Un caso di diffamazione su Internet: il foro competente e’ quello della residenza della persona offesa (Cassazione ).

La Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza n. 6591 del 8 Maggio 2002, si e’ trovata di fronte ad un caso del tutto nuovo e dai risvolti legali piuttosto originali: una donna ha citato in giudizio il signor R.S. per aver pubblicato sulla rete internet un messaggio ritenuto da lei diffamatorio.

Il problema, di per se' banale, e’ sorto allorche’ si e’ dovuto stabilire quale fosse il foro giuridico competente al giudizio in quanto tale decisione condiziona tassativamente la validita' del giudizio. Nel caso in oggetto ci si e' trovati di fronte ad una serie di azioni incrociate delle parti, tendenti a spostare il giudizio presso il foro piu' favorevole a ciascuna.

Facendo riferimento alla legge sulla stampa e’ stato sostenuto, ad esempio che il foro competente fosse quello ove e’ stata pubblicata la notizia diffamatoria in quanto cosi’ avviene nei procedimenti contro la diffamazione a mezzo stampa. Questo principio si basa sul fatto che, concretizzandosi il reato nel momento in cui la prima persona (il primo lettore) ha notizia dell' affermazione diffamatoria, cio' avviene di regola proprio nel luogo ove tale notizia viene stampata. Nel caso in oggetto, trattandosi invece di diffusione su Internent la Corte non ha ritenuto idoneo questo criterio in quanto, allorche' la diffamazione avvenga con questo mezzo, non e' detto che la notizia diffamatoria venga recepita (assumendo quindi il suo aspetto diffamatorio) nello stesso luogo dove viene immessa in rete dall' autore in quanto la sua trasmissione e' pressoche' istantanea e ubiquitaria.

Quando la notizia viene pubblicata su un sito web o viene diffusa tramite un newsgroup o una mailing-list occorrerebbe in teoria, dice la Corte, poter individuare il luogo dove sia stata presa visione, prima di altri, della notizia, vale a dire dove sia localizzato il primo lettore (del newsgroup, della mailing-list o del sito Web) che abbia letto per primo il messaggio diffamatorio. Cio’ non e’ evidentemente possibile dato il frazionamento dei messaggi e la difficolta’ pratica di rilevare queste informazioni sulla rete.

Diviene percio’ importante stabilire invece quale sia il primo luogo ove la notizia diffusa sia stata avvertita nel suo aspetto diffamatorio, e questo e' il luogo che va individuato nella sua localizzazione.

La Corte distingue percio’ tra azione offensiva (introduzione illecita in rete) e l’evento di danno (offesa e diffamazione). Il luogo rilevante, ai fini del sorgere dell’obbligazione risarcitoria da fatto illecito ( a giudizio della Suprema Corte) … non e’ il luogo dell’evento illecito ma il luogo del danno conseguente. Non e' importante, quindi, dove la notizia sia stata immessa in rete, bensi' dove ne sia stato avvertito il potenziale diffamatorio.

Percio' e’ presso il luogo ove si localizza il domicilio della parte offesa (di colui che assume di aver subito danni patrimoniali e danni morali dalle espressioni avvertite come offensive) che deve essere riconociuto il foro competente a decidere la causa.

Daniele Zamperini