessivo comportamento dell'interessato in relazione alla gestione del sinistro.

Garante per la protezione dei dati personali: Comunicati Stampa  1999 www.garanteprivacy.it