CIRCOLARI SCOLASTICHE A MISURA DI PRIVACY

Anche le circolari scolastiche devono rispettare la legge sulla privacy e non possono, pertanto, contenere
dati personali che consentano di risalire, sia pure in modo indiretto, all'identità degli studenti se tali
informazioni ledono la loro riservatezza.

Lo ha stabilito il Garante in occasione di un provvedimento con cui è stato accolto il ricorso presentato dai
genitori di un minore nei confronti di una scuola che aveva inviato a tutte le famiglie una comunicazione
relativa ai provvedimenti disciplinari adottati in occasione di litigi tra studenti.

Poiché nella circolare erano contenuti elementi suscettibili di rendere possibile l'identificazione di un
minore, i genitori di quest'ultimo, successivamente ritirato dalla scuola, si erano rivolti all'Autorità per
impedire che l'istituto procedesse a un'ulteriore diffusione della lettera circolare.

La divulgazione di dati personali e la circostanza che nella circolare si facesse riferimento a comportamenti
ritenuti violenti, secondo i genitori dello studente, oltre a ledere la riservatezza e la dignità del minore
avrebbe, infatti, potuto provocare riflessi sulla sua personalità e di altri minori iscritti allo stesso istituto. I
ricorrenti chiedevano, inoltre, di conoscere gli eventuali ulteriori dati personali del figlio ancora in possesso
dell'istituto (relazioni, verbali, altri atti interni) relativi alla vicenda in questione.

L'Autorità ha riconosciuto fondata l'opposizione dei genitori ad un nuovo invio della circolare e questo a
prescindere dal fatto che la comunicazione in questione rientrasse tra le prerogative dell'istituto o
richiedesse la previa acquisizione del consenso da parte degli interessati. Il diritto-dovere di informare le
famiglie sull'attività e sugli avvenimenti della vita scolastica deve, infatti, essere in ogni caso bilanciato con
l'esigenza di tutelare la personalità dei minori.

Rilevata la delicatezza delle informazioni trattate nella circolare e la possibilità di risalire all'identità dei
protagonisti del fatto attraverso le altre notizie contenute nella lettera, il Garante ha dunque accolto il
ricorso e ha disposto che l'eventuale invio di nuove forme di comunicazione e diffusione della vicenda da
parte della scuola dovrà avvenire con modalità che consentano di omettere o rendere generici i riferimenti
suscettibili di permettere l'individuazione degli interessati.

L'Autorità ha, infine, ordinato all'istituto d'istruzione di fornire ai ricorrenti un preciso riscontro
dell'eventuale esistenza di dati diversi da quelli oggetto del ricorso attraverso l'invio di un'apposita
comunicazione scritta.

21 marzo 2000