MEDICINA ALTERNATIVA: ASPETTI MEDICO-LEGALI

La Medicina Alternativa (o meglio, vari tipi di M.A.) sono in fase di rapida diffusione in Occidente, sia per la "globalizzazione" culturale mondiale che diffonde idee e tecniche prima di ora poco conosciute sia, piu' modestamente, per la pletora medica che spinge numerosi professionisti a "ritagliarsi" una nicchia professionale in campi poco battuti.

Diversi articoli sono apparsi sull' argomento. Questa diffusione, dal punto di vista Medico-Legale e' stata esaminata in particolare sulla Riv. It. Med. Leg. a firma di Francesco Introna.

Si possono rilevare diversi aspetti:
- Al medico e' riconosciuta la potesta' di praticare "metodi innovativi o alternativi rispetto alle consolidate esperienze scientifiche" (cod. deont. art. 82), ovviamente sotto personale responsabilita'.

- Le pratiche alternative andrebbero effettuate sempre e solo da medici dato che, in ogni caso, e' necessario un procedimento diagnostico e un rigore metodologico applicativo. Una sentenza dei Giudici di Perugia che avevano riconosciuto l' attivita' dei "guaritori" e simili come attivita' non mediche in quanto non incluse nell' ordinamento universitario italiano, e' stata annullata dalla Cassazione. L'agopuntura e' riservata (anche secondo altre sentenze di merito) ai medici, mentre la "pranoterapia" puo' essere praticata da non-medici purche' sotto controllo e su prescrizione medica.
Ci si puo' chiedere, a tale proposito, dove e come possa aver appreso il medico a valutare la correttezza dell' attivita' pranoterapeutica.
Un documento dell' O.M. di Padova del 18/7/85 raccomandava agli iscritti di non praticare tali medicine non documentatamente scientifiche minacciando le sanzioni disciplinari , ma tale iniziativa e' rimasta inapplicata.

- Queste medicine alternative non hanno fondamento scientifico secondo i criteri "classici" della scienza occidentale ma, almeno per alcune, non si puo' affermare a priori la non-efficacia.

E' importante distinguere tra le Medicine "Alternative" sic et simpliciter e quelle cosiddette "Tradizionali": queste ultime, derivate da pratiche preesistenti e collaudate talora per secoli, mostrano spesso se non un' efficacia scientificamente dimostrabile, almeno un notevole bagaglio di efficacia empirica. Altre medicine alternative appaiono, diversamente da quelle "tradzionali", del tutto arbitrarie e prive di alcun supporto, ne' scientifico ne' largamente empirico.
Certe medicine tradizionali sono pero' difficilmente (e impropriamente) applicabili fuori di un certo contesto sociale, a cui appaiono indissolubilmente legate e da cui possono erivare parte della loro efficacia: si pensi a certe tecniche meditative orientali.

Le legislazioni dei vari paesi differiscono molto nella considerazione delle varie forme di medicina: si possono osservare legislazioni Esclusive, Tolleranti, Inclusive, Integrate (Introna). Le nazioni occidentali hanno generalmente legislazioni Esclusive (riconoscimento della sola Medicina Scientifica) con qualche deviazione verso le Tolleranti.

Per soffermarci sulle tecniche alternatve piu' conosciute, l' omeopatia e' di fatto tollerata in Italia (ho l' impressione che i motivi siano dipendenti da una sorta di "dipendenza psicologica" alle normative tedesca e inglese, piu' che per riconosciuta efficacia). Diverse le opinioni in merito: Martini e Cateni (Feder. Med.,44,637,1991) ammettono la scientificita' e la praticabilita' di tale pratica per i medici, contrastati con varie e specifiche contestazioni da Federspil e Scandellari (Fed. Med. 45,135, 1992). Le prove di efficacia (che va valutata in ogni caso secondo i metodi della scienza classica) non sono affatto chiare e comportano alcuni problemi di responsabilita' (in caso ad esempio che i criteri diagnostici differiscano troppo da quelli della medicina ufficiale e portino a diagnosi fuorvianti).
Sta di fatto comunque che una circolare dell' 82 cita un parere del Consiglio superiore di sanita' che ammetteva l' utilita' di approfondire il problema; nel mod. IRPEF dal 1988 sono detraibili le prestazioni mediche "comprese le prestazioni per visite e cure omeopatiche". E' stata poi recepita (D.L: 17/3/95 n. 185, G.U. 197 del 22/3/95, poi Circ. Min. San. 8008/3506, con chiarimenti e istruzioni in merito) una direttiva CEE sull' argomento.

Vasapollo (Gli ospedali della vita 16, 118, 1989) riporta un interessante caso forense, con una paziente che aveva riportato effetti collaterali importanti da certi farmaci omeopatici che, all' esame di un collegio peritale, si sono dimostrati *totalmente privi di principi attivi* con conseguente assoluzione dei medici che avevano usato dei "non farmaci".

Questo potrebbe dimostrare (e' un' opinione del tutto personale) che il potere della mente, nel guarire e nel far ammalare una persona, e' molto maggiore di quanto generalmente si creda. I farmaci omeopatici potrebbero essere, sempre secondo me, dei "placebo di lusso" con fortissima potenzialita' suggestiva basata sulla diffusione internazionale e sull' apparente fondamento scientifico.
Altri Autori piu' importanti di me pongono in serio dubbio la base scientifica dell' omeopatia, che tuttavia e' e resta tollerata e praticabile in Italia.

Per quanto riguarda l' agopuntura, questa e' stata invece studiata e applicata anche in Centri altamente qualificati (Universita' di Padova, ad esempio). Questi studi, pur non univoci, sono sufficientemente rappresentativi e significativi, tali da poter far classificare l' agopuntura tra le "tecniche complementari" pacificamente (pur se con certe esigenze di competenza) praticabili. Non e' noto il meccanismo d' azione (l' ipotesi basata sulle sole endorfine e' stata praticamente abbandonata): si ritorna alla psico-neuro-immuno-endocrinologia.

Viene pacificamente accettata tra le "tecniche complementari" la chiroterapia (o chiropratica), riportata sull' Enciclopedia Medica Italiana con sufficiente spazio e voci bibliografiche, riconosciuta dall' Office of Education statunitense, praticata legalmente neli USa e in molti stati occidentali, indirettamente riconosciuta dal Consiglio superiore di Sanita' e dalla C. Costituzionale che (ord. 149 del 27/1-2/2/88) non riscontrava esercizio abusivo della Prof. medica nell' esercizio della disciplina da parte di diplomati starnieri.

Occorre ( e su questo concordano i vari Autori) applicare con piu' rigore le norme che tutelano la salute dei cittadini e limitare lo spazio delle forme alternative in quanto, se scarse sono le prove di dannosita', altrettanto scarse sono quelle di efficacia.
Va considerato che la responsabilita' professionale nei casi di danni secondari ad una terapia "alternativa" va valutata secondo i criteri della corrente Medicina Scientifica. In altre parole non e' sufficiente che un medico operi correttamente secondo i canoni della Medicina Esoterica che lui
pratichi quando questi criteri contrastino con quelli ufficiali. Un trattamento "idoneo" secondo i canoni esoterici ma contrastante con quelli ufficiali comporterebbe un procedimento per responsabilita' professionale qualora ne derivi nocumento al paziente. Per questo diversi Autori invitano a perseguire i medici che pratichino tecniche alternative non tradizionali e arbitrarie.
(D.Z.) 1998

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