Daniele  Zamperini

CERTIFICATO DI ASSENZA PER MALATTIA PER I LAVORATORI DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI
( "Avvenire Medico", Luglio-Agosto 1999 )

LAVORATORI DIPENDENTI SOGGETTI A INPS

La prestazione professionale del medico in tale evenienza si estrinseca in due precise attivita’: La certificazione di malattia dei lavoratori dipendenti soggetti a INPS va redatta  ( Legge 29 Febbraio ’80 n.33 , L. 23/04/81 n.55) dal medico curante in doppia copia secondo gli esemplari definiti nella Convenzione Nazionale Unica. Il certificato compilato secondo il modello INPS e’ percio’ costituito in realta’ di due parti:
  1. Certificato con diagnosi della malattia che deve essere inviato (a cura del lavoratore) all’Istituto competente non oltre al giorno successivo a quello del rilascio.
  2. Attestato di malattia per dichiarazione giustificativa dell’assenza dal lavoro da consegnarsi al datore di lavoro e priva di diagnosi ma contenente esclusivamente prognosi, data del rilascio e data di inizio della malattia.
Non e’ previsto l’ obbligo di riportare l’ obiettivita’, trattandosi quindi di un certificato essenzialmente diagnostico- prognostico.

Teniamo presente che la diagnosi puo’ dividere in vari tipi:

Per esempio:
 
" Il signor XY e’ affetto da melanoma, con prognosi di giorni 5".

NON e’ un buon certificato in quanto la diagnosi pur esprimendo uno stato morboso importante non rende conto del perche’ questa persona debba fare 5 giorni di riposo, non di piu’ e non di meno.

"Il signor XY e’ affetto da postumi di recente asportazione chirurgica di melanoma in situ al braccio sinistro, con prognosi di giorni 5".

Questa dizione rende invece immediatamente conto del perche’ questa persona abbia bisogna di alcuni giorni di riposo

Puo’ essere utile, ( pur non essendo espressamente richiesto in questo tipo di certificato), inserire alcuni elementi di obiettivita’ onde esplicitare, ad esempio, il motivo per cui in certi casi venga espressa una prognosi diversa da quella mediamente concessa. Non e’ un obbligo, ma costituisce elemento di chiarezza e di "buona certificazione".

Quattro punti importanti:
 
  1. la diagnosi puo’ essere anche solo sintomatica o esprimere semplicemente una sindrome. La classica "sindrome influenzale" e’ tipica di tutte quelle forme febbrili ove non e’ possibile discriminare clinicamente una vera influenza da una sindrome parainfluenzale o da una virosi simil- influenzale. Puo’ essere anche solo "riferita" (come spiegato nel numero precedente) e puo’ essere espressa anche per periodi precedenti al giorno della visita.
  • Diagnosticare una malattia sottoposta ad obbligo di denuncia rende necessario effettuare contemporaneamente la denuncia di malattia infettiva
  • Diagnosticare una malattia iatrogena rende assolutamente necessario inoltrare contemporaneamente la scheda di farmacosorveglianza. 
  • Un infortunio o una malattia lavorativa vanno certificate (di regola) NON su mod. INPS ma mediante i moduli INAIL, con modalita’ del tutto diverse.
  • Quindi tenere presente che
     
    - Il certificato di diagnosi e l’attestato di malattia vanno redatti, per i soggetti che hanno diritto all’ indennita’ INPS e di regola solo per essi (nota: fa eccezione quanto detto al punto successivo) esclusivamente sui modelli fissati dallo stesso decreto e predisposti dall’INPS (Decreto del Ministero della Sanita’ e del M. Lavoro 30 Settembre ’91) . Per gli altri lavoratori dipendenti (tenuti a trasmettere la certificazione di malattia al proprio datore di lavoro) questo va redatto su carta intestata del medico con timbro e firma e deve contenere diagnosi e prognosi clinica (v. oltre).
    In mancanza dell’ apposito modulo INPS e’ possibile, anche per i lavoratori sottoposti a tale regime, redigere i certificati sul ricettario privato del medico purche’ contengano gli stessi dati del modulo di legge (Circ. INPS n. 99 del 13/5/96 :” La certificazione sanitaria rilasciata, anche su modulario non regolamentare, da medici diversi da quelli di libera scelta, compresa quella emessa dagli Ospedali e dalle strutture di pronto soccorso all’ atto della dimissione, e’ da ritenere valida ai fini dell’ erogazione dell’ indennita’ di malattia a condizione che contenga i requisiti sostanziali richiesti (intestazione, nominativo del lavoratore, data, firma, diagnosi e prognosi di incapacita’ al lavoro”. La circolare precisa che: 1) La prognosi non deve essere strettamente clinica ma deve riferirsi all’ incapacita’ lavorativa. 2) Il lavoratore deve inoltrare copia (anche fotocopia) del certificato al datore di lavoro. 3) Qualora il certificato manchi di qualcuno degli elementi sostanziali indispensabili, la necessaria regolarizzazione dovra’ essere operata, tramite l’ interessato, dai medesimi redattori.). Per evitare problemi di privacy sarebbe utile anche stilare un secondo attestato di giustificazione dal lavoro (privo di diagnosi) da presentare al datore di lavoro; il lavoratore, altrimenti, puo’ presentare una fotocopia del certificato, eventualmente censurata per quanto riguarda la diagnosi. 

    I CERTIFICATI MALATTIA PER I DIPENDENTI PUBBLICI

    Del tutto diversa e’ la certificazione di malattia per un lavoratore pubblico dipendente. Su tale certificato, da consegnare al datore di lavoro (Pubblica Amministrazione) va indicata non solo la prognosi ma anche la diagnosi a differenza di quanto avviene per i lavoratori privati .
    Tale obbligo discende dal disposto dell’art. 30 D.P.R. 686/57 che prevede che il dipendente interessato a collocamento in aspettativa per infermita’, debba presentare un certificato medico sul quale debbono essere specificate l’ infermita’  e la presumibile durata di questa. Tale orientamento e’ stato confermato dalla circolare n. 161.111/10 del 30/10/84 dalla Presidenza del Consiglio che riporta un parere del Consiglio di Stato dell’11/10/84 che conferma tale orientamento specificando che l’art. 5 della legge 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori) non e’ applicabile al rapporto di lavoro dipendente né  e’stato esteso alla legge  a tali categorie da successive normative.
    La normativa sulla privacy non ha, secondo l’ interpretazione attualmente prevalente, modificato tale situazione, in quanto devono essere espressamente mantenute le procedure discendenti da precisi obblighi di legge.
    Inoltre:
    - La diagnosi costituisce, come gia’ detto, parte sostanziale del certificato.
    - Emettere un certificato privo di diagnosi (e quindi privo della giustificazione della prognosi) puo’ provocare diversi problemi al medico (possibili accuse di falsita’ e di complicita’ ).
    - Il medico non viola in  ogni caso la privacy, in quanto consegna il certificato al diretto interessato che e' in grado, se lo desidera,di prendere le opportune misure perche’ la propria privacy non venga indebitamente violata.

    Ci risulta pero’ che alcune Amministarzioni abbiano preferito una interpretazione piu’ restrittiva, abolendo l’ obbligo della diagnosi. Questo crea problemi in occasione delle visite di controllo, pure previste dalla legge. Non e’ lecito rifiutare l’ esibizione di dati obbligatori per legge a persone che ne abbiano diritto (come i medici di controllo) purche’ vengano prese le opportune misure affinche’ tali dati non siano illecitamente divulgati.

    Qualora il paziente richieda espressamente l’ omissione della diagnosi sul certificato sono percio’ possibili, fino al definitivo chiarimento della questione, diverse soluzioni:

    DIPENDENTI PRIVATI NON SOGGETTI A INPS

    La certificazione di malattia per i dipendenti privati non soggetti a INPS va stilata su certificato privato del medico.

    Qualora per errore tale certificazione venga rilasciata su modulario INPS, conserva ugualmente la propria validita’ essendo ugualmente in possesso di tutti i requisiti sostanziali necessari. Non e’ prevista alcuna sanzione per il medico che abbia usato il modulo sbagliato. E’ necessario pero’ che il lavoratore inoltri al proprio Ente la copia contenente la diagnosi, e non la semplice attestazione di malattia priva di diagnosi , oppure che usi le stesse metodiche gia’ descritte per i pubblici dipendenti.
    Le categorie dei lavoratori privati per i quali va stilato il certificato su ricettario privato (non avendo diritto  alle indennita’ INPS) sono, salvo omissioni: gli apprendisti, le domestiche, i dipendenti di partiti politici e associazioni sindacali, impiegati dipendenti da proprietari di stabili, impiegati di credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati, impiegati dell’agricoltura, dell’industria, lavoratori autonomi, portieri, viaggiatori e piazzisti.

    VISITE DI CONTROLLO PER LAVORATORI MALATI

    Con la legge dell’11/11/83 n. 638 e’ stata introdotta la fascia oraria di reperibilita’ . Questa fascia oraria va dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00 di tutti i giorni compresi i festivi e le domeniche (Decreto Ministeriale 25 Febbraio ’84 modificato dal successivo D.M. del Lavoro dell’8 Gennaio ‘85).

    Qualora il lavoratore si assenti durante l’ orario di controllo, deve provvedere a munirsi di idonea giustificazione. Qualora si sia recato dal medico per visita, e’ necessario che faccia stilare un’ attestazione di tale visita. Tale attestazione non deve riportare necessariamente alcuna diagnosi. Il medico che attesti falsamente tale circostanza si espone a denuncia penale.
     

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