Meno burocrazia per gli studi medici

Bollatura registri

Una circolare del "Agenzia delle Entrate" (92/E del 22 Ottobre 2001) ha precisato alcune nuove normative che derivano dalla Legge approvata dal Parlamento il 10 Ottobre 2001, sui "primi interventi per il rilancio dell’economia".
Tali norme riguardano in particolare la soppressione di alcuni adempimenti dovuti finora dai professionisti, medici inclusi, nonche’ la semplificazione degli altri adempimenti stessi.
L’art. 8 della Legge prevede innanzitutto la soppressione delle bollatura del Libro Giornale e del Libro degli Inventari nonche’ anche dei Registri Tributari.
Non sono piu’ soggetti a bollatura, ma si ritengono regolarmente tenuti, anche se solo numerati progressivamente in ogni pagina il registro delle fatture, quello degli acquisti, nonche’ il Registro dei Corrispettivi. Tali Registri sono obbligatori nell’esercizio dell’attivita’ libero-professionale anche dei medici di famiglia.
Non sono piu’ soggetti a bollatura ma a semplice a numerazione progressiva delle pagine anche i Registri previsti ai fini delle Imposte Dirette.
Secondo la normativa precedente la bollatura doveva essere effettuata dall’Ufficio del Registro, dal notaio, o dall’Ufficio delle Entrate. Questi uffici numeravano le pagine e ne certificavano il numero complessivo. Tutto cio’ viene sostituito dalla semplice attribuzione del numero progressivo di ciascuna pagina fatta dal contribuente.
La soppressione dell’obbligo di bollatura influisce anche sulle sanzioni derivanti dalla precedente normativa in quanto tali violazioni non possono essere piu’ considerate tali in base alla Legge successiva.
La legge sopra detta (comunemente chiamata "Legge dei 100 giorni") prevede anche una modifica semplificativa dei regimi fiscali relativi a trasferimenti e conseguenti a successioni per causa di morte nonche’ degli atti di donazione tra famigliari.

Rifiuti speciali:

la L.16 NOVEMBRE 2001, N°405, (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17.11.2001) "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria" ha sancito che " . I rifiuti sanitari speciali non tossico-nocivi, dopo un procedimento di disinfezione di una durata non inferiore a 72 ore, o sottoposti a processo di sterilizzazione mediante autoclave dotata di sistemi di monitoraggio e controllo delle fasi di sterilizzazione, possono essere assimilati ai rifiuti urbani. Viene introdotta la possibilita', per gli studi medici, di adottare metodiche alternative a quelle finora vigenti per lo smaltimento dei rifiuti. Occorrera' pero' attendere ulteriori dettagli sulle metodiche di disinfezione ammesse.

Targhe per l' attivita'

La legge 21/12/2001 n. 448 (Legge Finanziaria 2002) stabilisce, all' art. 10, l' abolizione dell' imposta sulle insegne che indichino la sede dell' esercizio. Viene meno, quindi, per il medico, l' obbligo di pagare tale imposta, nonche' gli obblighi burocratici connessi a tale adempimento. Resta pero' l' obbligo di sottostare alle regole deontologiche stabilite dagli Ordini.

Attivita' lavorative

La finanziaria prevede pure, all' art. 19, diverse innovazioni e facilitazioni per l' attivita' medica::
 comma 10." I medici di base iscritti negli elenchi di medicina generale del Servizio sanitario nazionale, con almeno dieci anni di servizio, in possesso di titoli di specializzazione riconosciuti dall’Unione europea, possono, a richiesta e secondo la disponibilità dei posti, essere inseriti nella medicina specialistica ambulatoriale e sul territorio, rinunciando all’incarico di medico di base.
    11. I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica.
    12. Il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale, previo svolgimento di regolare concorso, può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall’Unione europea. Il medico che si iscrive alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall’Unione europea può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per i corsi di formazione specifica in medicina generale.

Daniele Zamperini