(Istituzione Centro regionale di formazione per l'area della medicina generale)

REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

GIUNTA REGIONALE

delibera n. 3576 del 9 agosto 1996

VISTO l'art. 8, comma 1, del D.L.G.S. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni che, in coerenza con l'impostazione complessiva della suddetta normativa di riordino del Servizio Sanitario Nazionale, introduce elementi innovativi anche con riferimento ai medici di medicina generale, prevedendo, in particolare, una serie di principi ai quali debbono ispirarsi gli accordi collettivi nazionali, di cui all'art. 4, comma 9, della legge 30.12.1991, n. 412;

VISTO l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, sottoscritto il 25.1.1996, che, tenuto conto dei principi enunciati dal precitato art. 8, comma 1, si pone quale strumento per realizzare, nell'ambito degli spazi di contrattazione tra la Regione e le Organizzazioni Sindacali di categoria, previsti dal suddetto accordo nazionale, forme e modalità organizzative che contribuiscano a migliorare la qualità dell'assistenza e a sviluppare modelli culturali intesi all'utilizzo appropriato dell'offerta di prestazioni sanitarie, tenendo conto dei seguenti aspetti qualificanti:

- il medico di medicina generale è parte integrante dell'organizzazione sanitaria complessiva ed il suo apporto professionale assume un ruolo strategico nel distretto, rappresentando, quest'ultimo, il riferimento organizzativo-funzionale finalizzato a realizzare il governo delle prestazioni sanitarie, il contenimento della spesa sanitaria attraverso il controllo sull'accesso alle strutture nonché il necessario raccordo tra servizi sanitari e socio-assistenziali, al fine di fornire una risposta coordinata e continuativa agli utenti;

- l'organizzazione del lavoro e l'erogazione delle prestazioni di medicina generale debbono tendere, anche attraverso iniziative di associazionismo medico, come indicato dal citato D.L.G.S. n. 502/1992, a promuovere la continuità assistenziale, onde garantire, agli assistiti, in maniera permanente la globalità dell'assistenza primaria. Tale continuità si realizza anche attraverso l'integrazione con i servizi distrettuali ed ospedalieri e con l'utilizzazione di sistemi informativi per disporre dei dati necessari a misurare il rapporto tra costi e benefici e l'efficacia e l'efficienza in termini di validità assistenziale;

- l'erogazione delle prestazioni deve conformarsi alla previsione di livelli di spesa programmati responsabilizzando il medico al loro rispetto, tenendo conto delle spese direttamente indotte dal medico e di quelle indotte da altri professionisti e da altre strutture specialistiche e di ricovero, al fine di ottemperare all'esigenza di economicità della spesa in armonia ai principi ispiratori della normativa di riordino del S.S.N.;

- i compiti e le funzioni da assicurare vanno consolidati sia con riferimento ai processi assistenziali per protocolli correlati a patologie sociali, sia con riferimento all'implementazione di procedure per la verifica della qualità dell'assistenza, per lo svolgimento della ricerca epidemiologica, per la didattica e per l'attivazione di un sistema informativo integrato tra medici di medicina generale e presidi delle aziende sanitarie;

ATTESO che, in base al contesto sopra delineato, emerge, con tutta evidenza, il ruolo e l'impegno innovativo della Regione ai fini dell'introduzione di modelli organizzativi e della diffusione di modelli culturali necessari per orientare opportunamente ed adeguatamente il comportamento del medico di medicina generale, valorizzandone la professionalità ed impegnandone la responsabilità all'interno della realtà distrettuale e nel rapporto con le aziende ed i presidi ospedalieri;

 

ATTESI, altresì, i compiti istituzionalmente attribuiti alla Regione ai sensi del D.L.G.S. 8.8.1991, n. 256 e successivi decreti ministeriali, con riferimento all'organizzazione dei corsi per la formazione specifica in medicina generale ai fini del rilascio dell'attestato che costituisce titolo necessario per l'esercizio della medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, che postulano, tra gli altri, la promozione degli strumenti necessari ad assicurare l'omogeneità nella metodologia didattica;

 

CONSIDERATO, per tutto quanto innanzi esposto, che il soddisfacimento delle esigenze organizzative e professionali su delineate, abbisogni di appositi interventi mirati al sostegno dei processi di modificazione del ruolo della medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, secondo un progetto organico che raccordi le cospicue competenze attribuite, in materia, alla Regione per un più efficace perseguimento degli obiettivi e dei risultati nel settore in questione;

 

RITENUTO, di conseguenza, che l'attuazione dei predetti interventi mirati appare perseguibile mediante l'individuazione di un apposito strumento operativo di riferimento regionale che assicuri, sotto l'aspetto progettuale, scientifico e didattico, l'attivazione delle iniziative nel settore della medicina di base coerenti alla programmazione regionale e locale. Tale strumento operativo viene a costituire un investimento certamente aggiuntivo rispetto ai compiti attribuiti alla Regione, ma sicuramente coerente e strategico alla gestione delle suddette molteplici funzioni, nell'ottica generale del rilancio del ruolo del medico di medicina generale nell'ambito delle politiche sanitarie che caratterizzano i processi di riordino del Servizio Sanitario Regionale e con particolare riferimento alle manovre di riassetto della rete distrettuale;

 

RITENUTO, pertanto, di dover individuare, secondo il progetto allegato al presente provvedimento di cui fa parte integrante, un "Centro regionale di formazione per l'area della medicina generale" nel quale si collocano l'impianto afferente alla formazione specifica in medicina generale, di cui al D.L.G.S. n. 256/1991, l'aggiornamento obbligatorio e le altre iniziative sperimentali di cui all'accordo nazionale sottoscritto il 25.1.1996 nonchè le attività di sostegno e sviluppo delle funzioni attribuite, dal Piano Sanitario Nazionale 1994-96, alla medicina generale, in conformità agli indirizzi programmatori regionali;

 

RITENUTO, altresì, che l'attivazione del suddetto Centro, presso l'azienda per i servizi sanitari n.2 "Isontina", la quale offre le risorse logistiche e di personale necessarie, debba avvenire in via sperimentale, al fine di poter verificare, nei tempi e nei modi stabiliti nel progetto allegato al presente provvedimento, il raggiungimento degli obiettivi che la Regione si propone attraverso tale strumento operativo di riferimento;

 

CONSIDERATO, peraltro, che il modello sperimentale postula, per sua natura, un'attenta e puntuale verifica, sia per quanto attiene alla compatibilità delle soluzioni e degli strumenti adottati con l'assetto istituzionale ed organizzativo esistente, sia in relazione all'opportunità e congruità delle scelte operate, sia con riguardo specifico alla valutazione "costi-benefici", che si profila determinante per l'apprezzamento dei risultati complessivi;

 

STABILITO di far fronte alle spese per il funzionamento del Centro tramite, rispettivamente, le quote di Fondo sanitario nazionale a destinazione vincolata per la formazione specifica in medicina generale che verranno attribuite alla Regione relativamente al corso biennale di cui al D.M.18.1.1996 nonchè le quote di Fondo sanitario nazionale di parte corrente a destinazione indistinta finalizzate alle attività di aggiornamento professionale dei medici convenzionati con il S.S.N., come stabilito dall'accordo collettivo nazionale sottoscritto il 25.1.1996. Le quote di finanziamento verranno assegnate all'azienda sanitaria suindicata che provvederà ai relativi adempimenti in base al programma annuale di attività e di spesa elaborato, per l'anno successivo, dal Consiglio tecnico del Centro, entro il 30 settembre di ogni anno. Il predetto programma è allegato al piano annuale dell'azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina";

 

RITENUTO necessario, ai fini della predisposizione del predetto programma annuale, determinare in lire 400.000.000.- (quattrocentomilioni) l'ammontare massimo del budget, da assegnare, per il tramite dell'azienda per i servizi sanitari predetta, al Centro in questione, per ciascun anno del biennio 1997-1998. A tale budget vanno aggiunte le quote di Fondo sanitario nazionale a destinazione vincolata che verranno attribuite alla Regione per la formazione specifica in medicina generale ex D.M. 18.1.1996;

 

STABILITO, altresì, che, in sede di primo avvio del Centro, il programma per l'anno 1997, possa costituire documento autonomo rispetto al piano annuale dell'azienda per i servizi sanitari più volte citata. Detto programma deve essere elaborato entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio tecnico del Centro e inoltrato alla Regione per la conseguente approvazione da parte della Giunta Regionale;

 

RITENUTO, infine, di determinare in lire 40.000.000.- (quarantamilioni) il budget 1996 da assegnare al Centro, per il tramite dell'azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina", per spese di gestione e di primo impianto;

 

LA GIUNTA REGIONALE, su proposta dell'Assessore alla Sanità, all'unanimità,

D E L I B E R A

 

1. Di approvare, per le motivazioni esposte nel preambolo del presente provvedimento, il progetto di cui all'allegato facente parte integrante del medesimo atto, finalizzato ad attivare, in via sperimentale, presso l'azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina", il "Centro regionale di formazione per l'area della medicina generale".

 

2. Di stabilire che detta sperimentazione, della durata biennale relativamente agli anni 1997 e 1998, avvenga secondo gli obiettivi e le modalità contenute nel progetto di cui sub 1 che saranno oggetto di verifica sulla base degli indicatori individuati nel progetto medesimo.

 

3. Gli oneri finanziari derivanti dalle spese per il funzionamento del Centro in questione fanno carico rispettivamente, alle quote di Fondo sanitario nazionale a destinazione vincolata per la formazione specifica in medicina generale che verranno attribuite alla Regione relativamente al corso biennale di cui al D.M.18.1.1996 nonchè alle quote di Fondo sanitario nazionale di parte corrente a destinazione indistinta finalizzate alle attività di aggiornamento professionale dei medici convenzionati con il S.S.N., come stabilito dall'accordo collettivo nazionale sottoscritto il 25.1.1996. Le quote di finanziamento verranno assegnate all'azienda sanitaria succitata che provvederà ai relativi adempimenti in base al programma annuale di attività e di spesa elaborato, per l'anno successivo, dal Consiglio tecnico del Centro, entro il 30 settembre di ogni anno. Il predetto programma è allegato al piano annuale dell'azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina".

 

4. Di stabilire che, in sede di primo avvio del Centro, il programma per l'anno 1997, possa costituire documento autonomo rispetto al piano annuale dell'azienda per i servizi sanitari più volte citata. Detto programma deve essere elaborato entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio tecnico del Centro e inoltrato alla Regione per la conseguente approvazione da parte della Giunta Regionale.

 

5. Di determinare, ai fini della predisposizione del predetto programma annuale ed in via presunta, in lire 400.000.000.- (quattrocentomilioni) l'ammontare massimo del budget, da assegnare, per il tramite dell'azienda per i servizi sanitari predetta, al Centro in questione, per ciascun anno del biennio 1997-1998, fatte salve le eventuali variazioni di tale ammontare che dovessero rendersi necessarie a seguito della verifica del programma annuale di attività e di spesa. A tale budget vanno aggiunte le quote di Fondo sanitario nazionale a destinazione vincolata che verranno attribuite alla Regione per la formazione specifica in medicina generale ex D.M. 18.1.1996.

 

6. Per l'anno 1996 il budget da assegnare al Centro, per il tramite dell'azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina", per spese di gestione e di primo impianto, è determinato in lire 40.000.000.- (quarantamilioni).

 

7. Di demandare all'Assessore regionale alla Sanità gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento.

 

 

 

BM