Comunicazione dell’Ordine dei Medici di Milano a proposito dell’IVA sulle parcelle n.12 del 22 Gennaio 2004).

La Federazione dell’Ordine dei Medici a chiarimento della Sentenza della Corte di Giustizia europea, cause 307/01 e 212/01, precisa l’ambito di applicazione della normativa IVA in Italia. Si sottolinea come la Corte di Giustizia evidenzi come caratterizzanti le prestazioni mediche esenti da IVA:
-  La natura delle stesse cioe’ interventi diretti a diagnosi cura, guarigione, ecc.
- La finalita’ delle prestazioni stesse cioe’ quando vengono effettuate in un contesto che legittima sostenere che il loro scopo principale e’ quello di tutelare mantenere o ristabilire la salute.
Mancando queste caratteristiche secondo la Corte Europea non e’ prevista l’esenzione dall’IVA. A titolo di esemplificazione la circolare riporta alcuni casi pratici: sono esenti da IVA le visite mediche di singoli per conto di datori di lavoro o di compagnie di assicurazione; prelievi di sangue per verificare la presenza di virus o altre malattie per conto di datori di lavoro o assicurazioni; rilascio di certificati di idoneita’ fisica come per esempio viaggiare quando tali prestazioni sono dirette principalmente a tutelare la salute dell’interessato.

Non sono esenti da IVA i rilasci dei certificati sullo stato di salute della persona per fini quali il diritto a una pensione di guerra; gli esami medici condotti al fine della preparazione di un referto medico peritale in materia di questione di responsabilita’ e di quantificazione del danno per singoli che intendano intentare un’azione giurisdizionale; preparazione dei relativi referti medici anche se basate su note mediche senza aver proceduto a esami clinici.

Un’analisi genetica non sara’ esente da IVA nel caso in cui e’ finalizzata al riconoscimento di paternita’ mentre sara’ esente da IVA quando sia finalizzata a un uso terapeutico.

E’ da sottolineare pero’ come queste disposizioni dell’Ordine dei Medici non siano state ancora ufficializzate attraverso le autorita’ fiscali, legittimate a regolamentare questo aspetto. E’ stata preannunciata una circolare chiarificatrice in proposito che non e’ ancora giunta a nostra conoscenza. Nell’attesa sara’ necessario regolarsi secondo un criterio di ragionevolezza ma, secondo il nostro parere, sara’ necessario attendere i chiarimenti dell’ufficio addetto (D.Z.).