Esenti da IVA le professioni sanitarie

Il decreto del Ministero della Salute, 17/05/2002 (G.U. 189 del 13/08/02) che individua le prestazioni sanitarie esenti da IVA, ha ampliato la platea dei contribuenti esenti da questa imposta. Infatti, ribadendo che le prestazioni esenti devono essere quelle finalizzate alla diagnosi, cura e riabilitazione della persona, tenendo conto dell'entrata a regime dei diplomi abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie, ha decretato che siano esenti da IVA i biologi, gli psicologi, gli odontoiatri, gli operatori elencati nel D.M. 19/3/2001 che eseguono le prestazioni elencate nei rispettivi profili professionali.
Le figure individuate in questo articolo sono, essenzialmente:

L'esenzione dall IVA vale anche per gli stranieri sia pure extracomunitari che esercitino in Italia in base a titoli riconosciuti dal nostro ordinamento.

Daniele Zamperini