Del fatto illecito commesso a scuola dal minore concorrono i genitori e, per l’ insegnante, il Ministero della Pubblica Istruzione (sentenza Cassazione Civ. – sez. III - n. 12501/2000
L’ insegnante risponde, per la colpa "in vigilando", solo per dolo o colpa grave; i genitori rispondono della colpa "in educando".

I fatti:
Un minore, durante l’ orario scolastico, scagliava una gomma da cancellare contro un compagno colpendolo a un occhio e causandogli gravi lesioni.
Venivano chiamati a rispondere in solido i genitori del minore e il Ministero della Pubblica Istruzione.
Il Tribunale, con sentenza depositata il 14 febbraio 1994 riteneva sussistente la colpa del minore, e responsabile il genitore di non avere impartito al figlio un'adeguata educazione; assolveva il Ministero poiché escludeva la colpa dell'insegnante.
Le parti (compreso il minore leso, divenuto frattanto maggiorenne) proponevano appello: la Corte di appello di Venezia, con la sentenza depositata il 21 novembre 1997, confermava nel merito la pronunzia di primo grado, osservando che l’ eventuale riconoscimento della responsabilità dell'insegnante (responsabilità concorrente ininfluente nei confronti del danneggiato ) non sarebbe stata sufficiente a sollevare il genitore dalla pressione di colpa in educando posta dall'art. 2048 c.c. Non era stato dimostrato, a parere della Corte, che il genitore avesse esercitato "una pregnante vigilanza sui risultati dell'educazione", mentre il comportamento del minore in occasione del sinistro, "seppure certamente non sintomatico di un'inclinazione alla violenza" (perché "ispirato da un intento scherzoso"), rivelava '"un'immatura sconsideratezza e una non ancora acquisita coscienza della irrilevanza delle intenzioni sui risultati di un gesto comunque oggettivamente violento".
Veniva presentato ricorso in Cassazione, censurando, tra l’ altro, che l’ insegnante non fosse stata chiamata personalmente a rispondere del danno per omissione di sorveglianza..
La Corte rigettava i ricorsi affermando tra l’ altro che " il disposto dell'art 61 della legge 11 luglio 1980 n. 312, che ha innovato la disciplina della responsabilità del personale della scuola per i danni prodotti ai terzi nell'esercizio delle funzioni di vigilanza degli alunni sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale. Sotto il primo aspetto, il citato art. 61 ha limitato la responsabilità del detto personale ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza; sotto il secondo aspetto, esso ha previsto la "sostituzione" dell'amministrazione al personale scolastico nell'obbligazione risarcitoria verso i terzi danneggiati, con esclusione quindi della legittimazione passiva degli insegnanti…". Era giusto, quindi, aver citato in giudizio il Ministero e non l’ insegnante. Inoltre si rilevava che " la responsabilita’ del genitore (ex art. 2048 c.c., primo comma) e quella del precettore (ex art. 2048, secondo comma) - per il fatto illecito commesso da un minore capace di intendere e di volere mentre è affidato a persona idonea a vigilarlo e controllarlo - non sono tra loro alternative, giacché l'affidamento del minore alla custodia di terzi solleva il genitore dalla presunzione di colpa in vigilando (dal momento che dell'adeguatezza della vigilanza esercitata sul minore risponde il precettore cui lo stesso è affidato), ma non anche da quella di colpa in educando, i genitori rimanendo comunque tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore in un momento in cui lo stesso si trovava soggetto alla vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un'educazione adeguata a prevenirne comportamenti illeciti."